L’alienazione di immobili può finanziare la spesa corrente

L’alienazione di immobili può finanziare la spesa corrente

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 23/01/2019, 14:11

Gli introiti derivanti dall’alienazione di immobili possono supportare la spesa corrente.
Prendendo spunto da un recente articolo pubblicato dal Dott. Marco Rossi richiamiamo il comma 866 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2017): “866. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che: a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell’esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2; b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall’allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.”

Vediamo quindi come, anche per questo esercizio, sia nelle possibilità dell’ente disporre degli introiti derivanti dall’alienazione del patrimonio per pagare le quote capitale dei mutui, andando così a generare una movimentazione positiva per quello che sono gli equilibri di parte corrente. Non si parla in realtà di soli mutui ma anche di prestiti obbligazionari. Per poter esercitare questa possibilità è necessario rispettare determinate condizioni:

- Analizzare il bilancio consolidato dell’esercizio precedente e dimostrare l’esistenza di un rapporto totale tra immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2. Viene da se che questo controllo sarà a carico solo dei soggetti che hanno elaborato il bilancio consolidato.
- Esaminando i dati del bilancio di previsione non emerga un incremento della spesa corrente ricorrente rispetto l’esercizio precedente. Diamo rilievo alle spese che non sono considerate ricorrenti secondo l’all. 7 al D.Lgs. 118/11:
o le consultazioni elettorali o referendarie locali;
o i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
o gli eventi calamitosi;
o le sentenze esecutive ed atti equiparati;
o gli investimenti diretti;
o i contributi agli investimenti.
- Il Fondo Crediti Dubbia esigibilità sia corretto e coerente nella sua composizione e accantonamento.

Al link il video: https://youtu.be/o7TNqEF67Uk
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