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pignoramento dopo disesto

MessaggioInviato: 01/08/2018, 10:56
da salvo62
Salve, é possibile che l'Ente può subire un pignoramento, anche in dissesto F.- premetto che le somme pignorate non rientrano nella massa passiva di competenza della commissione.
Grazie anticipatamente x la risposta

Re: pignoramento dopo disesto

MessaggioInviato: 18/08/2018, 15:46
da raffaelegranitto
salvo62 ha scritto:Salve, é possibile che l'Ente può subire un pignoramento, anche in dissesto F.- premetto che le somme pignorate non rientrano nella massa passiva di competenza della commissione.
Grazie anticipatamente x la risposta

Art. 248 Tuel - Conseguenze dalla dichiarazione di dissesto :
- dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto della gestione della liquidazione, di cui all'art. 256 del D.Lgs. 267/2000, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
- Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, per le quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte, e il relativo importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese, è inserito nella massa passiva.
- I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge.
- I debiti insoluti alla data della deliberazione di dissesto e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria sino all'approvazione del citato rendiconto di cui all'art. 256.
- La stessa disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
Raffaele Granitto