CONTRIBUTO PRIVATI TRASPORTO SCOLASTICO

CONTRIBUTO PRIVATI TRASPORTO SCOLASTICO

Messaggioda ROMEO14 » 09/07/2019, 21:05

Per il trasporto degli alunni delle scuole elementari in altro Comune (qua sono state chiuse) l'amministrazione comunale chiede un contributo a carico dell'utenza.

Come considerare questa entrata i fini fiscali? IVA?
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Re: CONTRIBUTO PRIVATI TRASPORTO SCOLASTICO

Messaggioda AsproMonte » 11/07/2019, 8:56

Ivissima come anche le relative spese del servizio ;)
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: CONTRIBUTO PRIVATI TRASPORTO SCOLASTICO

Messaggioda ROMEO14 » 11/07/2019, 21:53

Ho trovato questo contributo. Che ne pensi?

L’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un ente territoriale, che fornisce un servizio di trasporto scolastico in determinate circostanze, non esercita un’attività economica e non ha quindi la qualità di soggetto passivo. A stabilirlo è la Corte di giustizia UE con l'allegata sentenza del 12 maggio 2016, causa C-520/14.

Secondo quanto stabilito dalla CGUE, pertanto, un ente territoriale che fornisce un servizio di trasporto scolastico in determinate e particolari circostanze, non deve assoggettare ad imposta i compensi percepiti dalle famiglie degli alunni né può detrarre l’IVA che ha sostenuto per il costo del servizio.

Nella causa controversa, le circostanze evidenziate sono state le seguenti:



il comune recupera attraverso i contributi che riceve soltanto una minima parte dei costi sostenuti (3% dei totali), mentre il saldo è finanziato con fondi pubblici. Uno scarto di tal genere è tale da suggerire che il contributo a carico dei genitori debba essere assimilato a un canone piuttosto che ad una retribuzione vera e propria;
il nesso tra i servizi di trasporto forniti da detto comune e il controvalore che i genitori devono pagare non risulta avere quel carattere diretto che è necessario perché tale controvalore possa essere considerato la retribuzione di detti servizi e perché questi ultimi costituiscano attività economiche ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, della direttiva IVA;
le situazioni nelle quali la prestazione di trasporto è effettuata si distinguono da quelle nelle quali sono abitualmente fornite le attività di trasporto delle persone, poiché il comune non offre prestazioni sul mercato generale dei servizi di trasporto delle persone, ma appare piuttosto come beneficiario e consumatore finale dei servizi di trasporto che acquista presso le imprese di trasporto con cui tratta e che mette a disposizione dei genitori degli allievi nell’ambito di un’attività di servizio pubblico.
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