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Messaggioda fagiolino » 23/06/2018, 10:04

Sorpresina della mattina:
"OGGETTO: URGENTE - Conformità dati certificazione 2017 a rendiconto 2017 – termine perentorio del 30 giugno 2018.
Con la presente si rammenta, ai fini collaborativi, che l’articolo 1, comma 473 della legge n. 232 del 2016 impone la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1 per l’anno 2017 e le risultanze del rendiconto di gestione 2017. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 (31 marzo) sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 30 giugno 2018.
Ne consegue che, qualora l’ente, approvando il rendiconto della gestione per l’anno 2017, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, è tenuto a rettificare, i dati del monitoraggio al 31 dicembre 2017 presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione attestante il miglioramento o il peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo di cui al comma 466 entro il termine perentorio del 30 giugno 2018.
Al riguardo, come meglio precisato al paragrafo D del DMEF n. 35717 del 12 marzo 2018, relativo alla certificazione del rispetto del pareggio di bilancio 2017, al fine di agevolare codesto ente nelle attività di verifica e aggiornamento dei dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione, si invia, in allegato alla presente:
- un report di controllo di congruenza dei dati che mette a confronto - evidenziando gli scostamenti - i dati gestionali di competenza inseriti da codesto ente, sull’applicativo web del pareggio di bilancio, nel modello “MONIT/17” al 31 dicembre 2017 (colonna b)) e i dati di competenza delle corrispondenti voci del rendiconto di gestione 2017, inseriti nell’Allegato n. 10, D.Lgs. 118/2011 - CONTO DEL BILANCIO – Riepilogo generale delle Entrate e delle Spese, trasmessi da codesto ente, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del D. Lgs. n. 118 del 2011, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP – Bilanci Armonizzati).
e/o
- un report di controllo di congruenza dei dati che mette a confronto - evidenziando gli scostamenti - i dati di cassa trasmessi da codesto ente, sull’applicativo web del pareggio di bilancio, con la certificazione digitale nel modello “Certif.2017/A” e i dati di cassa delle corrispondenti voci del rendiconto di gestione 2017, inseriti nell’Allegato n. 10, D.Lgs. 118/2011 - CONTO DEL BILANCIO – Riepilogo generale delle Entrate e delle Spese, trasmessi da codesto ente, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del D. Lgs. n. 118 del 2011, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP – Bilanci Armonizzati).
Si invita pertanto codesto ente a verificare tempestivamente la conformità dei dati gestionali di competenza e/o di cassa trasmessi con la certificazione del pareggio 2017 ai dati desunti dal rendiconto di gestione 2017. Verificati gli scostamenti segnalati dal/dai report in allegato, codesto ente è tenuto a modificare entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2018, il modello “MONIT/17” e/o il modello “Certif. 2017/A” e ad inviare una nuova certificazione digitale 2017, secondo le modalità previste dal DMEF n. 35717 del 2018, al fine di garantire la conformità dei dati e il rispetto dei termini perentori ai sensi del richiamato comma 473 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
Al riguardo, si precisa che l’iter procedurale per l’invio della predetta certificazione è concluso quando la certificazione risulta nello stato di “Inviato e Protocollato” e il sistema web rilascia una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.
Decorsi i termini previsti dal comma 473 (a partire dal 1° luglio 2018), gli enti locali sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo nel caso in cui rilevino, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo di cui al comma 466 (articolo 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016).
Per maggiori chiarimenti, è possibile formulare il quesito alla casella di posta elettronica all’indirizzo pareggio.rgs@mef.gov.it."

peccato che:
1. nel mio caso i dati di fine gennaio siano uguali a quelli della certificazione digitale;
la mail pareggio.rgs@mef.gov.it non esista (vedere mail qui sotto)
Il messaggio non ha raggiunto alcuni o tutti i destinatari.

" Oggetto: R: URGENTE - Conformità dati certificazione 2017 a rendiconto 2017 – termine perentorio del 30 giugno 2018.
Inviato: 23/06/2018 09:47

Impossibile raggiungere i destinatari seguenti:

'pareggio.rgs@mef.gov.it.' 23/06/2018 09:47
Errore server: "550 5.5.0 <pareggio.rgs@mef.gov.it.> invalid address""

Cos'è tutto questo?
fagiolino
 
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