Consolidamento e parametri da considerare

Consolidamento e parametri da considerare

Messaggioda paolo pasetto » 16/04/2018, 17:48

Salve a tutti, ai fini del consolidamento per la verifica dei parametri del 10% voi considerate il valore rapportato alla percentuale di partecipazione oppure no?
sapete se ci sono state in merito delle pronunce ufficiale da parte di qualche Corte dei Conti in proposito?
paolo pasetto
 
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Re: Consolidamento e parametri da considerare

Messaggioda raffaelegranitto » 18/04/2018, 22:57

paolo pasetto ha scritto:Salve a tutti, ai fini del consolidamento per la verifica dei parametri del 10% voi considerate il valore rapportato alla percentuale di partecipazione oppure no?
sapete se ci sono state in merito delle pronunce ufficiale da parte di qualche Corte dei Conti in proposito?

Mio post del 15 07 2017
"PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO
Allegato 4/4 del d.lgs. n. 118/2011
"3. Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo:
3.1 Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato
Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
Per le regioni, ai fini della predisposizione di entrambi gli elenchi si richiama quanto previsto dall’art. 11-bis, comma 3 del presente decreto: “Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l’esclusione degli enti cui si applica il titolo II”. Pertanto, entrambi gli elenchi non considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.
I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.
Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di:
a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.
La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”.
Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario”.
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali) .
Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.
Come indicato nel paragrafo 3.2 l’elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l’area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2."
Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente.
Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti."
Dalla norma ho interpretato sono considerati irrilevanti i Bilanci che presentano "per ciascuno (quindi tutti e tre) dei seguenti parametri un incidenza inferiore al 10% per gli enti Locali e al 5% per le regioni e le provincie autonome rispetto alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo : - totale dell'attivo - patrimonio netto - totale ricavi caratteristici." Comunque gli enti possono considerare "non irrilevanti" i bilanci di enti e/o società con percentuali inferiori al 10%. In ogni caso sono considerati "irrilevanti" , pertanto non soggette al consolidamento , le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della partecipata.
Guide operative e altre pubblicazioni riportano esempi di valutazione dei parametri di rilevanza ai fini dell'inclusione al GAP dai quali si evince che solo se sono superati tutti e tre i parametri le società partecipate si consolidano.
In tema di bilancio consolidato la Commissione Arconet nella seduta del 19 luglio 2017 ha approvato le modifiche agli allegati al Dlgs 118/2011. Il Decreto correttivo non è ancora stato pubblicato sulla G.U. Gli aggiornamenti decorreranno dal 2018.
Raffaele Granitto
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