Delibera TARI tardiva

Delibera TARI tardiva

Messaggioda Robertsardinia » 05/06/2019, 11:24

Salve,
il CC ha approvato la delibera delle tariffe TARI il 4 aprile, pertanto oltre i termini di approvazione del bilancio.
Si chiede, vista la nota ricevuta dal ministero delle finanze che fa notare che non è possibile applicare le tariffe per il 2019, è possibile in sede di salvaguardia, riadottare le tariffe dando atto che non facendolo si potrebbero avere mancate entrate che comprometterebbero gli equilibri finali?
Grazie
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Re: Delibera TARI tardiva

Messaggioda RMonti » 06/06/2019, 16:10

Vedi qui:

https://www.finanze.it/export/sites/fin ... 3-TUEL.pdf

e, purtroppo, non sono "buone notizie".
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Re: Delibera TARI tardiva

Messaggioda Robertsardinia » 06/06/2019, 19:05

Il TAR Piemonte e il consigli di Stato la pensano diversamente

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/AExT0VxD/0

mah..
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Re: Delibera TARI tardiva

Messaggioda ullifa » 07/06/2019, 10:07

concordo con il mef. Non si può variare una aliquota mai apportato.
Oltretutto nel caso di tari andrebbe approvato Un pf.

A mio avviso, la proroga delle aliquote non si applica alla tari proprio perché vengono da un PF da approvare.

A mio avviso puoi sol vedere che gettito ti viene dalle aliquote tari 2018 e vedere lo scostamento sul 2019.

nel 2016 vi era stata apposita sanatoria.

http://www.quotidianoentilocali.ilsole2 ... d=ABL2lyAB
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Re: Delibera TARI tardiva

Messaggioda Robertsardinia » 07/06/2019, 10:30

Lo scostamento è 200 mila euro...
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Re: Delibera TARI tardiva

Messaggioda SOLVECOAGULA » 09/06/2019, 17:44

Il grande problema con la TARI è che la norma che - in caso di mancata approvazione delle tariffe - vuole che vengano ereditate quelle dell'anno precedente, purtroppo non ha un gran senso.
V'è un parere della Corte dei Conti Sicilia a tal proposito.

https://www.self-entilocali.it/wp-conte ... -49-16.pdf


Estraggo il finale: "
Nella fattispeciein esame, il Consiglio comunale avrebbe dovuto approvare entro il 30 settembre 2015 il piano economico finanziario e le correlate tariffe della TARI –con obbligo dicopertura integrale dei costi del servizio -nel più generale contesto della manovra di bilancio, rispetto alla quale tali adempimenti risultano propedeutici.Ciò non è avvenuto.Non essendo state approvate entro il termine né le tariffe, né il piano economico finanziario, non risulta possibile conseguire quegli standardmigliorativi, sotto ilprofilo qualitativo e quantitativo, che, anche in termini di raccolta differenziata,eranocompendiati nel piano stesso.Con specifico riferimento alla tariffa, va innanzitutto esclusa l’ultrattività della derogaintrodotta dal comma 12-quinquiesdeciesdell'art. 10delD.L. 31 dicembre 2014, n. 192,limitata al solo 2014,anno di prima introduzionedella TARI.Si riespande, pertanto, nella fattispecie, il principio generale stabilito dall’art. 1, comma 169, della legge 27dicembre 2006, n. 296, che, nell’ipotesi di mancata approvazione, da parte degli enti locali, delletariffe e delle aliquote relative ai tributi di loro competenza entroil termine di approvazione del bilancio di previsione, considera prorogatedi anno in annodelle tariffe pre vigenti.Conseguentemente, l’amministrazione potrà validamente esigere le tariffe TARI del 2014, a fronte di un servizio che, per scelta dell’organo consiliare, mantiene le caratteristiche dell’ultimo PEF formalmente approvato, ossia quello del 2014, salva la necessità di ristoro al gestore per gli eventuali maggiori oneri medio temporesostenuti per il nuovo servizio, che il Consiglio comunaleha, di fatto, non approvatonei termini di legge. Resta ferma, allo stato, la possibilità, per l’organo consiliare,di deliberare l’aumento tariffarionel corrente anno, posto che l’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)ha espressamente escluso la TARIdal blocco degli aumenti fiscali. "

E' come se si dimenticassero che con il PEF e le tariffe dell'anno x si devono coprire i costi dell'anno x-1 .
La norma del dover coprire i costi dell'anno precedente, recuperandoli nell'anno successivo, purtroppo non prevale su quella dell'ereditare le tariffe ultime approvate in caso di mancata approvazione nell'anno.
Che è quello che nell'articolo del sole 24 viene espresso nell'ultimo capoverso : "Nel caso della Tari è evidente che la mancata approvazione delle tariffe nei termini di legge, pur se comporta la conferma tacita di quelle dell'anno precedente, determina un evidente contrasto con l'obbligo della copertura integrale dei costi imposto dalla legge 147/2013, norma che di fatto impone la necessità di approvare nei termini di legge le tariffe che garantiscono la piena copertura dei piano finanziario. "

Pertanto, mancata approvazione nel 2019, si ereditano le tariffe del 2018 (su costi 2017) :cry:

Da qui la domanda se la norma del riequilibrio - nel caso sia necessario, di proroga del termine entro cui poter aumentare le tasse e imposte - è superiore a quella sull'eredità delle vecchie tariffe nel caso di non approvazione.

Ora, l'assurdo che la TARI venga assimilata alle patrimoniali per ciò che concerne la proroga di anno in anno in caso di mancata approvazione, giochiamocela per amor di ragionamento: supponiamo che un ente non deliberi nè aumenti nè conferme dell'aliquota IMU. Potrebbe aumentare, nel 2019, anno di non rinnovo del blocco, in sede di riequilibrio, le tariffe, se ciò giovasse alla salvaguardia? SI, anche se non le ha approvate e ha utilizzato lo strumento della substitutio di legge (la legge sostituisce la mancata approvazione con la proroga di anno in anno).

Scusate, perchè per la TARI dovrebbe essere diverso, visto che la diversità purtroppo non conta nulla per ciò che concerne la substitutio (assurdo, ma è così), perchè non dovrebbe valere - giacchè viene assurdamente uniformata alle patrimoniali - la deroga aperta dal 193 del TUEL?

Che recita: 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalita' sopra indicate e' possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

Comunque, siccome nessuno ha la sfera di cristallo, io chiederei di volata un parere alla Corte dei conti, i tempi ci sono ancora entro il 30 luglio.

In sostanza la domanda è: per non aver approvato la tariffa, oltre alla sostituzione ex lege e proroga di quelle dell'anno scorso, l'Ente è ulteriormente sanzionato con la mancata possibilità di salvaguardare gli equilibri tramite aumenti fiscali - oppure - la subsitutio legis con le aliquote dell'anno scorso non toglie alcuna possibilità all'Ente di salvaguardare i propri equilibri, consentendogli di aumentare le tariffe dal medesimo invero non approvate, ma comunque in vigore appunto per il regime di sostituzione di legge? Va da sè che va dimostrato che per salvaguardare gli equilibri non v'è altra strada, leggendo gerarchicamente tutto l'art. 193, ovvero, prima deve essere compressa tutta la spesa, poi applicato l'avanzo e solo se non si raggiunge l'equilibrio, anche con l'aumento delle tasse. Secondo me.
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Re: Delibera TARI tardiva

Messaggioda Robertsardinia » 09/06/2019, 18:50

Pertanto la soluzione alternativa, se impossibile utilizzare la salvaguardia, sarebbe quella di restituire i soldi ai contribuenti?
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Re: Delibera TARI tardiva

Messaggioda SOLVECOAGULA » 09/06/2019, 19:20

Robertsardinia ha scritto:Pertanto la soluzione alternativa, se impossibile utilizzare la salvaguardia, sarebbe quella di restituire i soldi ai contribuenti?


Restituire nel senso stretto di versare loro qualcosa indietro no.
"Restituire" nel senso che se l'anno scorso dovevano 100 e quest'anno dovrebbero 120, ma tu puoi esigere solo 100, si, ma io non parlerei di restituzione, ma di abbuono dovuto per 20 (a meno che la norma del riequilibrio prevalga su tutto e tu possa legittimamente aumentare le tariffe ancora entro il 30 luglio).

Se la risposta al domandone di cui nel precedente post (quella che rivolgerei alla CdC, se fossi in te) fosse negativa, ho letto che potrai recuperare la quota non esatta (da esigere) quest'anno l'anno prossimo, ma non mi ricordo dove. Sorry. Al limite si potrebbe aggiungere al quesito.

Ti consiglio caldamente il quesito CdC, se non ti convinci per altra strada.
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Re: Delibera TARI tardiva

Messaggioda RMonti » 21/06/2019, 12:26

Succede anche questo ... :shock:

La proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione non vale quale proroga per l'approvazione delle nuove tariffe TARI

Come è noto, l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; con specifico riferimento alla TARI, l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 prevede che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.

Un dubbio che può sorgere in capo al responsabile dell’ufficio tributi è il seguente: se il termine di approvazione del bilancio viene prorogato dal Legislatore (come sovente accade), deve ritenersi prorogato anche il termine per l’approvazione delle tariffe relative alla TARI?

Secondo il TAR Sardegna, sez. II, sent. 25 maggio 2019, n. 459, la risposta è negativa: i giudici, infatti, hanno ribadito, richiamando un precedente del Consiglio di Stato (sez. V, sent. 17 luglio 2014, n. 3808), il carattere perentorio del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, per come desumibile dal dato testuale della disposizione (“dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”); di conseguenza, anche in presenza di eventuale autorizzazione all’ approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge – con atto avente, con ogni evidenza, natura eccezionale in quanto finalizzato ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’Ente locale – è stato rimarcato che, in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, siffatta autorizzazione non si estenda al termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, della legge 296/2006: il quale contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, come l’inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote (cfr., in termini, delibera n. 4 del 14 gennaio 2014 della Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Calabria).

A tale proposito, lo stesso Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 3808/2014, ha avuto modo di precisare che le disposizioni concernenti l'approvazione del bilancio di previsione oltre il termine hanno natura eccezionale e sono finalizzate "ad evitare le gravi conseguenze della mancata approvazione del bilancio da parte dell'ente locale".

Pertanto, "in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge", l'autorizzazione ad approvare il bilancio oltre il termine previsto dalla norma "non comprende […] il termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006 in materia di aliquote e tariffe, che contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, quale l'inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, ove approvate dopo il termine del 30 novembre".

Il termine ultimo di approvazione degli adeguamenti dei tributi locali è posto a tutela della certezza del debito fiscale dei cittadini e presidia e salvaguarda un interesse di rilievo costituzionale; tale termine trova la sua ratio nella necessità di garantire ai contribuenti, in ossequio al principio di certezza del diritto, un riferimento temporale certo per l'individuazione delle aliquote e delle tariffe applicabili per ciascun anno di imposta.
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Re: Delibera TARI tardiva

Messaggioda SOLVECOAGULA » 22/06/2019, 11:35

Allora siamo a posto!
Chiudo tutto e mi metto subito a ricalcolare cosa devo/dovrei/dovessi/dovessidovuto ai contribuenti come se non avessi mai approvato dopo il 1° gennaio ma entro il 30 aprile, ma bensì ereditanto le deliberazioni dell'anno precedente, che a loro volta sono state quelle dell'anno precedente, giacchè è tutta una serie di anni che si sono approvate dopo il 1° gennaio e entro il 30 aprile dell'anno a cui il bilancio si riferisce.

In pratica devo trovare il primo anno indietro in cui si sono approvate entro il 31 dicembre precedente all'anno di riferimento e applicare quelle. Hai voglia.

La norma secondo cui le tariffe e aliquote vanno approvate, ai fini della loro efficacia entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio, a me sembra chiara.

I decreti ministeriali sono norme pertinenti per la proroga del termine di approvazione del bilancio? Se mettiamo in dubbio questo, non saprei nemmeno di cosa stiamo parlando.

La tutela del contribuente non è lesa dal fatto che approvo le tariffe dopo l'inizio dell'anno. Soprattutto non per la Tari, che invece necessita ancora di più delle altre la consuntivabilità e, se vogliamo dirla tutta, proprio la TARI beneficia di una maggiore esattezza e puntualità, nel caso venga ritardata, poichè all'Ente consente di avere dati già di consuntivo del ciclo dei rifiuti dell'anno precedente.

Ormai, la legge, anche quando è chiara, anzi soprattutto quando è chiara, VA INTERPRETATA!
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