da trombetta » 28/03/2019, 9:19
Permettimi di dissentire sul fatto che "...già all'epoca la normativa non poteva essere interpretata in modo univoco e che si era in attesa di norme interpretative. Addirittura ricordo di aver visto nel web qualche determina di liquidazione che ne condizionava l'efficacia al dettato di questa nuova eventuale normativa (nel senso che poteva anche verificarsi in capo ai segretari l'obbligo di restituzione in caso di sopraggiunta interpretazione restrittiva). Ma questa soluzione non aveva incontrato il mio gradimento....", passi per i dubbi inizialmente interpretativi sul DL 90/2014 e sulla conversione in Legge 114/2014, ma con deliberazione n. 21 del 4 giugno 2015 - della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie -, si affermava inequivocabilmente "....pronuncia i seguenti principi di diritto: Alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C.......".
Come poteva operarsi diversamente od effettuarsi determinazioni dirigenziali che contenessero interpretazioni diverse e di conseguenza la gestione contabile dei diritti in argomento?
Poi che in Italia oramai la certezza del diritto, dei principi contabili, etc., sia materia da fiction, quantomeno la stessa sezione della Corte dei Conti che nel 2018 ribalta la questione (diciamo così per dare una botta al cerchio ed una alla botte!), poteva almeno forzare l'indicazione con la non retroattività del principio di diritto, oppure fornire le adeguate soluzioni contabili per chi (nel pieno rispetto delle norme dell'epoca) ha agito non liquidando i diritti e/o non creando accantonamenti di sorta.
Anche perché, con lo stesso metro di ragionamento allora si dovrebbe eventualmente cautelarsi su liquidazioni che potrebbero essere disattese, in futuro, da pronunce della Cassazione su contenziosi instaurati al giudice del lavoro (seppur inizialmente favorevoli ai segretari), poiché ad oggi la Legge 114/2014 è in vigore.