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fondo di riserva

MessaggioInviato: 26/01/2021, 12:03
da MICOL
E’, infine, utilizzabile il fondo di riserva, per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza.(allegato 4.2 )

si può ad es. prelevare per impegnare la spesa relativa alle pulizie degli uffici ?

posso anche prelevare oltre il 50% del fondo (art 166 c 2 bis) motivando che abbiamo danni certi (es necessita impegnare somme per manutenzione annuale della caldaia)

8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di
previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il
fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio e' consentito
l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi
tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per
le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa
corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita'
soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento
determinerebbe danno per l'ente.
A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con
riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di
accantonamento al fondo di riserva e' ridotto dell'importo del fondo
di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.