Anticipazione di tesoreria

Anticipazione di tesoreria

Messaggioda celine77 » 05/05/2018, 17:21

Ciao a tutti, stavo approfondendo la tematica dell'anticipazione di tesoreria, dato che non ho mai fatto ricorso a quest'istituto; volevo chiedere:
- il tesoriere effettua il pagamento dei mandati emessi in assenza di liquidità dell'Ente e poi lo comunica all'Ente stesso, in modo da consentirne la contabilizzazione?? Oppure avviene in maniera diversa? Grazie
celine77
 
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Re: Anticipazione di tesoreria

Messaggioda RMonti » 06/05/2018, 12:49

Avviene tutto in automatico su iniziativa del tesoriere che, giornalmente, fa la somma algebrica di quanto incassato e quanto pagato, per cui in assenza di fondo di cassa ed in presenza di pagamenti superiori agli incassi genererà un provvisorio di entrata a titolo di utilizzo dell'anticipazione che dovrai coprire mediante emissione di una reversale.

Successivamente, sempre giornalmente, qualora gli incassi siano superiori ai pagamenti, sempre di sua iniziativa, genererà un provvisorio di spesa a titolo di rimborso dell'anticipazione che dovrai coprire mediante emissione di un mandato e così via fino alla completa restituzione dell'anticipazione ottenuta.

Per la gestione dell'anticipazione eventualmente esistente a fine esercizio ti consiglio di leggere (se non la conosci già) la FAQ 29 di Arconet che ti riporto.

Come deve essere registrata la chiusura contabile dell'anticipazione nel caso in cui, alla data del 31 dicembre, un ente non abbia rimborsato il tesoriere?

Per rispondere al quesito posto si richiama, preliminarmente, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118 del 2011 “Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse ”.

Tale principio risulta rafforzato dall’articolo 69, comma 9, del d.lgs. n. 118 del 2011 che, per le Regioni, afferma: “Le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio finanziario in cui sono state contratte”, il quale ribadisce che nel rispetto della disciplina armonizzata le anticipazioni di tesoreria devono essere regolarmente chiuse entro lo stesso esercizio nel quale sono state contratte.

Ciò premesso, dalle scritture contabili degli enti che, derogando al dettato del d.lgs. n. 118 del 2011, alla data del 31 dicembre non hanno restituito l’anticipazione di tesoreria, risulta un residuo passivo, di importo pari all’impegno concernente il rimborso dell’anticipazione di tesoreria non pagato, che concorre alla determinazione del risultato di amministrazione.

La chiusura contabile dell’anticipazione di tesoreria al 31 dicembre dell’esercizio precedente è effettuata nell’esercizio successivo, alla prima data utile, attraverso:
a.l’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione di tesoreria in essere alla data del 1° gennaio, e il correlato impegno concernete il rimborso dell’anticipazione
b.una regolazione contabile costituita da un mandato in c/residui a valere dell’impegno concernente il rimborso dell’anticipazione di tesoreria non pagato nell’esercizio precedente, e dalla correlata reversale in c/competenza a valere dell’accertamento di cui alla lettera a).

Al 1° gennaio il fondo cassa iniziale risulta pari a zero.

Si ricorda che, alla data del 1° gennaio, il livello massimo dell’anticipazione di tesoreria del nuovo anno è determinato nel rispetto dei limiti di legge, considerando l’anticipazione non restituita.
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Re: Anticipazione di tesoreria

Messaggioda celine77 » 06/05/2018, 14:35

Grazie mille
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Re: Anticipazione di tesoreria

Messaggioda celine77 » 06/05/2018, 18:21

Scusa, ma il tesoriere non dovrebbe utilizzare prima eventuali fondi a destinazione vincolata presenti in cassa (dandone comunicazione all'Ente per la successiva contabilizzazione) e poi eventualmente - solo in loro assenza e/o incapienza - concedere l'anticipazione di tesoreria? Mi sbaglio o mi manca qualche passaggio?
Grazie ancora


RMonti ha scritto:Avviene tutto in automatico su iniziativa del tesoriere che, giornalmente, fa la somma algebrica di quanto incassato e quanto pagato, per cui in assenza di fondo di cassa ed in presenza di pagamenti superiori agli incassi genererà un provvisorio di entrata a titolo di utilizzo dell'anticipazione che dovrai coprire mediante emissione di una reversale.

Successivamente, sempre giornalmente, qualora gli incassi siano superiori ai pagamenti, sempre di sua iniziativa, genererà un provvisorio di spesa a titolo di rimborso dell'anticipazione che dovrai coprire mediante emissione di un mandato e così via fino alla completa restituzione dell'anticipazione ottenuta.

Per la gestione dell'anticipazione eventualmente esistente a fine esercizio ti consiglio di leggere (se non la conosci già) la FAQ 29 di Arconet che ti riporto.

Come deve essere registrata la chiusura contabile dell'anticipazione nel caso in cui, alla data del 31 dicembre, un ente non abbia rimborsato il tesoriere?

Per rispondere al quesito posto si richiama, preliminarmente, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118 del 2011 “Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse ”.

Tale principio risulta rafforzato dall’articolo 69, comma 9, del d.lgs. n. 118 del 2011 che, per le Regioni, afferma: “Le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio finanziario in cui sono state contratte”, il quale ribadisce che nel rispetto della disciplina armonizzata le anticipazioni di tesoreria devono essere regolarmente chiuse entro lo stesso esercizio nel quale sono state contratte.

Ciò premesso, dalle scritture contabili degli enti che, derogando al dettato del d.lgs. n. 118 del 2011, alla data del 31 dicembre non hanno restituito l’anticipazione di tesoreria, risulta un residuo passivo, di importo pari all’impegno concernente il rimborso dell’anticipazione di tesoreria non pagato, che concorre alla determinazione del risultato di amministrazione.

La chiusura contabile dell’anticipazione di tesoreria al 31 dicembre dell’esercizio precedente è effettuata nell’esercizio successivo, alla prima data utile, attraverso:
a.l’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione di tesoreria in essere alla data del 1° gennaio, e il correlato impegno concernete il rimborso dell’anticipazione
b.una regolazione contabile costituita da un mandato in c/residui a valere dell’impegno concernente il rimborso dell’anticipazione di tesoreria non pagato nell’esercizio precedente, e dalla correlata reversale in c/competenza a valere dell’accertamento di cui alla lettera a).

Al 1° gennaio il fondo cassa iniziale risulta pari a zero.

Si ricorda che, alla data del 1° gennaio, il livello massimo dell’anticipazione di tesoreria del nuovo anno è determinato nel rispetto dei limiti di legge, considerando l’anticipazione non restituita.
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Re: Anticipazione di tesoreria

Messaggioda RMonti » 06/05/2018, 18:49

Certo.
Se hai cassa vincolata prima di utilizzare l'anticipazione si usa quella vincolando una corrispondente quota dell'anticipazione.
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Re: Anticipazione di tesoreria

Messaggioda celine77 » 06/05/2018, 19:02

RMonti ha scritto:Certo.
Se hai cassa vincolata prima di utilizzare l'anticipazione si usa quella vincolando una corrispondente quota dell'anticipazione.


Quindi sarà il Tesoriere a dare comunicazione di aver utilizzato fondi vincolati per il pagamento delle spese correnti? E solo in mancanza ovvero nel caso in cui tali fondi vincolati siano insufficienti il Tesoriere concederà l'anticipazione, comunicandolo all'Ente? Grazie ancora del supporto ;)
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Re: Anticipazione di tesoreria

Messaggioda RMonti » 06/05/2018, 20:27

L'utilizzo dei fondi vincolati va autorizzato con delibera di giunta ai sensi dell'articolo 195 del d.lgs. 267/2000.
Contestualmente va deliberato dalla giunta l'accensione dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'articolo 222.
Il tutto da comunicare al tesoriere che provvederà, di sua iniziativa, ad utilizzare prima la cassa vincolata con contestuale vincolo di una corrispondente quota dell'anticipazione per il ripristino della cassa vincolata nel caso si dovessero pagare somme vincolate.
Solo dopo il totale utilizzo della cassa vincolata utilizzerà la parte di anticipazione "libera".
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Re: Anticipazione di tesoreria

Messaggioda celine77 » 06/05/2018, 20:50

Perfetto, grazie !
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