RECESSO E LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE IN S.P.A.

RECESSO E LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE IN S.P.A.

Messaggioda ISIDORO » 02/10/2018, 18:58

Buonasera,
il nostro Ente ha esperito asta pubblica per la cessione delle azioni detenute in una società per azioni.
L'asta è andata deserta e conseguentemente si è provveduto ad inviare una PEC alla società comunicando la volontà di recedere e chiedendo la liquidazione dell'intera quota di partecipazione in applicazione della normativa vigente ( Artt.20 e 24 del D.Lgs nr. 175/2016).
Nell'ipotesi in cui la società non provveda ad attivare quanto di competenza come deve regolarsi il Comune?
A quale Ente/Organo è possibile rivolgersi affinché la società più volte sollecitata si attivi per la liquidazione della quota di partecipazione a favore dell'Ente?
grazie
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Re: RECESSO E LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE IN S.P.A.

Messaggioda raffaelegranitto » 08/10/2018, 19:24

ISIDORO ha scritto:Buonasera,
il nostro Ente ha esperito asta pubblica per la cessione delle azioni detenute in una società per azioni.
L'asta è andata deserta e conseguentemente si è provveduto ad inviare una PEC alla società comunicando la volontà di recedere e chiedendo la liquidazione dell'intera quota di partecipazione in applicazione della normativa vigente ( Artt.20 e 24 del D.Lgs nr. 175/2016).
Nell'ipotesi in cui la società non provveda ad attivare quanto di competenza come deve regolarsi il Comune?
A quale Ente/Organo è possibile rivolgersi affinché la società più volte sollecitata si attivi per la liquidazione della quota di partecipazione a favore dell'Ente?
grazie

Per l'argomento
Quotidiano Enti Locali & PA del 08.10.2018
Razionalizzazione straordinaria delle partecipate, 12 mesi per cedere le quote
di Stefano Pozzoli
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile
"Con il 30 settembre si è concluso l'arco temporale che il Dlgs 175/2016 ha dato alle pubbliche amministrazioni per realizzare i loro obiettivi di razionalizzazione straordinaria.
È ancora presto per valutare se l'idea dell'allora Ministro Madia abbia raggiunto gli obiettivi preposti, ma da subito nasce un problema di non poco conto, relativo agli effetti di una mancata dismissione programmata secondo l'articolo 24, comma 5 in cui si stabilisce che, in caso di mancata alienazione entro i termini previsti «il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile». Questa norma è allineata, anche se non perfettamente, al dettato civilistico che pure in parte richiama. Per il codice civile, i diritti sociali connessi alla partecipazione sono sospesi, anche se la qualifica di socio viene meno solo al momento del rimborso della quota. Il recesso, ancora, è irrevocabile e, dal momento del ricevimento della dichiarazione di recesso, decorre il termine per la liquidazione della quota, che deve essere eseguito entro 180 giorni. In sostanza l'ente pubblico che nei 12 mesi successivi alla approvazione del piano non sia riuscito a cedere le quote o semplicemente sia rimasto inerte, perde i diritti sociali, e quindi non ha più il diritto di partecipare alle assemblee.
Il recesso
Il primo effetto, dunque, è allineato a quello del recesso civilistico, ove, per orientamento maggioritario, la quota per la quale è stato esercitato il recesso non è computata nei quorum costitutivi e deliberativi previsti per le decisioni dei soci (massima Comitato Notarile Triveneto 2005 I.H.6) e così pure, dunque, deve essere fatto in questo caso. Pertanto, se il socio Comune X ha il 60% delle quote della Srl Y, i quorum previsti dallo statuto andranno computati rapportando le maggioranze richieste sul restante 40%, come se fosse la totalità del capitale.
Il Comune, per contro, dovrà notificare alla società l'avvenuto recesso e monitorare che l'organo di amministrazione adempia ai suoi doveri di legge, ovvero che segua l'iter previsto dall'articolo 2437-ter.
Valore della società
Gli amministratori dovranno quindi determinare il valore della società, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenendo conto, salvo diverse previsioni statutarie, della consistenza patrimoniale della azienda e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle quote. Questo valore deve essere comunicato ai soci e il recedente, ove non concordi la stima, può contestarla, chiedendo che il valore sia determinato «tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente» (articolo 2437-ter, comma 6).
L’acquisto
Una volta definito il quantum l'organo di amministrazione dovrà offrire le azioni del socio recedente agli altri soci, in proporzione al numero delle azioni possedute. Questo sempre verificando le previsioni statutarie.
È chiaro che il termine per decidere se optare o meno per l'acquisto, che deve essere non inferiore a trenta giorni dal deposito della proposta, dovrà essere compatibile con i tempi deliberativi dei soci pubblici (articolo 5 e seguenti del Dlgs 175/2016).
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi, infine, in caso di mancato collocamento, le azioni del recedente andranno comunque rimborsate mediante acquisto da parte della società.
La norma non prevede che si possa tornare indietro sulla propria decisione di recesso, e quindi una volta esaurito il termine dei 12 mesi. Si tratta indubbiamente di una lacuna, a cui il legislatore dovrebbe porre rimedio, legata al disallineamento tra revisione straordinaria ed ordinaria."
Raffaele Granitto
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