La circolare n. 25 della RGS

Re: La circolare n. 25 della RGS

Messaggioda salvino » 04/10/2018, 17:04

Appena giunta pec da pareggio.rgs. Non sono in grado di capire in questo momento ma condivido sperando di aiutare qualcuno.

"Come è noto, la Circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, recante modifiche alla Circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio 2018-2020 per gli enti territoriali, in armonia con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, dispone che “….le città metropolitane, le province e i comuni, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.” A tal fine, si ritiene utile chiarire quanto segue. 1) Nell’anno 2018 gli enti locali possono utilizzare l’avanzo di amministrazione, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal d. lgs. n. 118 del 2011,per finanziare investimenti, senza alcun limite e senza presentare alcuna richiesta. L’utilizzo riguarda qualsiasi tipologia di quota di avanzo di amministrazione correlata ad investimenti (es. quote vincolate, quote destinate o quote libere). 2) Unico vincolo è rappresentato dalla finalità: l’avanzo di amministrazione deve essere utilizzato solo per finanziare investimenti (sia diretti che indiretti, quindi anche trasferimenti finalizzati a far realizzare investimenti ad altri enti pubblici o privati). 3) Deve trattarsi di utilizzo di avanzo aggiuntivo rispetto a quello già utilizzato o da utilizzare a seguito di eventuale acquisizione di spazi finanziari per investimenti finanziati da avanzo, attraverso la partecipazione nel 2018 ai patti di solidarietà nazionali e alle intese regionali. 4) Il prospetto MONIT/18, allegato al DM 23 luglio 2018, n. 182944, concernente il monitoraggio semestrale del saldo di finanza pubblica 2018, è stato, conseguentemente, aggiornato con l’introduzione della voce AA) Avanzo di amministrazione per investimenti, nella Sezione 1 del prospetto. Tale voce sarà resa editabile nel prospetto MONIT/18 relativo al secondo semestre presente, a partire dal 1° gennaio p.v., sull’applicativo web dedicato al pareggio di bilancio di cui all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. A tal proposito, si precisa che: - gli enti locali che NON hanno acquisito spazi finanziari nel 2018 per investimenti finanziati da avanzo con il patto nazionale verticale e/o con il patto nazionale orizzontale e/o con le intese regionali, valorizzano la voce AA) , nella Sezione 1 del prospetto MONIT/18 al 31/12/2018, inserendo l’ammontare complessivo delle quote di avanzo di amministrazione applicato per investimenti, come sopra specificato. - gli enti locali che HANNO acquisito spazi finanziari nel 2018 per investimenti finanziati da avanzo con il patto nazionale verticale e/o con il patto nazionale orizzontale e/o con le intese regionali, compilano la Sezione 2 del prospetto MONIT/18 al 31/12/2018 per gli spazi finanziari utilizzati (cfr. paragrafo C.2 del DM n. 182944 del 2018) e valorizzano la voce AA) nel prospetto inserendo solo ed esclusivamente l’ulteriore quota di avanzo di amministrazione eventualmente utilizzata per investimenti aggiuntivi rispetto a quelli effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti (l'avanzo applicato a valere sugli spazi finanziari acquisiti, infatti, trova già evidenza nella voce G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nella Sezione 1 del prospetto MONIT/18, come maggiore capacità di spesa acquisita e, pertanto, non deve essere indicato nella richiamata voce AA). Per ulteriori chiarimenti in merito, si suggerisce di formulare un quesito all’indirizzo di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it. "
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Re: La circolare n. 25 della RGS

Messaggioda Sucricri » 04/10/2018, 17:10

allegato 4 2 punto 5.4 sembra specificare che non si puo portare ad fpv gli impegni delle spese progettuali?
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