Emendamenti Relatore conversione DL 4-2015

Emendamenti Relatore conversione DL 4-2015

Messaggioda lucio guerra » 20/02/2015, 11:57

Emendamenti presentati dal Relatore (Sen. Federico Fornaio) in 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) Senato - Conversione DL n.4/2015
Scadenza conversione 25 marzo 2015

Proposte di modifica al DDL n. 1749

(VERSAMENTI ENTRO 31-03-2015 SENZA SANZIONI E INTERESSI)

1.101 - IL RELATORE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015».

(DIRITTO DI RIMBORSO)

1.102 (Testo 2) - IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'lMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento».

(FONDO DI RIEQUILIBRIO IN BASE AL GETTITO “REALE”)

1.108 - IL RELATORE

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Entro il 30 aprile 2015, il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, provvede alla verifica dell'andamento del gettito reale dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 maggio 2015, sono stabilite le modalità per la compensazione in favore dei Comuni che abbiano registrato un minor gettito rispetto a quello preventivato, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 9-ter;

9-ter. Ai fini di cui al comma 9-bis, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di riequilibrio, con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015;

9-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis e 9-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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Re: Emendamenti Relatore conversione DL 4-2015

Messaggioda lucio guerra » 20/02/2015, 12:19

Emendamenti in 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) Senato - Conversione DL n.4/2015
Scadenza conversione 25 marzo 2015

Proposte di modifica al DDL n. 1749

(VERSAMENTI ENTRO 31-03-2015 SENZA SANZIONI E INTERESSI)

1.101 - IL RELATORE (APPROVATO)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015».

(DIRITTO DI RIMBORSO)

1.102 (Testo 2) - IL RELATORE (APPROVATO)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'lMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento».

(FONDO DI RIEQUILIBRIO IN BASE AL GETTITO “REALE”)

1.108 - IL RELATORE (IN ATTESA VALUTAZIONE GOVERNO)

Il sottosegretario ZANETTI si riserva una successiva valutazione dell'emendamento 1.108 e di quelli di analogo contenuto.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Entro il 30 aprile 2015, il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, provvede alla verifica dell'andamento del gettito reale dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 maggio 2015, sono stabilite le modalità per la compensazione in favore dei Comuni che abbiano registrato un minor gettito rispetto a quello preventivato, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 9-ter;

9-ter. Ai fini di cui al comma 9-bis, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di riequilibrio, con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015;

9-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis e 9-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

(ESENZIONE 2015 TERRENI A IMMUTABILE DESTINAZIONE AGRO-SILVO-PASTORALE)

emendamento con parere favorevole relatore e governo

1.45 - GUERRA, GIANLUCA ROSSI, RICCHIUTI, GIACOBBE, MOSCARDELLI (APPROVATO)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), prevista dalla lettera h) del comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai applica, altresì, ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.»

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: ''valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016'' con le seguenti: ''valutati in 223,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016'';

b) dopo la lettera c), aggiungere lo seguente: ''c-bis) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

(CONCESSIONE DEGLI STESSI IN COMODATO O IN AFFITTO A FAMILIARI IN LINEA RETTA CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO O IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE)

emendamento con parere favorevole relatore

1.62 - GIANLUCA ROSSI, MOSCARDELLI, ORRÙ (IN ATTESA PARERE GOVERNO)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'esenzione dall'imposta municipale propria si applica, altresì, ai terreni agricoli ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a familiari in linea retta che svolgono attività di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e che siano produttori agricoli che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui» con le seguenti: «valutati in 264,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 136 milioni di euro annui»;
b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) quanto a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) per un ammontare pari a 35 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
2 per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».
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