VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVA

VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVA

Messaggioda ELSE » 08/05/2017, 16:57

Bilancio approvato pochi giorni prima del 31/03/2017 e attualmente necessità di fare una spesa non prevista in esso. Ho individuato (almeno credo) la codifica dei nuovi capitoli di spesa da istituire e quelli da diminuire. Non avendo nuove o maggiori entrate occorre fare una variazione compensativa.
La variazione dovrebbe essere tra capitoli appartenenti a titoli diversi, però, l'art. 175, c. 6 dice che sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.
1) Tale divieto opera anche quando la variazione viene adottata dalla giunta in via d'urgenza ai sensi art. 175, c. 4?
2) se la variazione (compensativa tra titoli diversi) la fa la giunta in via d'urgenza quando va acquisito il parere del revisore?
3) si potrebbe fare un prelevamento dal fondo di riserva per creare i capitoli di spesa che mi occorrono (non tutti sono per spese correnti?
Altre soluzioni?
GRAZIE
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Re: VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVA

Messaggioda RMonti » 09/05/2017, 9:16

Dovendo intervenire su titoli diversi una soluzione è una variazione di bilancio della Giunta con i poteri del Consiglio.

Altra soluzione è il prelevamento dal fondo di riserva con il quale puoi finanziare anche spese del titolo 2°.

Per quanto riguarda il parere del revisore ci sono due "scuole di pensiero":

- una propende per la necessità di acquisire il parere contestualmente alla deliberazione della giunta;

- l'altra si basa sulla risoluzione n. 6741 del 18 settembre 1995 del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanzia Locale – che prevede che "qualora la Giunta si avvalga della facoltà di adottare variazioni di bilancio in via d’urgenza e non sia possibile avere dall’Organo di revisione il parere previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 267/2000, lo stesso potrà essere acquisito al momento della ratifica della variazione da parte del Consiglio dell’Ente".
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Re: VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVA

Messaggioda 66stella » 16/05/2017, 8:27

Buongiorno

scusate se intervengo, ma volevo avere un chiarimento.
Le variazioni di Peg si possono fare se la missione il programma e il macro-aggregato sono uguali.
Ma devono essere uguali anche il quarto e quinto livello? Oppure posso procedere anche se quest ultimi sono diversi?? Sono di competenza dirigenziale o di giunta? E come mi comporto con la cassa, posso movimentarla insieme? Sto parlando di movimenti al titolo 2.

In più se uno di questi capitoli è comprensivo di una reiscrizione da esigibilità che ha formato appunto la competenza 2017 posso farlo ugualmente? Come mi devo muovere, e cosa devo variare, (FPV ??)
Aiutatemi con urgenza (con anche riferimenti normativi) perché sono nuova della materia.
Grazie in anticipo

Stella
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Re: VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVA

Messaggioda RMonti » 20/05/2017, 9:44

66stella ha scritto:Buongiorno

scusate se intervengo, ma volevo avere un chiarimento.
Le variazioni di Peg si possono fare se la missione il programma e il macro-aggregato sono uguali.
Ma devono essere uguali anche il quarto e quinto livello? Oppure posso procedere anche se quest ultimi sono diversi?? Sono di competenza dirigenziale o di giunta? E come mi comporto con la cassa, posso movimentarla insieme? Sto parlando di movimenti al titolo 2.

In più se uno di questi capitoli è comprensivo di una reiscrizione da esigibilità che ha formato appunto la competenza 2017 posso farlo ugualmente? Come mi devo muovere, e cosa devo variare, (FPV ??)
Aiutatemi con urgenza (con anche riferimenti normativi) perché sono nuova della materia.
Grazie in anticipo

Stella


Le variazioni di PEG nell'ambito della stessa missione/programma/macroaggregato sono di competenza dirigenziale (il 4° e 5° livello sono ininfluenti) escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta (articolo 175, comma 5-quater, lettera a), d.lgs. 267/2000).

La variazione di cassa, anche per il titolo 2°, può essere fatta con lo stesso provvedimento con cui si modifica il PEG (tale fattispecie si "desume" dalla portata dell'articolo 175, comma 5-bis, lettera d).

Se lo stanziamento comprende un importo proveniente da reiscrizione da esigibilità, la somma, essendo "finanziata" in entrata dall'FPV, non può formare oggetto di variazione di PEG e l'eventuale economia confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo link potrai trovare un prospetto predisposto dall'IFEL che individua le competenze (non prendere paura sono "solo" 27 casistiche :shock:) in materia di variazioni di bilancio :

http://www.fondazioneifel.it/documenti- ... tivo#modal
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Re: VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVA

Messaggioda 66stella » 22/05/2017, 10:30

Grazie milleeeeeeee

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Re: VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVA

Messaggioda TIZIANA. » 21/06/2017, 15:44

Sto cercando il testo della risoluzione citata nella risposta (risoluzione n. 6741 del 18 settembre 1995 del ministero dell’interno – direzione centrale per la finanzia locale) in merito al parere del revisore , che non riesco a trovare. C'è qualcuno che lo ha trovato?
grazie mille
TIZIANA.
 
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Re: VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVA

Messaggioda Rag. » 11/09/2018, 21:49

Anche io ho perso ore su Internet ma non sono riuscito assolutamente a risalire al testo della risoluzione. Possibile che sia così introvabile? Visto che viene citata nelle deliberazioni di tantissimi comuni..... sareste così gentili da sopperire alla mia incapacità?
Rag.
 
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Re: VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVA

Messaggioda RMonti » 12/09/2018, 0:30

Rag. ha scritto:Anche io ho perso ore su Internet ma non sono riuscito assolutamente a risalire al testo della risoluzione. Possibile che sia così introvabile? Visto che viene citata nelle deliberazioni di tantissimi comuni..... sareste così gentili da sopperire alla mia incapacità?



Ministero dell'Interno - Risoluzione 18/09/1995, n. 6741

"Con nota del 21 luglio 1995 codesto Ente, a seguito di alcune ordinanze istruttorie da parte del Comitato regionale di controllo di ..., ha posto un quesito relativo alle funzioni attribuite ai revisori dei conti degli Enti locali.

In particolare, si chiede di conoscere se, nel caso in cui le variazioni di bilancio vengano adottate, in via d'urgenza, dall'organo esecutivo, il parere in merito dei revisori dei conti debba essere formulato al momento della proposta di variazione, oppure, successivamente, in occasione della ratifica dell'atto da parte del Consiglio comunale.

Al riguardo, questo ufficio, richiamando l'art. 105 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, il quale prevede, tra le funzioni attribuite agli organi di revisione, quella di fornire parere `sulla proposta di bilancio ... e sulle variazioni di bilancio', ritiene che, nel caso di variazioni attuate, in via d'urgenza, dalla Giunta, il parere dell'organo di revisione debba essere formulato al momento della ratifica della variazione da parte del Consiglio comunale.

Infatti, ritenere indispensabile il parere del revisore anche sulle variazioni in via d'urgenza rischia di appesantire il procedimento e di porre nel nulla le esigenze di celerità che necessariamente sono alla base dell'iniziativa della Giunta.

Le funzioni di ausilio tecnico e di controllo attribuite all'organo di revisione appaiono, d'altra parte, ben tutelate dall'intervento obbligatorio in fase di ratifica, cioè di confronto con il Consiglio comunale.

Giova, a tal proposito, rammentare che significativamente si ritiene che la collaborazione con il Consiglio sia il momento qualificante dell'attività di revisione.

Vale la pena evidenziare, comunque, che nulla vieta che l'Ente locale, sulla base della propria organizzazione e delle proprie esigenze, preveda, con apposita norma regolamentare, la possibilità o l'obbligatorietà del parere dei revisori anche sulle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza".

Ministero dell'Interno - Risoluzione 18 settembre 1995, n. 6741
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