applicazione avanzo

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Messaggioda ROMIX » 11/08/2017, 17:02

A causa di precipitazioni eccezionali (per le quali è stato dichiarato lo stato di crisi) è necessario procedere ad uno spazzamento straordinario e pulizia di strade e caditoie con smaltimento del relativo materiale (fogliame ecc.)
Normalmente sono spese coperte dalla tari, è possibile, vista l'eccezionalità dell'evento, considerarle non ripetitive ed applicare l'avanzo libero per il finanziamento delle stesse?
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Re: applicazione avanzo

Messaggioda raffaelegranitto » 17/08/2017, 15:18

ROMIX ha scritto:A causa di precipitazioni eccezionali (per le quali è stato dichiarato lo stato di crisi) è necessario procedere ad uno spazzamento straordinario e pulizia di strade e caditoie con smaltimento del relativo materiale (fogliame ecc.)
Normalmente sono spese coperte dalla tari, è possibile, vista l'eccezionalità dell'evento, considerarle non ripetitive ed applicare l'avanzo libero per il finanziamento delle stesse?

"La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
1) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
2) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari (Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale);
3) per il finanziamento di spese di investimento;
4) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
5) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata” in occasione dell’approvazione del rendiconto, a seguito della definizione della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce."
Trattali come lavori di somma urgenza che in generale generano dbf a norma dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012), che testualmente recita:
"3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare."
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