Straordinario elettorale alle posizioni organizzative

Straordinario elettorale alle posizioni organizzative

Messaggioda Sofia0609 » 03/04/2019, 22:07

Il nuovo ccnl del 21.05.2018 all'art. 18 prevede le ipotesi di compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa.
Fra gli stessi rientrano:
c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; tali
compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate
allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;
d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi
dell’art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001.

Ho letto orientamento Aran 1624:
"E' possibile autorizzare i titolari di posizione organizzativa all’espletamento dello straordinario elettorale in occasione di elezioni comunali?
La speciale disciplina contrattuale dello straordinario elettorale (art.14, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999; art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall’art.16 del CCNL del 5.10.2001), trova applicazione, per espressa previsione contrattuale, solo nei casi nei quali vi sia l’acquisizione delle specifiche risorse da parte di altre amministrazioni (solitamente il Ministero dell’Interno).

Nello specifico, l’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, espressamente prevede di corrispondere i compensi correlati alle prestazioni aggiuntive effettuate in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, anche ai dipendenti incaricati di posizioni organizzative.

In relazione a tale disciplina, si evidenzia che, di norma, i responsabili di posizione organizzativa hanno diritto alla liquidazione dello straordinario elettorale (in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) solo per il lavoro straordinario prestato (anche al di fuori delle giornate di riposo settimanale) in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è acquisizione di risorse dal Ministero dell’Interno e non anche, ad esempio, per le elezioni del Consiglio Comunale (interamente a carico del bilancio dell’ente).

Questa regola subisce una sola eccezione, espressamente disciplinata nell’art.39, comma 3 del CCNL del 14.9.2000 (introdotto dall’art.16 del CCNL del 5.10.2001), secondo il quale “il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie (di qualunque specie, comprese quindi quelle per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale – n.d.r.), è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell'art.24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative".

In base a tal “eccezione” il titolare di posizione organizzativa, in occasione di qualunque consultazione elettorale, ha comunque e sempre diritto al compenso per lavoro straordinario (da erogare sempre in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) qualora le relative prestazioni siano rese nel giorno del riposo settimanale".

Si ritiene pertanto di confermare se il titolare di p.o. in caso di elezioni amministrative (comunali) debba essere pagato solo per lo straordinario prestato nel giorno festivo e non in quelli settimanali?
Grazie e cordiali saluti.
Sofia0609
 
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