FCDE DA INSERIRE NEL BILANCIO DI PREVISIONE.

FCDE DA INSERIRE NEL BILANCIO DI PREVISIONE.

Messaggioda ROMEO14 » 18/01/2019, 15:22

Risulta anche a voi che, in sede di previsione, si debba calcolare il FCDE con le percentuali del 85-95-100 e solo se si rispettano tempi di pagamento, percentuale debiti commerciali etc, si possa variare con variazione di bilancio a 80-85-100?
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Re: FCDE DA INSERIRE NEL BILANCIO DI PREVISIONE.

Messaggioda RMonti » 18/01/2019, 20:17

Dalla nota di lettura della legge 145/2018 predisposta dall'ANCI:

Percentuale di accantonamento minimo al FCDE

I commi 1015-1018, anziché determinare l’attesa riduzione generalizzata dell’incremento della percentuale di accantonamento minimo al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), si limitano a stabilire condizioni per contenere l’aumento dall’attuale 75% all’80% (rispetto all’85% previsto per il 2019).

In particolare, tale facoltà è concessa ai soli enti che, al 31 dicembre 2018, rispettano contemporaneamente le due seguenti condizioni:

a) l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo al 2018 (calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014) è rispettoso dei termini di pagamento indicati dal d. lgs. 231 del 2002 (pagamenti entro 30 giorni, salvo casi specifici, per i quali sono previsti termini superiori) ed è stato pagato almeno il 75% dell’importo delle fatture ricevute e scadute nel 2018;

b) il debito commerciale residuo, rilevato al 31 dicembre 2018, è diminuito del 10% rispetto a quello risultante nel 2017, oppure si è azzerato, oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Il minor aumento dell’accantonamento è applicabile in corso d’anno anche da parte degli enti locali che, pur non rispettando le due precedenti condizioni alla fine del 2018, rilevano un miglioramento della propria situazione al 30 giugno 2019, con il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni, mutuate dal comma precedente:

a) l’indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019, è rispettoso dei termini di legge ed è stato pagato almeno il 75% dell’importo delle fatture ricevute e scadute nel semestre;

b) il debito commerciale residuo, rilevato al 30 giugno 2019, è diminuito del 5% rispetto a quello risultante al 31 dicembre 2018, oppure si è azzerato oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Non possono avvalersi della facoltà di variare la quota di accantonamento ad FCDE come indicato ai punti precedenti dalla legge di bilancio 2019 gli enti che, pur rispettando le condizioni anzidette (al 31 dicembre 2018 o al 30 giugno 2019):

- non hanno pubblicato sul proprio sito internet, nei termini previsti dalla normativa, i dati relativi al debito commerciale residuo e agli indicatori dei tempi di pagamento,

- o non hanno inviato nei mesi precedenti l’avvio del SIOPE+ le comunicazioni relative al pagamento delle fatture alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC).
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