Sentenza storica, finalmente, che personalmente attendevo da anni. Va a braccetto con altre sentenze che fanno rilevare come siano tassativi i criteri stabiliti da art.5 comma 5 per la valutazione dell'area edificabile.
In questa vi è di più, ed è questo che attendevo, ovvero che qualora l'area sia stata acquistata in asta, non rileva affatto il valore di acquisizione, che ovviamente sconta dei ribassi notevoli per la necessita di vendita, spesso esplicati anche nelle perizie dei CTU. Infatti, e questo lo aggiungo io, nessuno va in un asta per acquistare un immobile a prezzo di mercato, ma farlo capire ai contribuenti e ad alcuni giudici è dura. Ci ha pensato Cassazione per fortuna.
Rileva quindi sempre e solo il valore di mercato e sempre e solo quello stabilito in base ai criteri dell'art.5 comma 5
Cassazione n.12273 del 17.05.2017