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Re: VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E STANZIAMENTI BILANCIO

MessaggioInviato: 16/04/2020, 11:21
da PINCOPALLO
Per AsproMonte:
Rispetto le opinioni di tutti, ma non vedo proprio da cosa derivi la necessità di pareggiare i movimenti nel loro complesso; e se ""... i programmi di contabilità fanno le doppie variazioni ... " significa semplicemente che .... sono sbagliati.
Tra l'altro, se si effettuano le variazione ANCHE nell'esercizio chiuso, le previsioni definitive (assestate) del rendiconto del Tesoriere non coincidono con quelle dell'Ente.
Sentire poi che la software house ha inviato "" ... anche una soluzione alternativa, nel caso si decidesse di non ridurre gli stanziamento del 2019 ... "" è perlomeno anomalo: o le previsioni dell'esercizio chiuso vanno modificate (e allora si deve seguire la procedura predeterminata dalla software house) oppure non vanno modificate (e allora si deve utilizzare la procedura alternativa): ma vi sembra normale che la scelta tra tali due opzioni debba farla ciascun singolo Ente?

Re: VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E STANZIAMENTI BILANCIO

MessaggioInviato: 16/04/2020, 11:36
da AsproMonte
Ti correggo subito su una cosa: l'esercizio è chiuso solo dopo che è stato approvato il consuntivo, le variazioni di esigibilità che comportano le doppie variazioni di bilancio sono fatte con l'esercizio vecchio non ancora chiuso ;)

Le previsioni che ha il tesoriere vengono poi a non coincidere vero, ma il conto del tesoriere rileva in particolare i movimenti di cassa e quelli non vengono modificati ;)

Non cerchiamo di complicarci l'esistenza, scusate se insisto nel ripeterlo ;)

Re: VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E STANZIAMENTI BILANCIO

MessaggioInviato: 16/04/2020, 11:54
da PINCOPALLO
Qui rischia di diventare una polemica sterile, quindi dopo questo post non interverrò ulteriormente: mi permetto però di osservare che non avevo mai sentito che "" ...l'esercizio è chiuso solo dopo che è stato approvato il consuntivo..."":
al riguardo osservo che:
1) l'art. 162 del TUEL prevede che esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno, e che dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto: e se non possono effettuarsi accertamenti ed impegni, non vedo a cosa potrebbero servire eventuali variazioni agli stanziamenti dell'esercizio scaduto;
2) l'art. 175, comma 3, del medesimo TUEL dispone che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, salvo quelle ivi elencate che possono essere deliberate sino al 31 dicembre.
Non mi sembra proprio che le "doppie variazioni" siano conformi alle ricordate disposizioni di legge.
E, come ho detto più sopra, concludo qui il mio intervento.

Re: VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E STANZIAMENTI BILANCIO

MessaggioInviato: 16/04/2020, 11:57
da AsproMonte
Nessuna polemica sterile, ci siamo confrontando semplicemente tutto qua ;)

Sul punto 2) è vero che le variazioni non si possono fare nell'esercizio successivo, ma le variazioni di esigibilità sono variazioni all'interno della deliberazione di riaccertamento dei residui, quindi sono eccezione alla regola generale ;)

Re: VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E STANZIAMENTI BILANCIO

MessaggioInviato: 16/04/2020, 12:10
da finanziaria 5
OK vi ringrazio di quanto da entrambi specificato. Il mio post era proprio per un confronto. Ora che avete dato il vostro parere, ci rifletto sulle due posizioni e vedo cosa fare. Grazie

Re: VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E STANZIAMENTI BILANCIO

MessaggioInviato: 16/04/2020, 12:26
da AsproMonte
Io proverei anche a sentire il revisore, visto che sulla variazione deve comunque dare il parere ;)