ragioneria01 ha scritto:scusami Raffaele se approfitto della tua disponibilità perchè vorrei chiederti un ulteriore chiarimento :
- nel mio Ente dall'inizio ho optato per la sterilizzazione dell'iva commerciale (registrazione della fattura sia nel registro acquisti che nel registro vendite) e sto continuando con questo sistema e di conseguenza verso l'iva a seguito di liquidazione mensile utilizzando i codici 601E, 602E, ecc.
- la cosa che non mi è chiara è la differenza tra i due sistemi ossia tra versamento mensile dell'iva divenuta esigibile nel mese precedente, senza effettuare compensazioni e utilizzando il codice 621E, e il sistema di sterilizzazione.
Grazie
Faccio seguito al mio post precedente
Con l'approvazione del decreto legge-legge 50/2017 sono state modificate le modalità
da adottare per la contabilizzazione dello split payment . Per la gestione dello split payment istituzionale non vi sono rilevanti novità rispetto alle modalità di contabilizzazione adottate. Per quanto riguarda lo split payment commerciale, il decreto richiamato gli enti locali devono applicare su opzione:
a) metodo di sterilizzazione dell'Iva (obbligatorio prima del decreto 50/2017 ed ora opzionale) (Annotazione della fattura ricevuta sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite) ;
b) versamento mensile dell'iva divenuta esigibile nel mese precedente, senza effettuare compensazioni nel modello F24EP con il codice 621E. L'iva a credito versata con il codice 621E partecipa alla liquidazione periodica dell'imposta in quando non sterilizzata con la registrazione anche nel registro vendite.
Sia con il metodo a) che con il metodo b) l'eventuale debito iva risultante dalle liquidazione periodiche mensili e/o trimestrali deve essere versato all'Erario con mod F24EP codici : 601E, 602E ... per i mensili e 614E, 615E ecc per i trimestrali -
Con il metodo a) migliora la gestione della cassa, mente con il metodo d) peggiora.
Raffaele Granitto