Pagina 1 di 1

Fondo crediti dubbia esigibilità

MessaggioInviato: 02/02/2015, 10:21
da Andrea9701
Buon giorno a tutti un quesito da porvi:
Andando a fare il conteggio del fondo di cui all'oggetto effettivamente necessario a consuntivo 2014 ho trovato che ho necessità di una somma di molto superiore rispetto al bilancio di previsione.
Questo perchè le modalità di calcolo definite dai principi contabili sono diverse tra preventivo e consuntivo.
Posso in sede di bilancio di previsione continuare a fare le previsioni secondo quanto previsto dai principi contabili, e quindi stanziare una somma di molto inferiore?
Ma così facendo non eludiamo alcuna norma?
Grazie mille

Re: Fondo crediti dubbia esigibilità

MessaggioInviato: 02/02/2015, 10:29
da Paolo Gros
nel 36% il primo anno

Re: Fondo crediti dubbia esigibilità

MessaggioInviato: 02/02/2015, 12:37
da sacher
Paolo Gros ha scritto:nel 36% il primo anno


36% a bilancio. a consuntivo il 100%

Re: Fondo crediti dubbia esigibilità

MessaggioInviato: 05/02/2015, 10:30
da STELLA2000
Ma il 36% va calcolato sull'accantonamento obbligatorio al fondo (percentuale di non riscosso ottenuta con il metodo della media semplice), oppure sullo stanziamento dell'entrata in bilancio?
Oppure se la percentuale di accantonamento obbligatoria è inferiore al 36%, devo considerare comunque il 36%?
Grazie mille!!

Re: Fondo crediti dubbia esigibilità

MessaggioInviato: 05/02/2015, 10:47
da sacher
36% sull'accantonamento obbligatorio al fondo

Re: Fondo crediti dubbia esigibilità

MessaggioInviato: 10/02/2015, 20:22
da mcmurtry
Per gli enti già in sperimentazione la percentuale è del 55%

Re: Fondo crediti dubbia esigibilità

MessaggioInviato: 10/02/2015, 22:40
da vgiannotti
Il problema del FCDE che ha interessato gli enti in sperimentazione, sta per essere recepito dal MEF. In particolare nel calcolo a bilancio la percentuale è effettuata tra incassato (residui + accertato)/(accertato + residui) quale media degli ultimi 5 anni. In questo caso essendo il risultato influenzato dall'accertamento, sia al denominatore che al numeratore, la percentuale è piuttosto alta anche in presenza di residui vetusti. Il probema nasce in sede di consuntivo, in quanto il rapporto è effettuato solo tra incassato in conto residui e il totale dei residui. Questo problema che ha visto sorprese consistenti di molti Comuni in sperimentazione ha fatto si che il Ministero stia emettendo provvedimento ammettendo che le disposizioni sul 36% del primo anno siano effettuabili anche a consuntivo. Altra novità in circolazione nella bozza del DM del MEF, è che il valore del FCDE ottenuto possa essere assorbito del FSC all'interno del Fondo Svalutazione Crediti imputato fino al consuntivo 2013 all'interno del risultato di amministrazione.
Al fine, in ogni caso di non avere sorprese, sarebbe conveniente cancellare tutti i residui attivi vecchi (non quelli degli ultimi 5 anni almeno di errori di imputazione), in questo caso l'eventuale disavanzo ottenuto potrà essere spalmato in 30 anni, riducendo notevolmente le sorprese a consuntivo.