REVERSE CHARGE

REVERSE CHARGE

Messaggioda FABIO » 23/01/2015, 14:54

QUESTO COMUNE, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE, HA RICEVUTO UNA FATTURA SENZA INDICAZIONE DELL'IVA. AI SENSI DI TALE NORMATIVA DOBBIAMO INTEGRARE LA FATTURA RIPORTANDO L'ALIQUOTA E LA RELATIVA IMPOSTA E ANNOTARE TALE FATTURA SIA NEL REGISTRO DELLE VENDITE CHE IN QUELLO DEGLI ACQUISTI. SI CHIEDE DI SAPERE, PERTANTO, QUANTO SEGUE:
1) AL CREDITORE DEVE ESSERE PAGATO L'IMPORTO FATTURATO (SOLO IMPONIBILE);?
2) L'IVA CHE NOI CALCOLIAMO E REGISTRIAMO SIA NEL REGISTRO VENDITE CHE ACQUISTI LA DOBBIAMO VERSARE ALLO STATO?
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Re: REVERSE CHARGE

Messaggioda Ninni » 23/01/2015, 16:08

Ciao ti giro risposta formulata ad Arconet e relativo quesito posto. Potrebbe esserti utile.
Ciao

Con riferimento al quesito posto si richiamano il principio applicato della contabilità finanziaria riguardanti l’IVA, concernente i casi in cui l’ente operi in regime di impresa:



5.2 lett. e) “nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventa rilevante la contabilità economico patrimoniale e le rilevazioni richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate, l’eventuale credito IVA o, l’eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell’esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all’eventuale pagamento eseguito nel corso dell’anno di imposta, mentre l’accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell’esercizio in cui l’ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall’Investimento finanziato dal debito, è vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l’ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.

L’ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella nota integrativa al consuntivo”.





Per quanto riguarda, in particolare, le scritture concernenti l’acquisizione di un immobile, da un soggetto che intenda avvalersi del meccanismo dell’inversione contabile, o reverse charge, in contabilità finanziaria l’operazione è registrata come segue:

1) si impegna la spesa concernente la spesa relativa all’acquisizione dell’immobile per un importo comprensivo dell’IVA (anche se la fattura emessa dal venditore è senza l’IVA).

2) si accerta l’entrata riguardante l’IVA a debito che, secondo il meccanismo dell’inversione contabile deve andare ad integrare la fattura del venditore (imputata alla voce di entrata del piano dei conti Altre entrate correnti n.a.c. E.3.05.99.99.999, nelle more dell’istituzione di una apposita voce del piano dei conti concernente l’IVA a credito da inversione contabile);

3) si emette l’ordine di pagamento a favore del venditore, per la parte dell’impegno di cui al punto 1) al netto di IVA;

4) si emette un ordine di pagamento in quietanza di entrata del proprio bilancio, all’entrata di cui al punto 2), per la parte dell’impegno di cui al punto 1) corrispondente all’IVA;

5) sulla base delle scritture richieste dalle norme fiscali si determina il debito o il credito IVA, e si registra la spesa o l’entrata secondo le modalità ordinarie.



Cordiali saluti





Buongiorno,

nell'ambito di un'operazione di acquisizione di un fabbricato strumentale da perte del Comune di ___, il soggetto venditore in base al proprio regime fiscale ha necessità di optare per l'imponibilità ai fini IVA nell'atto.

Lo stesso, tuttavia, potrebbe avvalersi del meccanismo dell'invesrione contabile (Reverse charge), con il conseguente obbligo di assolvere il tributo a carico dell'Ente.

Tanto premesso, tenuto conto che il prezzo di acquisto convenuto ammonta ad € 4.500.000,00, oltre IVA a carico del venditore ma da assolvere a carico dell'Ente secondo il meccanismo del reverse charge, laddove fosse possibile l'applicazione del predetto istituto, si chiede a codesto spettabile ufficio di fornire un prezioso ragguaglio sulla corretta modalità di contabilizzazione in Bilancio dell'operazione prospettata.

Ringraziando per la cortese collaborazione,

si porgono distinti saluti.
Ninni
 
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