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straordinario elettorale

MessaggioInviato: 28/02/2018, 12:40
da angelo sessa
Lo straordinario da sostenere da parte del personale dipendente per le elezioni amministrative( comunali) rileva sulla spesa del personale ossia ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 , comma 557 e success., Legge 292/2006?

grazie

Re: straordinario elettorale

MessaggioInviato: 28/02/2018, 12:54
da AsproMonte
;)

Re: straordinario elettorale

MessaggioInviato: 28/02/2018, 14:08
da ullifa
rileva ma poi lo porti in diminuzione dalle voci da togliere.
diverso il caso per le elezioni amministrative

http://autonomielocali.regione.fvg.it/a ... late=print

...Le spese per straordinario relativo alleovvero ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto del patto di stabilità interno e del connesso obbligo di riduzione delle elezioni comunali, anche se legate ad un adempimento obbligatorio, sono da considerarsi spesa di personale e pertanto rimangono per intero a carico del bilancio comunale e devono essere incluse nella voce di spesa del personale ex articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, spese di personale (deliberazione n. 87/2011 della Corte dei Conti Regione Puglia, deliberazione n. 811/2009 della Corte dei Conti Regione Lombardia). Diverso è il caso delle spese connesse alle elezioni europee, politiche e regionali, ove è previsto un rimborso e quindi un’entrata che compensa la spesa del comune. Conseguentemente, ai fini sopra citati, possono essere escluse dal calcolo della spesa di personale le sole spese per attività elettorali con rimborso a carico del Ministero dell’Interno ovvero della Regione...

Re: straordinario elettorale

MessaggioInviato: 01/03/2018, 7:55
da francescaromana
Attenzione allo straordinario da liquidare ai titolari di p.o.. mi pare di ricordare che in caso di amministrative si possano liquidare a tali dipendenti sole le ore effettuate nel giorno di riposo settimanale

Re: straordinario elettorale

MessaggioInviato: 01/03/2018, 10:02
da ullifa
io la sapevo cosi

RAL_1735_Orientamenti Applicativi

Con gli orientamenti applicativi RAL 1624 e RAL 1559, l’ARAN, sulla base della disciplina dell’art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, ha evidenziato che i compensi per lavoro straordinario elettorale possono essere erogati ai titolari di posizione organizzativa corrisposti “a consuntivo” in analogia con quanto previsto per la disciplina della retribuzione di risultato (richiamata dallo stesso art.39) e in coincidenza con la relativa attribuzione, anche se non è richiesto il momento della valutazione. In sostanza viene escluso che, in questa ipotesi, tali compensi possano essere erogati con le medesime modalità, anche temporali, previste per la generalità degli altri dipendenti. In materia tuttavia, occorre considerare anche che l’art.15, comma 3, del D.L.n.8/1993, nel testo risultante dalle modifiche recate dall’art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha fissato, perentoriamente, allo scadere del quarto mese successivo al giorno delle elezioni il termine entro il quale l’ente deve presentare la richiesta delle spese elettorali, allegando, relativamente agli straordinari, la copia degli atti di liquidazione e i mandati di pagamento. In tale ambito regolativo, quale comportamento l’ente deve correttamente adottare in materia?
In materia si ritiene che, stante il termine perentorio di quattro mesi dalle consultazioni elettorali imposto ai comuni dall’art.15 del D.L.n.8/1993 per la rendicontazione delle spese per il lavoro straordinario effettuato dai propri dipendenti e considerato che la suddetta rendicontazione, come evidenziato dalle circolari in materia del Ministero dell’Interno, deve riferirsi a spese effettivamente sostenute, il compenso per il lavoro straordinario possa essere comunque erogato ai titolari di posizioni organizzative entro il suddetto termine di quattro mesi (in modo da consentire i relativi adempimenti), anche se in via anticipata rispetto al momento della erogazione della retribuzione di risultato, come ipotizzato dalla disciplina contrattuale.
Diversamente ritenendo, infatti, stante il vincolo legale, si determinerebbe una situazione di sostanziale ed insuperabile impossibilità di rimborso agli enti delle spese per il lavoro straordinario dei titolari di posizione organizzativa, con conseguente impossibilità di pagare a questi ultimi i relativi compensi, nonostante la disciplina contrattuale abbia inteso specificamente riconoscere tale beneficio economico al personale di cui si tratta.