da mcmurtry » 25/05/2018, 17:00
La pubblicazione di una determina, salvo disposizioni regolamentari particolari dei singoli comuni e salvo che si tratti di spese che necessitano della pubblicazione pressoché immediata (esempio, incarichi legali piuttosto che consulenze), non è una condizione di efficacia dell'atto.
Pertanto se l'impegno è stato assunto correttamente, è stato contabilmente registrato ed è munito di visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ritengo che si possa liquidare