L’avanzo in presenza di disavanzo da riaccertamento

L’avanzo in presenza di disavanzo da riaccertamento

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 27/07/2018, 16:06

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con parere 92 del 2018 ha chiarito quali siano i vincoli esistenti sull’avanzo in presenza di un piano di ripristino del disavanzo generato da riaccertamento straordinario.

In estrema sintesi quello che pare essere un tesoretto accantonato si configura in realtà come un impegno a spendere, si parla nello specifico di avanzo vincolato/accantonato, mentre non risulterebbe possibile generare avanzo libero.

Di seguito il quesito posto dal Comune e un estratto del riscontro fornito dalla Corte.

Il Sindaco del Comune di Casaletto Spartano ha chiesto se fosse possibile utilizzare le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione, mediante opportune variazioni di cui all’art. 175 del Tuel a copertura dei programmi di spesa, tenuto conto che l’ente ha approvato un ripiano trentennale del disavanzo di amministrazione scaturente da riaccertamento straordinario dei residui e ha conseguito al 31.12.2017 maggiori risparmi (….) rispetto alla quota annuale di disavanzo (…) da recuperare, prevista nel piano di rientro approvato ai sensi dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 2015.

La Corte ha risposto riproponendo quanto già affermato in diverse sentenze, ovvero:

“Resta fermo che nel caso di risultato di amministrazione negativo l’Ente dovrà, anziché operare in base a quanto prescrive l’art. 175 del Tuel, reperire ex novo le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente destinate le entrate vincolate/accantonate nel risultato di amministrazione e nel successivo bilancio preventivo occorrerà trovare le risorse necessarie a finanziare le connesse spese, altrimenti prive di copertura effettiva. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare. Va sottolineato, infatti, che in caso di disavanzo, le quote vincolate del risultato di amministrazione infatti sono esse stesse un debito da onorare e non certamente una copertura (Corte cost. 70 e 192, 89/2017). Ciò vuol dire che, una volta reperite le risorse per coprire, integralmente, il disavanzo determinato dall’integrale contabilizzazione di vincoli e accantonamenti (reperendo risorse vere a copertura del debito che il disavanzo stesso rappresenta), la possibilità di utilizzare l’accantonamento (per cui si è già provveduto a reperire la copertura in bilancio) presuppone, da un lato, il verificarsi del rischio, dall’altro una variazione di bilancio ex art. 175 Tuel che consenta di aumentare lo stanziamento del programma corrispondente, previo “svincolo” della risorsa accantonata e nuova valutazione della congruità del rimanente fondo rischi”

In calce, a convalida di quanto sopra riportato, viene poi fatto presente che:

la contestuale esistenza di un disavanzo di amministrazione e di un avanzo (libero) di amministrazione sarebbe una vera e propria contraddizione in termini e, pertanto, non si può, per sottrazione dal risultato di amministrazione negativo, creare artificiosamente un avanzo con cui finanziare e da applicare al successivo bilancio di previsione
accantonamenti e vincoli, espressi sinteticamente nel saldo a “natura mista“ del risultato di amministrazione, costituiscono spesa prioritaria ed obbligatoria
l’allungamento temporale del ripiano di disavanzo oltre l’orizzonte temporale del bilancio è effettuato con norme eccezionali e tale eccezionalità deve avere un fondamento ragionevole ovverosia che non è consentito spalmare i debiti in un arco temporale maggiore di quello ordinario se non quando espressamente previsto.

Link al parere 92 del 2018: http://www.studiosigaudo.com/wp-content/uploads/CC-Sez.-Controllo-Campania-del.-n.-92-18-1.pdf
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