trombetta ha scritto:.... non sono d'accordo (opinioni personali) sull'esigenza/ragioni "di esercitare prima dell'approvazione consuntivo tale facoltà", non si evince da nessun dettato, tra l'altro l'ultima norma di modifica all'art. 232 del TUEL, che pone a regime e, non solo quindi per il 2019, l'opzione per i piccoli comuni di esercitare tale facoltà, avviene tramite il cosiddetto "decreto fiscale" di fine 2019.
Espletare tale facoltà congiuntamente all'approvazione del rendiconto, passaggi di giunta e consiglio, ritengo che sia ampiamente sufficiente.
Sono assai d'accordo.
E' assolutamente vero che l'avvalersi della facoltà va esplicitato, ma ritengo che la stessa deliberazione di approvazione del rendiconto potrebbe disporre l'esercizio della facoltà.
Solo per non appesantire la medesima e se allo stesso redattore della deliberazione risulta più agevole redigere un atto separato in cui si deliberi l'esercizio della facoltà, bene, ma anche nella stessa deliberazione di approvazioned del rendiconto è pienamente sufficiente.