da trombetta » 07/05/2020, 12:38
.....610. Le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli
enti locali nonche' delle societa' dagli stessi partecipate,
assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al
riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and
Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa
annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la
gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio
2016-2017.