LAVORO FLEX LIMITE 50% ex DL 78/2010

LAVORO FLEX LIMITE 50% ex DL 78/2010

Messaggioda SOLVECOAGULA » 10/09/2019, 13:40

Buongiorno
chiedo un aiuto per comprendere meglio l'art. 9 comma 28 del DL 78/2010.

Le domande che vi pongo sono:

1) esistono (?) letture autorevoli (intendasi pareri della Corte dei Conti) secondo le quali il passaggio "... possono avvalersi di personale a I) tempo determinato o con II) convenzioni ovvero con III) contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009" possa essere letto in senso cumulativo delle tre forme giuridiche, ovvero che il limite del 50% possa essere inteso sulla somma delle tre, dunque lasciando all'Amministrazione la possibilità di "sforare" il limite della singola forma giuridica?
Per intenderci, un po' come per le spese di rappresentanza, mostre, convegni, relazioni pubbliche, pubblicità ecc. per le quali ha predominato la linea della Corte costituzionale che ha aperto la strada alla lettura cumulativa ...

2) se si, tali letture si estendono anche a comprendere, nel caso di lettura favorevole, anche le forme giuridiche di lavoro flessibile dei "rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) ecc...."??
Lo chiedo perchè essendo un altro periodo (frase) del medesimo comma 28, lo scrupolo non mi appare eccessivo.

3) a continuare, "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.". Dunque, si può spendere anche il 100%, ma per il 2019 si guarda il rispetto dei limiti fino a che anno? ... 2017? poichè i bilanci di regola si dovrebbero approvare entro il dicembre dell'anno precedente pertanto l'ultimo esercizio rendicontato è quello del penultimo anno precedente a quello che si preventiva? Confermatemi si/no.

GRAZIE E A BUON RENDERE.
SOLVECOAGULA
 
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Re: LAVORO FLEX LIMITE 50% ex DL 78/2010

Messaggioda ullifa » 10/09/2019, 18:30

non penso che vi sia qualcuno che abbia una risposta "certa" ai tre quesiti da te fatti

se di aiuto

http://www.gianlucabertagna.it/2014/10/ ... uno-a-uno/
ullifa
 
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Re: LAVORO FLEX LIMITE 50% ex DL 78/2010

Messaggioda SOLVECOAGULA » 10/09/2019, 20:04

ullifa ha scritto:non penso che vi sia qualcuno che abbia una risposta "certa" ai tre quesiti da te fatti

se di aiuto

http://www.gianlucabertagna.it/2014/10/ ... uno-a-uno/



Leggo spesso Bertagna, ma non mi ricordavo del suo commento. Grazie.
La seconda metà, seppur non avrei personalmente condotto l'analisi come fa lui - de gustibus - mi trova d'accordo con la conclusione. L'ente locale che abbia rispettato i vincoli di finanza pubblica per la parte della riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 art. 1 L 296/2006 non hanno limiti, ma con lettura paranoica, non può spendere più del 100% del 2009, giacchè si trova pur sempre infilato quel "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009." alla fine del comma 28 dell'art. 9 della 78/2010 proprio alla fine del comma.


Invece, ho visto un barlume in merito al mio primo quesito in questo passaggio della pagina linkata: .... enti locali, i quali non hanno due vincoli separati, come sopra previsto, ma un unico limite, in virtù di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 173/2012.

Ebbene, in tale sentenza, al punto 11 delle considerazioni di diritto: "11.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., non sono fondate.
La norma statale impugnata, con disposizione espressamente qualificata come principio generale di coordinamento della finanza pubblica, al quale devono adeguarsi le Regioni, le Province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, impone, a partire dal 2011, limiti alla possibilità per le pubbliche amministrazioni statali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato e alla stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa (il limite è quello del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009); nonché limiti alla spesa sostenibile dalle stesse amministrazioni per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio (anche qui il limite è pari al 50 per cento della corrispondente spesa sostenuta nel 2009).
Successivamente alla proposizione dei ricorsi, l’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 è stato modificato dall’art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012). In particolare, il legislatore ha integrato l’elenco delle amministrazioni soggette al limite previsto dalla norma impugnata, inserendovi espressamente le Camere di commercio e gli enti locali. Tale modifica non altera i termini della questione così come risultanti dai ricorsi in esame, poiché l’intervento del 2011 non tocca gli aspetti della norma oggetto di doglianza da parte delle ricorrenti. Si aggiunga che, in base all’art. 36 della legge n. 183 del 2011, le descritte modifiche della norma impugnata hanno effetto dal 1° gennaio 2012, onde il testo originario dell’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha comunque avuto vigore per tutto il 2011.
Orbene, le doglianze formulate dalle ricorrenti non sono fondate, perché la norma oggetto della presente questione è stata legittimamente emanata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Essa, infatti, pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato. L’art. 9, comma 28, censurato, d’altronde, lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009."

Ora, da buoni paranoici potremmo sempre porci lo scrupolo da worst scenario che essendo due i periodi, come già accennavo, la cumulabilità/commistionabilità valga all'interno dei due insiemi:
- convenzioni, tempo determinato e co.co.co all'interno della quale si può giocare.
- rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70 all'interno del quale si può giocare
senza però permetterci di giocare con vasi comunicanti fra l'uno e l'altro.

Ma francamente... anche no, perchè la Corte costituzionale tranquillizza che lo Stato pone un limite generale per tutto ciò che è diverso dal contratto a tempo indeterminato, pertanto il limite è unico come sottolinea Bertagna ED ANCHE la discrezionalità del come giocarsela sembra coinvolgere l'UNIONE dei due perimetri come un unicum e non ciascuno a sè stante (a che fine poi, se non quello della tortura?).
Secondo me dunque, un ente rispettoso dei vincoli di finanza pubblica può giocarsela come vuole, purchè all'interno del 100% del 2009, mentre per un ente che non ha rispettato i limiti, come ben dice Bertagna, il limite del 50% del comma 28 è del tutto inconferente, giacchè non può assumere affatto a nessun titolo di niente (altrochè 50% de che?).


Grazie per la dritta.
Ultima modifica di SOLVECOAGULA il 11/09/2019, 11:50, modificato 1 volta in totale.
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Re: LAVORO FLEX LIMITE 50% ex DL 78/2010

Messaggioda SOLVECOAGULA » 02/10/2019, 18:11

Ritorno sulla questione.
Che voi sappiate, fra le convenzioni che vanno computate per il calcolo del limite e del riferimento del 2009, vanno computate anche le convenzioni di segreteria per il segretario comunale?

Non vedo motivi per escluderle, ma benvengano conferme o smentite.
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Re: LAVORO FLEX LIMITE 50% ex DL 78/2010

Messaggioda AsproMonte » 07/10/2019, 12:31

Decisamente no :?
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: LAVORO FLEX LIMITE 50% ex DL 78/2010

Messaggioda ullifa » 07/10/2019, 12:54

LA CORTE LIGURIA 79/2012 si era espressa nel caso di segretario a scavalco

https://www.self-entilocali.it/2012/07/ ... rminato-2/
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Re: LAVORO FLEX LIMITE 50% ex DL 78/2010

Messaggioda SOLVECOAGULA » 07/10/2019, 13:42

Vi ringrazio.
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