ICP autoveicoli Sentenza Cassazione 2015

ICP autoveicoli Sentenza Cassazione 2015

Messaggioda sabrinamonzab » 16/02/2015, 11:37

Girato a noi (azienda municipalizzata) dall’ufficio tributi del mio comune (fonte Anutel)…

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.2631 depositata ieri, torna ad affrontare il tema dell'assoggettabilità all'imposta di pubblicità effettuata con veicoli. Il tema controverso è se l'esenzione debba applicarsi solo alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti con veicoli di proprietà per conto proprio e per conto di terzi oppure se l'esenzione spetti anche imprese di produzione di beni e servizi che trasportano i propri beni.

I precedenti
Su questo tema, la Corte di Cassazione si era già espressa con diverse sentenze depositate il 18 novembre 2009 (n. 24313, n. 24312, n. 24311 e n. 24310), confermate dalla sentenza depositata ieri.
Le regole
Nella sentenza, viene prima ricostruito il quadro normativo di riferimento, che prevede l'assoggettamento dei veicoli in genere sui quali è esposta la pubblicità, ivi compresi quelli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, quando il marchio, la ragione sociale o l'indirizzo dell'impresa siano apposti più di due volte e ciascuna iscrizione sia di superfice superiore a mezzo metro quadrato. L'articolo 13, comma 4-bis del Dlgs 507/1993 prevede però, senza limite dimensionale, l'esenzione per «l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni».

I requisiti
Ad avviso della Cassazione, l'esenzione presuppone che i veicoli siano di proprietà di un'impresa di trasporti e siano inoltre realmente impiegati nell'attività di trasporto. L'esenzione in questione, quindi, non si applica all'impresa che prende automezzi a noleggio per la distribuzione dei propri prodotti e che realizza, attraverso «l'esposizione del logo, una pubblicità che il legislatore non intende scriminare, perché se lo facesse scriminerebbe in realtà tutte le imprese che producono beni e servizi, mentre invece sono appunto assoggettati all'imposta i "veicoli in genere"».

Le indicazioni ministeriali
C'è, solo infine da segnalare che il ministero delle Finanze ha invece sostenuto, nella circolare 18 aprile 2002, n. 2/DF, che l'esenzione prevista dal comma 4-bis, si applica anche per l'indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà, trattandosi in questo caso, di imprese di produzione di beni e servizi, che tuttavia effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti. In altre parole, sembra che il contenzioso deciso dalla Cassazione sia nato proprio da quanto statuito nella circolare richiamata, che aveva interpretato la norma nel senso di estendere l'esenzione non solo alle imprese di autotrasporto ma anche a quelle di produzioni di beni e servizi che effettuano come attività strumentale il trasporto della merce prodotta.

Io che non parlo il "legalese" non ci capiscopiu' niente :cry:
Ma allora l'esenzione per l'automezzo della ditta che trasporta i propri beni/servizi si applica anche ai mezzi che hanno le scritte che superano il mezzo metro quadrato ripetuto due volte??? Cosa sto facendo pagare ai contribuenti?
A me sti "chiarimenti" mi chiariscono ben poco....lo so che sono io in difetto, ma se qualcuno mi traduce in semplice e anche rozzo italiano quello che ho letto mi fa un E N O R M E favore.... :|
sabrinamonzab
 
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