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piano dei costi TARI

MessaggioInviato: 11/03/2019, 12:52
da salvo62
Buongiorno, sono in procinto (in ritardo) di determinare le tariffe tari 2019, l'U.T.C. mi trasmette il P.F. includendoi costi di pertinenza 2018.
DOMANDA:
1-possono esere inseriti ne P.F. i costi degli anni precedenti?
2- in caso affermativo si deve procedere al riconoscimento in C.C?
Grazie sempre a chi risponderà

Re: piano dei costi TARI

MessaggioInviato: 12/03/2019, 18:26
da lucio guerra
il pf è del 2019 ... quindi i costi debbono essere del 2019

Re: piano dei costi TARI

MessaggioInviato: 13/03/2019, 9:20
da salvino
lucio guerra ha scritto:il pf è del 2019 ... quindi i costi debbono essere del 2019

Ma laddove i ricavi dell'anno precedente non siano riusciti a coprire i costi di quell'anno (per motivi sopravvenuti qualche imprevisto tipo una rottura di un mezzo), è possibile inserire la differenza nel pf 2019? Avevo letto qualcosa in proposito ma francamente non ricordo dove (e quindi non riesco a valutare l'attendibilità della cosa)

Re: piano dei costi TARI

MessaggioInviato: 13/03/2019, 9:43
da lucio guerra

Re: piano dei costi TARI

MessaggioInviato: 13/03/2019, 9:46
da lucio guerra
stralcio regolamento tipo tares mef

4. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Note. L’articolo riporta talune disposizioni contenute all’art. 14, commi 1 e 23, del D.L. n. 201 del 2011 e agli artt. 3, comma 1, e 8, del D.P.R. n. 158 del 1999.
Il riporto a nuovo degli scostamenti rispetto al piano, di cui al comma 3, si correla al principio per cui il gettito del tributo non deve essere né eccedente né insufficiente rispetto ai costi di gestione del servizio. La possibilità di riportare a nuovo scostamenti negativi è stata peraltro limitata alla chiusura o alla riduzione di utenze o ad altri fatti non imputabili a negligente gestione del servizio.