Possibilità di acquisto di una nuova autovettura

Possibilità di acquisto di una nuova autovettura

Messaggioda fausto65 » 26/01/2019, 13:52

Chiedo un consiglio,
leggendo il comma 905 della Legge di bilancio 2019 "Disapplicazione di norme per gli Enti che approvano nei termini il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione" preso atto che il mio ente ha approvato il bliancio 2019 prima del 31/12/2018 se approva il rendiconto entro il 30/04/2019, può prevedere nel 2019 l'acquisto di una nuova autovettura in sostituzione di una ormai da rottamare, finanziandola con l'avanzo di amministrazione?
Grazie
fausto65
 
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Re: Possibilità di acquisto di una nuova autovettura

Messaggioda RMonti » 28/01/2019, 10:43

Direi di sì.
Il tuo riferimento è la lettera e) del comma 905 che fa riferimento all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 che prevede:

"comma 2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto"


Mi resta il dubbio (in quanto non è espressamente citato nel comma 905) se rimane comunque valido quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del DPCM 25.9.2014 (in materia di censimento delle autovetture) che stabilisce:

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.
RMonti
 
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Re: Possibilità di acquisto di una nuova autovettura

Messaggioda ullifa » 28/01/2019, 18:47

n.b per il 2018 erano escluse le autovetture dei servizi sociali, polizia e mezzi tecnici.

al momento non ho in mente la situazione 2019 ma penso sia la stessa

Permangono invece altri limiti puntuali previsti dalle norme, quali in particolari:

- la riduzione dei compensi, indennità e gettoni, le retribuzioni o le altre utilità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di amministrazioni e organi collegiali, comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nella misura del 10% dell'importo risultante il 30 aprile 2010, limitazione valida fino al 31 dicembre 2017 (e applicabile anche all'organo di revisione, come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione autonomie, con deliberazione n. 29/2015) – articolo 6, comma 3, Dl n. 78/2010;
- la contrazione della spesa per le missioni in misura non inferiore al 50% dell'ammontare sostenuto nel 2009, fatta eccezione per le forze di polizia (articolo 6, comma 12);
- il tetto di spesa previsto per le spese l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (eccetto le auto della polizia locale, dei servizi sociali o destinate ai servizi di manutenzione delle strade comunali), pari al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011. In proposito va rammentato che è terminato il divieto di acquisto di nuove auto, previsto fino al 2016 dall'articolo 1, comma 143, legge n. 228/2012
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