dal 1 Ottobre 2017 solo versamenti su conto di tesoreria

dal 1 Ottobre 2017 solo versamenti su conto di tesoreria

Messaggioda t&t » 29/05/2017, 9:11

Buongiorno a tutti,
dal 1 ottobre prossimo i versamenti a favore dei comuni potranno essere fatti solo con modello F24 o direttamente sul conto di tesoreria del Comune. Cosa succede se i cittadini continuano a versare anche sul conto corrente postale intestato al Comune? Grazie
t&t
 
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Re: dal 1 Ottobre 2017 solo versamenti su conto di tesoreria

Messaggioda ullifa » 29/05/2017, 9:43

immagino ci sarà un periodo transitorio ma alla fine i conti andranno chiusi.
Lo stato vuole appropriarsi anche di quanto giacente sui ccp.

riporto la norma (che saro sincero mi era sfuggita e ringrazio per il post)



http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/ ... 6A08374/sg
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193
Testo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.». (16A08374) (GU Serie Generale n.282 del 02-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 53)

(( Art. 2 bis

Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione
dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione
coattiva

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei
comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente
sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il
sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di
pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano
comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al
versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i
servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle
tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato
esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o
attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili
dagli enti impositori. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 52. (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di
cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6.
7.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17. (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis.».
- Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'art. 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 13. (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - (Omissis).
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 688 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014):
«688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano
le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite
bollettino di conto corrente postale o tramite le altre
modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto
del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte
dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e
al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei
termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il
pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro
il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima
rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli
atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad
effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti
della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I
comuni sono altresi' tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere
dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo
disponibili i modelli di pagamento preventivamente
compilati su loro richiesta, ovvero procedendo
autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo
anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma,
il versamento della prima rata della TASI e' effettuato
entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai
Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23
maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e
pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014.
Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il
predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della
prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre
2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote
e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI
pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre
2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare
l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via
telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato
invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10
settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando
l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676,
nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo
periodo del comma 677, in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna
tipologia di immobile non puo' essere superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per
l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie
di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di
mancato invio della delibera entro il predetto termine del
10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione
della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per
cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato
con riferimento alle condizioni del titolare del diritto
reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro
il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni
appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla
Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero
dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a
valere sul Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente
al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad
aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con
decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero
dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il
30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei
confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni
complessivamente erogate siano superiori all'importo
spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le
relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi
entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del
versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione
per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel
medesimo anno.».
ullifa
 
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Re: dal 1 Ottobre 2017 solo versamenti su conto di tesoreria

Messaggioda lucio guerra » 30/05/2017, 10:05

personalmente ho aperto un nuovo conto corrente postale di tesoreria Intestato a:
COMUNE DI ________________ – TRIBUTI, CANONI, IMPOSTE MINORI-SERVIZIO TESORERIA

per IMU-TARI-TASI resta f24
lucio guerra
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Re: dal 1 Ottobre 2017 solo versamenti su conto di tesoreria

Messaggioda t&t » 12/06/2017, 16:18

Quindi eventualmente il conto corrente postale intestato a "Servizio di Tesoreria ComuneXXX TARSU" potrebbe rimanere attivo per riscuotere la tassa sui rifiuti anche se il Tesoriere del Comune è una Banca?

Su "Il Sole 24 Ore" si legge che secondo la normativa in arrivo con la conversione del DL 50/2017 la riscossione potrà essere effettuata anche mediante conti correnti postali intestati all'ente creditore.
Grazie
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Re: dal 1 Ottobre 2017 solo versamenti su conto di tesoreria

Messaggioda lucio guerra » 12/06/2017, 17:36

È quello che ho scritto
lucio guerra
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Re: dal 1 Ottobre 2017 solo versamenti su conto di tesoreria

Messaggioda MICOL » 17/08/2017, 12:18

art 2 bis dl 193/16
...ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore.


il mio ente gestore della pubblicità mi pagava a canone fisso e incassava tutte le somme sul suo conto
dal 1/10 deve far pagare all'utenza sul mio conto postale?

cosa si intende "forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria,"?
MICOL
 
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