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stato patrimoniale

MessaggioInviato: 15/02/2018, 11:22
da antpal
Salve, un comune inferiore a 5000 abitanti che ha differito al 2017 la contabilità economico-patrimoniale, entro quali termini deve provvedere all'approvazione dello stato patrimoniale iniziale al 1.1.2017 (quindi al 31.12.2016)?

Re: stato patrimoniale

MessaggioInviato: 15/02/2018, 16:33
da Marco Sigaudo
Buongiorno.
Lo Stato Patrimoniale di cui Lei parla si configura in effetti in due differenti modi.
Il conto del patrimonio al 31/12/2016, redatto secondo i vecchi schemi e che doveva accompagnare il rendiconto 2016.
Lo stato patrimoniale di apertura riclassificato al 1/1/2017, che dovrà essere presentato insieme al rendiconto 2017.

Re: stato patrimoniale

MessaggioInviato: 15/02/2018, 17:33
da antpal
quindi, lo stato patrimoniale riclassificato al 1.1.17 dovrà accompagnare il rendiconto di tale anno, mentre al rendiconto 2016 andava comunque allegato il conto del patrimonio (vecchio schema), anche per i comuni fino a 5000 abitanti che hanno differito la contabilità economico patrimoniale al 2017?

Re: stato patrimoniale

MessaggioInviato: 16/02/2018, 16:03
da SOLVECOAGULA
antpal ha scritto:... mentre al rendiconto 2016 andava comunque allegato il conto del patrimonio (vecchio schema), anche per i comuni fino a 5000 abitanti che hanno differito la contabilità economico patrimoniale al 2017?



Secondo me no (ma correggetemi).
Sono arrivato alla conclusione che non era necessario, attraverso questi passaggi:

1) art. 277 TUEL, 1° COMMA 1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

2) Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le modifiche, comprese quelle al TUEL, "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

QUINDI i bilanci dal 2015 in poi dovevano essere predisposti secondo le nuove regole, finalizzate, fra l'altro, alla rendicontazione che si realizzava nei tre documenti di cui al punto 1) sopra.

3) art. 277 TUEL, 3° comma: 3. Nelle more dell'adozione della contabilita' economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta', prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.

4) art. 232 TUEL comma 2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilita' economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.

5) l'art. 11 del Dlgs 118/2011 e smi dispone, tralaltro:
comma 1.... lett. b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

comma 13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facolta' di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilita' economico patrimoniale alla contabilita' finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, e' allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.


Ora, quest'ultimo stato patrimoniale iniziale è ovviamente lo stato patrimoniale finale del 2016, ma non leggo in questa riga un obbligo di allegare il vecchio conto del patrimonio come allegato parte integrante e sostanziale del rendiconto 2016.

Come già scritto sopra, l'art. 80 del DLGS 118/2011 dispone che "1. Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successiv... "

Pertanto non trovo riferimenti che impongano l'adozione dello schema del conto del patrimonio per gli esercizi 2015 e 2016, bensì dello stato patrimoniale della compilazione del quale, in virtù della deroga di cui all'art. 232 del TUEL combinato con l' art. 277 TUEL, 3° comma, sono esentati gli enti sotto i 5000 che si sono avvalsi della facoltà di spostamento della contabilità ec-patrimoniale al 2017.

Corriggettemi se sbaglio.

Re: stato patrimoniale

MessaggioInviato: 19/02/2018, 18:49
da antpal
Concordo... nel senso che per i comuni sotto i 5000, per il 2016, nulla andava predisposto.
Ma a quanto pare, non vi è certezza!

Re: stato patrimoniale

MessaggioInviato: 20/02/2018, 9:56
da SOLVECOAGULA
Diciamo che - per onestà intellettuale - trovo alquanto "strano" che non vi fosse l'obbligo.
Ma, d'altra parte, non si può interpretare la legge quando è chiara. Già lo si fa troppo.

Alla luce di quanto esposto sopra, a meno che io non ignori ulteriori passaggi da prendere in considerazione (appunto quali?), si potrebbe arrivare a interpretare come sussistente l'obbligo del conto del patrimonio solo se si andasse su cose tipo "il legislatore ha scritto stato patrimoniale, che ha escluso per quei comuni che si sono avvalsi, .... ma in realtà intendeva non abolito il conto del patrimonio che si doveva capire che lui intendesse non abolito..."

Per favore, no. :D