I Crediti e gli accantonamenti

I Crediti e gli accantonamenti

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 19/02/2019, 16:16

Nell’ottica di lavorazione del rendiconto dobbiamo partire dall’assunto che lo stesso è composto da tre documenti principali:

- Il conto del bilancio
- Il conto economico
- Lo stato patrimoniale

Ogni elemento che ha una sua imputazione nella contabilità finanziaria ha quasi sempre un riscontro nella contabilità economico patrimoniale, questo attraverso la famosa matrice di correlazione e il piano dei conti connesso.

Nello specifico siamo qui per parlare del trattamento dei crediti nella doppia contabilità e dei relativi fondi.

In questa occasione analizzeremo i crediti di funzionamento.

Dal punto di vista della contabilità finanziaria i crediti risulteranno concretizzarsi nei residui attivi.

L’aspetto patrimoniale, a seconda dell’anzianità del titolo, prevede invece che lo stesso compaia nell’attivo circolante o nelle immobilizzazioni.

Il trattamento nel conto economico

All’interno della sezione dedicata ai costi, nel conto economico, laddove vengono rilevati gli ammortamenti, troviamo la voce: svalutazione dei crediti di funzionamento.

Qui riportiamo gli accantonamenti correlati alla presunta inesigibilità dei crediti, iscriviamo quindi la quota di “competenza” dell’esercizio.

Il principio contabile 4.3 rileva come il valore dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti deve essere determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto e il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell’esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest’ultimo nel corso dell’anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell’esercizio. Il che è finalizzato a portare, almeno, un livellamento tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

Nulla impedisce, ai fini prudenziali, di effettuare un accantonamento per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

È importante quindi rendersi conto come si stia parlando di due identità diverse per cui risulta difficile, se non impossibile, correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell’accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.

Il trattamento nello stato patrimoniale

I crediti di funzionamento, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, vengono iscritti nello stato patrimoniale, nella sezione dell’attivo, al loro valore nominale, valore definito in funzione del presunto importo di realizzo, abbattuto tramite l’apposito fondo svalutazione dei crediti.

A questo proposito ricordiamo come il fondo svalutazione non è iscritto tra le poste del passivo essendo portato direttamente in diminuzione.

Anche in questo caso rileviamo come il fondo crediti e il fondo svalutazione possano essere di importo differente, vediamo per quale motivo. In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare.

Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l’accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi.
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