Parere contabile

Parere contabile

Messaggioda Robertsardinia » 29/05/2019, 21:42

Il sindaco dispone con decreto l'attribuzione di mansioni superiori. Il decreto dispone che al dipendente sia riconosciuta la differenza tra quanto percepito C5 e D3 (PO assente).
Nel decreto si dice che si attribuiscono mansioni superiori da esercitarsi "in tutti i casi di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del servizio".

Chiedo:
- è possibile attribuire mansioni superiori "in tutti i casi di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del servizio"?
- con il nuovo contratto collettivo che abolisce il D3 è possibile riconoscere lo stipendio da D3 o dovrebbe essere riconosciuta la differenza tra C5 e D1?
- il decreto dispone un aumento di spesa per il personale. Il tuel non prevede un parere. Come mi comporto?
Se supero i limiti di spesa del personale scrivo al Sindaco?

Grazie
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Re: Parere contabile

Messaggioda SOLVECOAGULA » 30/05/2019, 10:44

Robertsardinia ha scritto:"in tutti i casi di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del servizio"?
Grazie


Questa prospettiva di riconoscimento a singhiozzo mi appare in palese contrasto con il principio per cui mansioni superiori di fatto possono comunque essere richieste - e senza riconoscimento di alcuna maggiorazione - per periodi brevissimi, frazionati, magari per un giorno o due, o anche alcune ore.

https://www.albeeassociati.it/mansioni- ... -jobs-act/

In altre parole, il periodo per cui possono essere richieste mansioni superiori (intendasi: con il relativo riconoscimento per il loro perdurare!) non può essere frazionato, nè sine die. Deve in altre parole essere continuativo e prestabilito.
Per ovviare ad ulteriori e protratte esigenze, si può rinnovare. Attenzione però alla maturazione del diritto ad acquisire la maggiore qualifica (ovvero, solo per es.: se il lavoratore svolge tre anni di mansioni superiori, il dipendente può ben pretendere il consolidamento - ovviamente - nel caso che gli siano state formalmente attribuite, facilmente, altrimenti, se solo di fatto, gravera' su di lui la dimostrazione dello stato di fatto).

Pertanto: di attribuzione con atto del sindaco di mansioni superiori si puo' parlare sul presupposto che vi sia continuità, determinatezza del periodo e non frazionamento del periodo delle mansioni superiori. Da cui consegue anche la determinabilità dell'importo e quindi, nel caso, la necessità di variare il bilancio, su cui sicuramente apporre il parere, e, a valle, l'attestazione di copertura finanziaria per una spesa determinabile e determinata.

Sul D1 o D3 direi che l'abolizione della categoria (di cui non sapevo) è inconferente. Infatti, vengono attribuite mansioni superiori con conseguente riconoscimento della maggiorazione NON in confronto alla posizione economica del sostituito (D3), bensì in confronto a quella che SAREBBE la posizione economica del sostituente SE APPARTENESSE anche contrattualmente a quella categoria, e non v'è dubbio che si possa costruire questa sorta di integrazione esclusivamente con riferimento alla categoria d'entrata, ovvero la 1. Anche perchè altrimenti, a contrariis e per assurdo, sarebbe discriminatorio il diverso trattamento fra sostituire un D1 con un D6.

Quindi D1 in ogni caso (anche se il sostituito fosse Dn).
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Re: Parere contabile

Messaggioda AsproMonte » 31/05/2019, 16:05

Attenzione che il D3 sparito si intente la categoria di accesso in progressione verticale, esiste ancora come progressione orizzontale successiva alla D2 ;)

Sul discorso responsabilità "in caso di mancanza o impedimento del responsabile" nel mio ente è previsto con determinazione del responsabile del servizio che in temporanea assenza dello stesso sia nominato un "sostituto" che firma in quel breve frangente gli atti al suo posto (giusto per non restare senza un responsabile) ;)
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: Parere contabile

Messaggioda SOLVECOAGULA » 31/05/2019, 20:01

AsproMonte ha scritto:Attenzione che il D3 sparito si intente la categoria di accesso in progressione verticale, esiste ancora come progressione orizzontale successiva alla D2 ;)


Così ha una logica.

AsproMonte ha scritto: Sul discorso responsabilità "in caso di mancanza o impedimento del responsabile" nel mio ente è previsto con determinazione del responsabile del servizio che in temporanea assenza dello stesso sia nominato un "sostituto" che firma in quel breve frangente gli atti al suo posto (giusto per non restare senza un responsabile) ;)


Infatti il caso sopra esposto, per interventi brevi, trova risposta soluzione nel sistema delle sostituzioni, e non in quello di attribuzioni di mansioni superiori "ad ore o eventualmente giornate" :) ... fra i possibili sostituenti, ovviamente, v'è anche il Segretario generale.
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