Robertsardinia ha scritto:"in tutti i casi di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del servizio"?
Grazie
Questa prospettiva di riconoscimento a singhiozzo mi appare in palese contrasto con il principio per cui mansioni superiori di fatto possono comunque essere richieste - e senza riconoscimento di alcuna maggiorazione - per periodi brevissimi, frazionati, magari per un giorno o due, o anche alcune ore.
https://www.albeeassociati.it/mansioni- ... -jobs-act/In altre parole, il periodo per cui possono essere richieste mansioni superiori (intendasi: con il relativo riconoscimento per il loro perdurare!) non può essere frazionato, nè sine die. Deve in altre parole essere continuativo e prestabilito.
Per ovviare ad ulteriori e protratte esigenze, si può rinnovare. Attenzione però alla maturazione del diritto ad acquisire la maggiore qualifica (ovvero, solo per es.: se il lavoratore svolge tre anni di mansioni superiori, il dipendente può ben pretendere il consolidamento - ovviamente - nel caso che gli siano state formalmente attribuite, facilmente, altrimenti, se solo di fatto, gravera' su di lui la dimostrazione dello stato di fatto).
Pertanto: di attribuzione con atto del sindaco di mansioni superiori si puo' parlare sul presupposto che vi sia continuità, determinatezza del periodo e non frazionamento del periodo delle mansioni superiori. Da cui consegue anche la determinabilità dell'importo e quindi, nel caso, la necessità di variare il bilancio, su cui sicuramente apporre il parere, e, a valle, l'attestazione di copertura finanziaria per una spesa determinabile e determinata.
Sul D1 o D3 direi che l'abolizione della categoria (di cui non sapevo) è inconferente. Infatti, vengono attribuite mansioni superiori con conseguente riconoscimento della maggiorazione NON in confronto alla posizione economica del sostituito (D3), bensì in confronto a quella che SAREBBE la posizione economica del sostituente SE APPARTENESSE anche contrattualmente a quella categoria, e non v'è dubbio che si possa costruire questa sorta di integrazione esclusivamente con riferimento alla categoria d'entrata, ovvero la 1. Anche perchè altrimenti, a contrariis e per assurdo, sarebbe discriminatorio il diverso trattamento fra sostituire un D1 con un D6.
Quindi D1 in ogni caso (anche se il sostituito fosse Dn).