Acquisto immobili nella P.A.

Acquisto immobili nella P.A.

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 23/05/2018, 12:18

L’acquisto di immobili, da parte delle amministrazioni pubbliche, è attualmente disciplinato dal d.l. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sue successive modifiche e integrazioni.

Con la deliberazione 21/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 maggio, i magistrati contabili del Lazio hanno ribadito che gli enti territoriali, ai sensi dell’articolo 12, comma 1-ter del d.l. 98/2011, possono procedere all’acquisto di un bene immobile da destinare a finalità istituzionali solo soddisfacendo simultaneamente i seguenti tre requisiti fondamentali:

- Indispensabilità
- Indilazionabilità
- Congruità del prezzo

È opportuno ricordare come solo la sussistenza dei tre elementi di cui sopra permetta di ovviare alla regola generale che prevede il divieto assoluto di procedere ad acquisti immobiliari; sussistenza che deve emergere in modo ineluttabile all’interno della motivazione del provvedimento che l’amministrazione deve adottare.

Al fine di interpretare cosa si intenda per indispensabilità e indilazionabilità è necessario rifarsi al D.M. del 14 febbraio 2014, non riferibile in modo diretto agli enti locali ma utile al fine di delineare alcuni elementi che caratterizzano i due aggettivi, e alla Circolare n. 19/2014 del 23 giugno 2014.

Nell’articolo 3 del D.M. su citato “il requisito dell’indispensabilità attiene alla assoluta necessità di procedere all’acquisto di immobili in ragione di un obbligo giuridico incombente all’amministrazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali meritevole di intesa e specifica tutela”.

Ancora “Il requisito della indilazionabilità afferisce all’impossibilità di differire l’acquisto senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali o incorrere in procedimenti sanzionatori”.

I due requisiti di cui sopra possono ritenersi entrambi soddisfatti anche qualora l’operazione di acquisto comporti effetti finanziari ed economici positivi, effetti che dovranno essere analiticamente dimostrati attraverso una comparazione degli elementi di costo. Detta analisi dovrà essere attestata dal responsabile del servizio finanziario o dall’organo interno di controllo.

La congruità del prezzo degli acquisti programmati da parte delle amministrazioni è attestata dall’Agenzia del demanio.

Tutto ciò deve essere preceduto dall’attestazione del responsabile del procedimento che deve dimostrare che gli acquisti programmati per il triennio di riferimento sono, allo stesso tempo, indispensabili e non procrastinabili.

L’attestazione dei requisiti, così come i piani triennali di investimento, devono essere spedite a:
- rgs.art12@pec.mef.gov.it
- dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it


Al link il video del dott. Marco Sigaudo per approfondire l’argomento: https://www.youtube.com/watch?v=v7xlbpcShv0
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Re: Acquisto immobili nella P.A.

Messaggioda MICOL » 11/07/2018, 16:57

la stima dell'agenzia del demanio è sempre necessaria

il curatore fallimentare di un immobile sito nel nostro comune intende venderci l'immobile dopo averlo fatto periziare ad un valore di 400.000. lo venderebbe a un prezzo di 200.000 e prima di eventualmente mettere all'asta l'immobile così da ottenere un beneficio economico.
serve in ogni caso la stima dell'AGE?
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