https://www.giustiziatributaria.gov.it/ ... giudizialeCONCILIAZIONE IN UDIENZA
La conciliazione in udienza (art. 48 bis del D.Lgs. n° 546/92) può essere proposta :
da ciascuna delle parti entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione, riferibile sia al primo che al secondo grado con istanza di trattazione in pubblica udienza;
dal giudice che invita le parti a conciliarsi.
In caso di raggiungimento dell'accordo il giudice redige apposito processo verbale nel quale vengono analiticamente indicate le somme dovute a titolo di imposta, per le sanzioni e per gli interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme. A seguito dell'avvenuta conciliazione la Commissione Tributaria dichiara con sentenza la cessata materia del contendere.