Ele85 ha scritto:Anch'io sarei curiosa di capire se è necessario ricevere fattura elettronica oppure no….
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Da ENTI LOCALI&PA del 02.04.2020
Coronavirus - Solidarietà alimentare, la semplificazione fiscale passa dal voucher
Alle prese con l'emergenza Coronavirus, in questi giorni i Comuni stanno approntando strumenti di sostegno alimentare volti ad assicurare un concreto aiuto ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate. In questo contesto, al fine di rendere più chiaro – e anche più semplice – lo scenario operativo di riferimento occorre individuare il ruolo che il comune intende assumere.
L'analisi del tema trae inevitabilmente le mosse dall'ordinanza della Protezione civile n. 658/2020 il cui articolo 42, comma 4, stabilisce che «...ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune (…); b) di generi e prodotti di prima necessità».
Premesso che l'individuazione e l'elencazione delle strutture di vendita disponibili a collaborare con l'ente locale rappresenta un presupposto essenziale anche per l'ipotesi sub b), conviene partire proprio da quest'ultima opzione. In questo ambito l'acquisto diretto di generi alimentari può innanzitutto portare alla predisposizione – da parte dei dettaglianti – di pacchi alimentari da consegnare alle famiglie bisognose. Sotto il profilo fiscale l'operazione non pone alcun problema: il Comune è tenuto a pagare gli acquisti effettuati al ricevimento della fatturaPA del dettagliante. Per quanto aderente alla finalità di sostegno alimentare, una simile soluzione – oltre ad essere difficile da gestire – difetta evidentemente di flessibilità rispetto alle esigenze dei destinatari. Per raggiungere un tale obiettivo questi ultimi dovrebbero poter contare su risorse "cash" con le quali prelevare i beni prescelti direttamente presso le strutture convenzionate; allo scopo il comune potrebbe mettere a disposizione carte di credito prepagate od effettuare accrediti diretti sulla base dei dati contenuti nelle tessere sanitarie dei beneficiari.
Dal punto di vista fiscale anche in questo caso l'acquisto verrebbe effettuato direttamente dall'ente, che resterebbe poi l'unico destinatario della fatturaPA emessa dal dettagliante. Per questa via risulterebbe tuttavia impossibile vincolare l'utilizzo di tali risorse all'acquisto di generi alimentari, il che vanificherebbe (almeno in parte) le finalità dell'ordinanza della Protezione Civile che – forse non a caso – non menziona la possibilità di erogazioni "cash". Resta l'alternativa dei buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari. Dal riferimento alla "«acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», traspare la necessità che i voucher siano acquistati da società specializzate nella loro gestione/distribuzione. Sotto il profilo fiscale si tratterebbe comunque di voucher multiuso, con la conseguenza che l'acquisto dei generi alimentari verrebbe effettuato direttamente dal soggetto beneficiario, mentre l'intervento del comune rimarrebbe limitato alla regolazione finanziaria dell'operazione. Va tuttavia aggiunto che è quanto meno improbabile che le società del settore siano già strutturate per la gestione dei buoni anche nei comuni piccoli o medie dimensioni. Per questo motivo, e per non vanificare le disposizioni sanitarie sul distanziamento sociale che vietano (o quantomeno sconsigliano) di uscire dal comune di residenza per fare la spesa in altri comuni, molti di essi stanno valutando l'opportunità di "andare oltre" i termini dell'ordinanza n. 658/2020, e di emettere direttamente i voucher. In questo contesto va ribadito che il buono costituisce uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo di una cessione di beni.
La definizione di voucher è contenuta nell'articolo 6-bis del Dpr 633/1972, che prevede inoltre l'indicazione sullo stesso buono delle condizioni generali per il suo utilizzo: il riferimento ai prezzi di vendita esposti, l'impossibilità di erogazione del resto, la durata del voucher e le condizioni di sostituibilità in caso di smarrimento, il termine per il pagamento da parte dell'ente, e così via. Essenziale è poi l'indicazione che si tratta di un voucher multiuso, emesso secondo l'articolo 6-quater del Dpr 633/1972. Quest'ultima precisazione vale ad attestare che la transazione avviene (sotto il profilo fiscale, ma non solo) tra il dettagliante ed il beneficiario; essa sarà quindi documentata dallo scontrino rilasciato a quest'ultimo, mentre l'intervento del comune resta limitato alla regolazione finanziaria dell'operazione. Sotto il profilo fiscale non vi sarà naturalmente alcuna fattura nei confronti del comune, che potrà comunque provvedere al pagamento previa presentazione, da parte del dettagliante, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie (non valide ai fini fiscali, ovviamente) degli scontrini giustificativi dell'operazione.
La controindicazione, in questo caso, è costituita dalla possibilità di falsificazione dei buoni/voucher: per quanto essi possano (o debbano) essere numerati, intestati e comunque di piccolo taglio, non sarebbe facile evitare la loro falsificazione ed è forse per questo che l'ordinanza n. 685 non menziona l'ipotesi di una loro emissione diretta da parte degli enti.