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perfezionamento notifica ufficiale giudiziario

MessaggioInviato: 29/12/2016, 14:19
da t&t
Buongiorno a tutti,
nel caso in cui il Comune abbia consegnato in data 21/12/2016 all'ufficiale giudiziario delle ingiunzioni fiscali- da notificare tramite servizio postale- relativamente a degli avvisi di accertamento di tributi comunali che si prescrivono in data successiva al 31/12/2016, è corretto considerare quale data di notifica valevole per l'Ente il 21/12/2016 ?
Grazie

Re: perfezionamento notifica ufficiale giudiziario

MessaggioInviato: 29/12/2016, 18:57
da lucio guerra
Per la giurisprudenza prevalente si ....io ho forti dubbi

Re: perfezionamento notifica ufficiale giudiziario

MessaggioInviato: 30/12/2016, 9:44
da t&t
Grazie,
a beneficio di chi fosse interessato all'argomento riporto di seguito il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale che sembrerebbe avallare tale interpretazione:

Sentenza n.477 del 26/11/2002

tale sentenza ha affermato che la notifica tramite servizio postale si intende perfezionata, per il richiedente la notifica, dalla data in cui quest'ultimo ha consegnato l'atto da notificare all'ufficiale giudiziario e non da quella in cui l'atto è pervenuto al destinatario. Fermo restando il fatto che per il destinatario, il perfezionamento della notifica si considera avvenuto solo alla data della ricezione dell'atto, e da tale data decorrono i termini per i suoi adempimenti.

Riporto di seguito quanto disposto dall'art 149 c.p.c.:
"Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale (1).
In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale (2) (3).
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto (4)"

La ratio della norma dovrebbe essere quella di preservare il notificante da eventuali termini di prescrizione / decadenza eventualmente maturati a seguito di ritardi dovuti a terzi (es servizio postale e ufficiale giudiziario)