follia economico finanziaria

Re: follia economico finanziaria

Messaggioda GIORGIO MARENCO » 16/04/2018, 10:32

Ringrazio per le indicazioni espresse.
Giorgio





Moderatore Tutto PA ha scritto:La presente segue la Commissione Arconet del 11 aprile u.s. e, in attesa che venga pubblicato il resoconto ufficiale della stessa, mira a fare il punto della situazione presentando la linea operativa suggerita dallo Studio Sigaudo.
La Commissione ha di fatto avallato la tesi ANCI/IFEL inerente la possibilità di procrastinare, per gli Enti non sperimentatori e sotto i 5.000 abitanti, l’adozione della contabilità economico patrimoniale al 01/01/2018.
La decisione di cui sopra si scontra con l’obbligo di redazione del bilancio consolidato al 30/9, la mancanza di contabilità economico patrimoniale azzererebbe infatti la possibilità di effettuare il consolidamento.
IFEL sposa la tesi per cui quanto espresso da ARCONET debba concretizzarsi automaticamente in una proroga anche del bilancio consolidato; si fa presente che ANCI, IFEL, ARCONET… non scrivono le norme ma forniscono interpretazioni e/o atti di indirizzo.
Pare che, nel caso in cui l’Ente voglia avvalersi della proroga debba approvare la stessa con apposita delibera, al più la stessa finalizzata all’approvazione del rendiconto, e possa conseguentemente effettuare la spedizione al BDAP del consolidato senza allegare il conto economico e lo stato patrimoniale.

Di seguito la nostra linea operativa:
- Gli Enti che già hanno effettuato la conversione al 1/1 e la redazione dello Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31/12/2017 operino con l’approvazione degli stessi in Consiglio e la spedizione tramite BDAP di questi allegati.
- Nel caso in cui non siano ancora concluse le operazioni di cui sopra procedere con l’approvazione del Rendiconto indicando l’intenzione di aderire alla possibilità di trattare la contabilità economico/patrimoniale ai soli fini conoscitivi, provvedendo quindi a concludere le stesse senza sottoporle all’approvazione del Consiglio e alla spedizione BDAP, ma andando a concludere l’elaborazione in tempi utili per l’elaborazione del rendiconto e per aver comunque modo di avviare anticipatamente la conversione dello stato patrimoniale, conversione che diverrà effettiva a far decorso dal 1 gennaio 2018.

La scelta di far operare comunque l’elaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deriva da:
- considerazione della contrapposizione delle faq Arconet, la n. 30 non concilia infatti con la n. 22;
- il principio contabile inerente al bilancio consolidato definisce l’anno 2017 come esercizio ultimo da prendere in considerazione per il consolidamento per gli Enti aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- il comma 866 della L.205/17 individua la possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari a patto che il rapporto estrapolabile, dal bilancio consolidato riferito all’esercizio precedente, tra il totale delle immobilizzazioni e i debiti da finanziamento sia superiore a 2;
- trattasi di un’interpretazione forzata dalla necessità dal momento in cui né una commissione, né una faq hanno valore giuridico, le scelte assunte potrebbero quindi essere oggetto di contestazione da parte della Corte dei Conti e/o dell’Organo di Revisione.

In conclusione, si riprende quanto suggerito:
- se la conversione è stata effettuata, e la chiusura al 31/12/2017 anche, procedere con l’approvazione del tutto e allegare l’operato al rendiconto procedendo poi con la spedizione al BDAP;
- se la conversione e/o la chiusura al 31/12/2017 non sono state effettuate, ma si valuta di riuscire a chiudere il tutto in tempi utili per la Giunta procedere con l’approvazione e allegare l’operato al rendiconto procedendo poi con la spedizione al BDAP;
- se la conversione e/o la chiusura al 31/12/2017 non sono state effettuate, e i tempi sembrano essere lunghi, prendere atto della pronuncia Arconet procedendo comunque con gli adempimenti senza sottoporli all’approvazione del Consiglio ma assegnandogli valore conoscitivo.
GIORGIO MARENCO
 
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Re: follia economico finanziaria

Messaggioda Ernestina » 17/04/2018, 14:46

Circa l'adozione della nuova Contabilità economico patrimoniale, mi sono accorta che la facoltà prevista dall'art. 232 comma 2 l'ho esercitata per la prima volta con la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2015 rinviandola all'anno 2016
Con la delibera di approvazione sia del bilancio 2017 e che del bilancio 2018, ai fini del rinvio ho scritto quanto segue:

"Secondo quanto previsto dall’art. 232 coma 2 del Dlgs 267/2000, l’ente avendo popolazione inferiore a 5000 abitanti, adotterà i principi applicati della contabilità economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo118/2011, a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017"

Se venisse concessa la proroga di un anno, secondo voi, potrei fare una delibera di Consiglio Comunale prima di approvare il Rendiconto 2017, con la quale il Comune si avvale della possibilità di applicare la nuova contabilità dal Rendiconto 2018 oppure no?

Grazie mille..... non ci capisco più niente.
Ernestina
 
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Re: follia economico finanziaria

Messaggioda GIORGIO MARENCO » 18/04/2018, 8:27

Ernestina ha scritto:Circa l'adozione della nuova Contabilità economico patrimoniale, mi sono accorta che la facoltà prevista dall'art. 232 comma 2 l'ho esercitata per la prima volta con la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2015 rinviandola all'anno 2016
Con la delibera di approvazione sia del bilancio 2017 e che del bilancio 2018, ai fini del rinvio ho scritto quanto segue:

"Secondo quanto previsto dall’art. 232 coma 2 del Dlgs 267/2000, l’ente avendo popolazione inferiore a 5000 abitanti, adotterà i principi applicati della contabilità economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo118/2011, a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017"

Se venisse concessa la proroga di un anno, secondo voi, potrei fare una delibera di Consiglio Comunale prima di approvare il Rendiconto 2017, con la quale il Comune si avvale della possibilità di applicare la nuova contabilità dal Rendiconto 2018 oppure no?

Grazie mille..... non ci capisco più niente.



Non verrà adottata nessuna norma che autorizzi una proroga
E comunque volendo approvare il Rendiconto entro il 30 aprile devi per forza aver già depositato la pratica completa comprensiva della contabilità economico patrimoniale.

Ciao Giorgio
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