Verifica dei pagamenti sopra i 5.000

Verifica dei pagamenti sopra i 5.000

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 13/08/2018, 11:49

I pagamenti superiori ai 5.000 euro prevedono l’attuazione della verifica. Vediamo insieme come si fa il controllo e perché questa è un’operazione fondamentale per la Pubblica Amministrazione.

Questo importo, che precedentemente era il doppio, opera pienamente dal 1 marzo 2018, in seguito alla sua introduzione con la legge di bilancio 2018.

La verifica dei pagamenti si opera tramite l’utilizzo del portale www.acquistinretepa.it ed è in capo alla Pubblica Amministrazione. Tale operazione è necessaria per esimere il responsabile da ogni tipo di responsabilità.

A fronte di una normativa “leggera” sono intervenute due circolari della Ragioneria Generale dello Stato finalizzate a inquadrare cosa si debba intendere con “pagamento” e quali siano le possibili cause di esclusione oggettive e soggettive.

Pagamento
Questo termine deve essere qui inteso in senso privatistico, facendo quindi riferimento all’adempimento di un obbligo contrattuale.

È importante richiamare il D.M. 40/2008 che, operando in ambito di divieto di artificioso frazionamento, ha chiarito come quando si opera il pagamento di più fatture verso un unico fornitore, e cumulativamente si superi l’importo dei 5.000 euro, sia obbligatorio effettuare la verifica dal momento in cui le diverse fatture corrispondono a “diversi adempimenti di un’obbligazione pecuniaria”.

È utile ricordare come siano oggetto di controllo anche gli stipendi, i salari, le retribuzioni equivalenti, le erogazioni pensionistiche.

Esclusioni oggettive
- erogazioni per le quali la normativa di rango primario esclude la possibilità di procedere al loro pignoramento per ragioni di pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona; tra cui i versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali, rimborso di spese sanitarie per cure rivolte alla persona, corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona o al ristoro di un danno biologico subito, pagamenti a titolo di assegno alimentare, sussidi e provvidenze per maternità per malattia o per sostentamento, finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari, ecc.
- l’esistenza di una particolare tutela nei confronti di certi crediti in quanto non soggetti, all’azione revocatoria fallimentare; in questo caso sono da escludere dalla procedura di controllo i pagamenti delle rate dei mutui o di altre operazioni di indebitamento.

Esclusioni soggettive
I trasferimenti tra enti pubblici o a favore di società pubbliche.
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Re: Verifica dei pagamenti sopra i 5.000

Messaggioda ullifa » 14/08/2018, 16:40

..."Questo termine deve essere qui inteso in senso privatistico, facendo quindi riferimento all’adempimento di un obbligo contrattuale"

...per come inteso la platea è un po' più ampia si parla di pagamento a "qualsiasi titolo" da cui ad esempio anche rimborso di tributi e/o somme incassate e non dovute...ad esempio la circolare MEF 27 2011 individua espressamente tra le cause che determinano l'obbligo di pagamento (nella nozione rilevante ai fini della verifica Equitalia) anche l'arricchimento senza causa...

da internet...li obblighi di verifica sopra citati (presenza inadempimento pagamento cartelle esattoriali per un importo pari almeno a cinquemila euro) possono derivare non solo dalla presenza di un contratto che regola il rapporto tra l’Amministrazione ed il beneficiario del pagamento stesso, ma possono scaturire obblighi di pagamento, pur in assenza di un contratto, nell’ipotesi di gestione di affari altrui (c.d. negotiorum gestio ai sensi dell’articolo 2028 c.c.), di pagamento dell’indebito (articolo 2033 c.c.), di arricchimento senza causa (articolo 2041 c.c.), di risarcimento per fatto illecito (articolo 2043 c.c.) di rovina di edificio (articolo 2053 c.c.), di responsabilità precontrattuale (articolo 1337 c.c.), eccetera
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