trasporto scolastico art 5 c.2 d lgs 63 2017

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Messaggioda mannie » 31/07/2019, 14:17

visto il parere corte dei conti sez. reg. di controllo per il piemonte n. 46-2019 in merito al trasporto scolastico..." alla luce dell’espressa previsione normativa della corresponsione della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, che nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio"
se avevate già il servizio gratuito oppure con il rimborso da parte delle famiglie con importi di modica entità in vista del nuovo anno scolastico 2019-2020 come pensate di operare?
grazie :oops:
mannie
 
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Re: trasporto scolastico art 5 c.2 d lgs 63 2017

Messaggioda ROMEO14 » 31/07/2019, 14:47

Attenzione che il governo sta già intervenendo con un provvedimento per mettere ordine in questo settore.
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Re: trasporto scolastico art 5 c.2 d lgs 63 2017

Messaggioda ROMEO14 » 31/07/2019, 14:49

ROMEO14 ha scritto:Attenzione che il governo sta già intervenendo con un provvedimento per mettere ordine in questo settore.

Ogni tanto qualche magistrato della corte butta lì una sentenza, crea un pandemonio, giusto per far far diventare matti gli operatori.
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Re: trasporto scolastico art 5 c.2 d lgs 63 2017

Messaggioda RMonti » 30/08/2019, 9:29

Fonte: Quotidiano Enti Locali & PA

Scuolabus, la Corte dei conti apre al finanziamento dell'ente o da contributi regionali

La deliberazione della Corte dei conti piemontese (delibera n. 46/2019) che aveva stabilito che il servizio di trasporto scolastico non rientra nell'elenco dei servizi a domanda individuale con la conseguenza che «il costo del servizio stesso deve trovare totale copertura da parte degli utenti», ha gettato nel panico molti enti locali tanto che l'Anci, in vista dell'apertura imminente dell'anno scolastico, ha spinto il Governo a inserire una norma specifica «imbarcata» nel decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2019.

La crisi di Governo, tuttavia, ha impedito l'approvazione del decreto legge e con esso la norma sul trasporto scolastico.

In questa situazione di criticità, altra Corte dei conti (Puglia deliberazione n. 76/2019), pur condividendo le
motivazione dei colleghi piemontesi, chiarisce due passaggi fondamentali.

Il primo riguarda la possibilità da parte degli enti locali di poter inserire, tra le risorse volte ad assicurare l'integrale copertura dei costi, eventuali contribuzioni regionali destinate al diritto allo studio.

Il secondo e più importante passaggio concerne, invece, la possibilità per l'ente locale di poter destinare, nella
propria autonomia finanziaria, specifiche risorse finanziarie purché reperite nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri.

Entrambe le soluzioni permetteranno, così agli enti locali, di poter assicurare il servizio all'apertura del nuovo anno scolastico purché con spese non superiori a quelle stanziate nel bilancio precedente, ovvero destinando eventuali specifiche risorse addizionali qualora fornite da specifichi contributi regionali.

Le indicazioni dei giudici piemontesi
L'analisi condotta dalla Corte piemontese ha riguardato, in via principale, se il servizio di trasporto scolastico potesse essere annoverato tra i servizi a domanda individuale, fornendo risposta negativa in quanto si è all'interno di un servizio pubblico di trasporto volto a soddisfare esigenze della collettività, con la conseguenza di dover adeguate le tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall'articolo 117 del Tuel.

Per il Collegio contabile, pertanto, la copertura del costo deve essere totale da parte dell'utenza, in coerenza con le indicazioni della giurisprudenza contabile (tra le tante Sezione regionale di controllo della Sicilia, deliberazione n.
178/2018) e della giurisprudenza amministrativa secondo la quale in occasione dell'erogazione di un servizio pubblico, gli Enti «… saranno tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell'art. 117 TUEL, in particolare, del principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, principio che riguarda indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall'ente locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio» (tra le tante Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3 maggio 2012 n. 2537).

Questo principio, secondo i giudici contabili piemontesi, è stato da ultimo rafforzato dalle disposizioni del Dlgs 63/2017 secondo le quali gli enti locali «assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta,
senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati
».

Le precisazioni del collegio contabile pugliese
I giudici contabili pugliesi, pur ripercorrendo e condividendo le motivazioni contenute nel parere dei colleghi piemontesi, effettuano alcuni fondamentali chiarimenti, dirimenti per quanto riguarda la possibilità di poter continuare il servizio anche per il nuovo anno scolastico, lasciando fuori dal panico i molti enti locali in attesa dell'intervento legislativo.

La Corte precisa, infatti, quanto segue «nell'obbligatorio rispetto dell'economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l'effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare
l'integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall'ente nella propria autonomia finanziaria purché reperite nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri (v. C.d.c., Sezione controllo Campania, parere n. 102 del 28 maggio 2019), con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza».

In altri termini, gli enti locali potranno continuare ad assicurare il servizio purché il costo non sia superiore a quello sostenuto nell'esercizio precedente e, in caso di contribuzione regionale, avranno la possibilità di destinare parte di queste risorse per finanziare
anche un possibile incremento del servizio.
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Re: trasporto scolastico art 5 c.2 d lgs 63 2017

Messaggioda ROMEO14 » 04/09/2019, 14:02

Scommettiamo che appena fatto il governo, esce il decreto che chiarirà con buona pace delle varie Corti ?
Ma che senso ha buttare tutto questo tempo inutilmente?
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