follia economico finanziaria

follia economico finanziaria

Messaggioda GIORGIO MARENCO » 12/04/2018, 8:28

Traggo da un sito specializzato: " La Commissione Arconet, riuntasi oggi, ha espresso parere favorevole sulla possibilità che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possano scegliere autonomamente, deliberandolo in consiglio, di applicare la nuova contabilità economico patrimoniale a partire dal rendiconto 2018. Sarà però fondamentale che il Comune stesso, qualora opti per tale soluzione, provveda comunque già con questo rendiconto 2017 ad aggiornare l’inventario al 31 dicembre 2017.
Durante la Commissione Arconet odierna, si è anche ipotizzata la possibilità di adottare una sorta di rendiconto economico patrimoniale in forma semplificata.
Uscirà a breve una FAQ Arconet sul tema.
Tuttavia, per poter consentire al Comune piccolo di deliberare legittimamente il rinvio del rendiconto economico patrimoniale occorre una modifica normativa, visto che ad oggi nessuna norma lo consente. ....."

Quindi la commissione Arconet esprime parere favorevole a rinviare a condizione che ci sia una norma che permetta di rinviare....
ma se ci fosse una norma non ci servirebbe il parere di Arconet...
e fintanto che non c'è la norma del parere di Arconet ce ne frega tantomeno....
Ma ieri quelli di Arconet non avevano niente da fare?
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Re: follia economico finanziaria

Messaggioda decima » 12/04/2018, 8:31

una supercaz...a
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Re: follia economico finanziaria

Messaggioda salvino » 12/04/2018, 8:57

Su c'è una discussione apposita su questo argomento. Non disperdiamo le notizie perchè in questi minuti è importante avere tutte le informazioni possibili...
Se una scrivania in disordine è segno di una mente disordinata, di cosa sarà segno allora una scrivania vuota?
(Albert Einstein)
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Re: follia economico finanziaria

Messaggioda ROMEO14 » 12/04/2018, 9:11

GRAZIE ANCI.

A pochi giorni dall'approvazione del rendiconto chiedono la proroga.
Pensarci prima no?
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Re: follia economico finanziaria

Messaggioda Ernestina » 12/04/2018, 9:20

Per cui se viene formalizzata la proroga dobbiamo comunque allegare al rendiconto 2017 il conto economico, il conto patrimoniale e il prospetto di conciliazione come abbiamo fatto nel rendiconto 2016, oppure solo il conto finanziario.
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Re: follia economico finanziaria

Messaggioda SOLVECOAGULA » 12/04/2018, 11:10

Per come la vedo io,

DLGS 118/2011
Art. 11 ((Schemi di bilancio)) ((1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, societa' controllate e partecipate e altri organismi controllati: a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, ....
...
b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

DLGS 118/2011
Art. 80 (( (Disposizioni finali ed entrata in vigore).)) ((1. Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

DLGS 267/2000
Art. 227 Rendiconto della gestione 1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
...
3. Nelle more dell'adozione della contabilita' economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta', prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.


Dalla lettera della norma non vedo discendere implicazioni a proposito di conti del patrimonio.
In altre parole, vige il regime dell'armonizzazione contabile anche nell'aspetto economico patrimoniale che si fonda su schemi di bilancio comuni, fra cui stato patrimoniale e non conto del patrimonio.
Ad alcuni enti è concesso di "entrare a regime" con i predetti schemi, e non altri, più tardi.
SOLVECOAGULA
 
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Re: follia economico finanziaria

Messaggioda Ernestina » 13/04/2018, 7:59

Per cui, scusate se non capisco si predispone il rendiconto finanziario e il conto del patrimonio?
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Re: follia economico finanziaria

Messaggioda trombetta » 13/04/2018, 9:16

Quindi con la possibilità di proroga di una anno per gli enti locali inferiori a 5.000 abitanti della CEP, viene contestualmente spostato anche l'obbligo di redazione del consolidato (il cui presupposto necessario è la tenuta della CEP - già nel 2018 con riferimento all'esercizio 2017 - D.Lgs 118/2011, All. 4/4, punto 1)?
Grazie
trombetta
 
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Re: follia economico finanziaria

Messaggioda GIORGIO MARENCO » 13/04/2018, 9:47

trombetta ha scritto:Quindi con la possibilità di proroga di una anno per gli enti locali inferiori a 5.000 abitanti della CEP, viene contestualmente spostato anche l'obbligo di redazione del consolidato (il cui presupposto necessario è la tenuta della CEP - già nel 2018 con riferimento all'esercizio 2017 - D.Lgs 118/2011, All. 4/4, punto 1)?
Grazie


Ad oggi non c'è nessuna proroga.
E' proprio per quello che ho voluto sottolineare quanto detto da Arconet che genera più confusione che altro.
Del resto, come evidenziato da un sito specializzato, quanto affermato da Arconet contrasta con quanto detto dalla Corte dei conti - Sezione Autonomie, con delibera n. 14/2017, che ha espresso un avviso completamente diverso rispetto a quanto ha rilevato da Arconet; in particolare, al punto 3.6:

Ai fini delle ulteriori attività connesse con il processo della programmazione si richiama l’attenzione degli Enti e degli organi di revisione sui seguenti ulteriori adempimenti:

- rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

- completamento dell’armonizzazione contabile da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Detti Enti, infatti: a decorrere dal 2017 sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale.
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Re: follia economico finanziaria

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 16/04/2018, 10:09

La presente segue la Commissione Arconet del 11 aprile u.s. e, in attesa che venga pubblicato il resoconto ufficiale della stessa, mira a fare il punto della situazione presentando la linea operativa suggerita dallo Studio Sigaudo.
La Commissione ha di fatto avallato la tesi ANCI/IFEL inerente la possibilità di procrastinare, per gli Enti non sperimentatori e sotto i 5.000 abitanti, l’adozione della contabilità economico patrimoniale al 01/01/2018.
La decisione di cui sopra si scontra con l’obbligo di redazione del bilancio consolidato al 30/9, la mancanza di contabilità economico patrimoniale azzererebbe infatti la possibilità di effettuare il consolidamento.
IFEL sposa la tesi per cui quanto espresso da ARCONET debba concretizzarsi automaticamente in una proroga anche del bilancio consolidato; si fa presente che ANCI, IFEL, ARCONET… non scrivono le norme ma forniscono interpretazioni e/o atti di indirizzo.
Pare che, nel caso in cui l’Ente voglia avvalersi della proroga debba approvare la stessa con apposita delibera, al più la stessa finalizzata all’approvazione del rendiconto, e possa conseguentemente effettuare la spedizione al BDAP del consolidato senza allegare il conto economico e lo stato patrimoniale.

Di seguito la nostra linea operativa:
- Gli Enti che già hanno effettuato la conversione al 1/1 e la redazione dello Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31/12/2017 operino con l’approvazione degli stessi in Consiglio e la spedizione tramite BDAP di questi allegati.
- Nel caso in cui non siano ancora concluse le operazioni di cui sopra procedere con l’approvazione del Rendiconto indicando l’intenzione di aderire alla possibilità di trattare la contabilità economico/patrimoniale ai soli fini conoscitivi, provvedendo quindi a concludere le stesse senza sottoporle all’approvazione del Consiglio e alla spedizione BDAP, ma andando a concludere l’elaborazione in tempi utili per l’elaborazione del rendiconto e per aver comunque modo di avviare anticipatamente la conversione dello stato patrimoniale, conversione che diverrà effettiva a far decorso dal 1 gennaio 2018.

La scelta di far operare comunque l’elaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deriva da:
- considerazione della contrapposizione delle faq Arconet, la n. 30 non concilia infatti con la n. 22;
- il principio contabile inerente al bilancio consolidato definisce l’anno 2017 come esercizio ultimo da prendere in considerazione per il consolidamento per gli Enti aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- il comma 866 della L.205/17 individua la possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari a patto che il rapporto estrapolabile, dal bilancio consolidato riferito all’esercizio precedente, tra il totale delle immobilizzazioni e i debiti da finanziamento sia superiore a 2;
- trattasi di un’interpretazione forzata dalla necessità dal momento in cui né una commissione, né una faq hanno valore giuridico, le scelte assunte potrebbero quindi essere oggetto di contestazione da parte della Corte dei Conti e/o dell’Organo di Revisione.

In conclusione, si riprende quanto suggerito:
- se la conversione è stata effettuata, e la chiusura al 31/12/2017 anche, procedere con l’approvazione del tutto e allegare l’operato al rendiconto procedendo poi con la spedizione al BDAP;
- se la conversione e/o la chiusura al 31/12/2017 non sono state effettuate, ma si valuta di riuscire a chiudere il tutto in tempi utili per la Giunta procedere con l’approvazione e allegare l’operato al rendiconto procedendo poi con la spedizione al BDAP;
- se la conversione e/o la chiusura al 31/12/2017 non sono state effettuate, e i tempi sembrano essere lunghi, prendere atto della pronuncia Arconet procedendo comunque con gli adempimenti senza sottoporli all’approvazione del Consiglio ma assegnandogli valore conoscitivo.
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