INVII BDAP

Re: INVII BDAP

Messaggioda mannie » 24/05/2017, 18:58

visto che sola sanzione per mancato invio è disciplinato dal dl 113 2016 convertito legge 160 2016 art 9 1-quinquies." In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo"
se l''ente non deve fare assunzioni può aspettare l'approvazione del consiglio e poi procedere con invio - cosa ne pensate?
grazie :oops:
mannie
 
Messaggi: 1086
Iscritto il: 08/01/2015, 16:19

Re: INVII BDAP

Messaggioda SILVIA EMANUELLI » 24/05/2017, 21:04

Se l'invio degli schemi di bilancio del consuntivo da esito negativo e non riesco a risolvere il problema le sanzioni si applicano comunque??
SILVIA EMANUELLI
 
Messaggi: 398
Iscritto il: 03/01/2015, 9:02

Re: INVII BDAP

Messaggioda RMonti » 25/05/2017, 9:25

SILVIA EMANUELLI ha scritto:Se l'invio degli schemi di bilancio del consuntivo da esito negativo e non riesco a risolvere il problema le sanzioni si applicano comunque??


CONTROLLI

La Bdap segnala gli errori ma la correzione non è obbligatoria -Rebus sulla variazione di
bilancio «speciale»

Sono numerosi gli enti invitati a correggere gli errori riscontrati in occasione dell'invio dei dati alla
Banca dati delle Pubblica amministrazioni (Bdap).

È quanto si rileva dal resoconto dell'attività di trasmissione dei bilanci di previsione alla Bdap
effettuato in Commissione Arconet lo scorso 12 aprile. La loro correzione è obbligatoria? Qual è
l'iter amministrativo da utilizzare? La presenza di errori non sanati rende l'ente inadempiente?
Sono solo alcuni degli interrogativi attorno ai quali si gioca la capacità assunzionale degli enti.
Ricordiamo infatti che chi non adempie all'invio dei dati alla Bdap non può assumere personale,
con qualsivoglia forma contrattuale (tempi indeterminati, tempi determinati, stabilizzazioni
eccetera) fino a quando non si mette in regola.


Gli obblighi

Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, gli enti territoriali ed i relativi enti e organismi
strumentali devono inviare alla Bdap, ai sensi dell'articolo 13 della legge 196/2009 e del Dm 12
maggio 2016, il bilancio di previsione, i dati contabili analitici basati sul piano dei conti e sulla
codifica della transazione elementare, il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, il
rendiconto della gestione e il bilancio consolidato.
Insieme al bilancio di previsione deve essere inoltre trasmessa la nota integrativa e la relazione
dell'organo di revisione.
In attesa dei test su rendiconto e bilancio consolidato, la seconda tornata di controlli sui bilanci
preventivi 2017 (il 2016 è stato inviato entro dicembre ad esercizio oramai concluso) sta facendo
emergere nuovi scenari che meritano di essere analizzati.

I controlli

I dati trasmessi (in formato XBRL) sono sottoposti dalla Bdap a una serie di controlli:

• controlli formali generici: riguardano la leggibilità del file, l'estensione e la relativa tassonomia, il
codice identificativo dell'ente, i periodi contabili di riferimento;
• controlli formali di validità: riguardano gli importi (positivi, negativi o pari a zero) e la validità dei
codici inerenti il piano dei conti integrato, missioni e programmi, codifica della transazione
elementare;
• controlli di quadratura: riguardano la verifica dei dati derivante da algoritmi di calcolo (con
controlli di tipo orizzontale o verticale), la verifica di capienza degli importi che rappresentano i «di
cui» rispetto al relativo termine di riferimento, o il controllo su specifiche voci di bilancio, quali gli
stanziamenti di cassa (che devono essere pari o inferiori alla somma dello stanziamento di
competenza + residui -FPV, ad eccezione dello stanziamento di cassa della missione 20);
• controlli di coerenza: riguardano la verifica della coerenza interna dei dati dei documenti
contabili che si rinvengono in diversi prospetti (come il fondo pluriennale vincolato), la coerenza in
termini di somme di importi riportati in prospetti diversi di uno stesso schema contabile, come
pure la coerenza tra documenti contabili trasmessi in esercizi differenti o la coerenza tra
documenti contabili tra loro correlati, ad esempio tra il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e
il rendiconto di gestione 2016.
• controlli di natura amministrativo-contabile (warning): questi controlli mirano a fornire una
indicazione sullo stato di “salute” contabile dell'ente (quale, ad esempio, l'equilibrio di parte
corrente, il disavanzo di amministrazione, eccetera).

L'assolvimento degli obblighi di trasmissione

La portata innovativa del progetto e il forte impatto sul sistema informativo contabile degli enti
hanno spinto il ministero -opportunamente – a una introduzione graduale della totalità dei
controlli previsti. I controlli di coerenza e di natura amministrativa contabile verranno attivati e/o
implementati in un secondo momento e -in questa prima fase -non saranno effettuati controlli di
quadratura sul piano degli indicatori. Ad oggi sono considerati bloccanti solamente i controlli
formali generici che, se non superati, impediscono l'acquisizione a sistema dei documenti
contabili. Per tutti gli altri tipi di controlli – non bloccanti -la presenza di errori consente
comunque il caricamento e la consultazione dei bilanci, pur con l'evidenziazione di errori formali di
validità ed errori di quadratura che possono essere visualizzati e verificati dagli enti. Se ne deve
dedurre che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasmissione, con conseguente applicazione
o meno della sanzione del divieto di assunzione prevista dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl
113/2016 (legge 160/2016), appare sufficiente in questa fase che i flussi superino i controlli
formali generici ed i dati acquisiti a sistema. La norma infatti parla di mancato “invio” dei dati e
non di corretta acquisizione degli stessi. Vista l'importanza della sanzione, però, sarebbe
auspicabile che ciò venisse confermato in modo chiaro e inequivocabile.


La correzione degli errori

Fermo restando l'acquisizione a sistema dei dati, gli enti che hanno già provveduto all'invio dei
bilanci di previsione stanno ricevendo in queste settimane una comunicazione con la quale, a
seguito dell'esito negativo dei controlli, vengono invitati «ad assumere le iniziative necessarie a
risolvere gli errori e le anomalie segnalate. Se gli errori derivano dall'attività di caricamento e
trasmissione dei dati alla Bdap è sufficiente rimuovere gli errori e ritrasmettere il documento
contabile. Se gli errori e le anomalie sono presenti nel documento approvato, è necessario variare
tale documento, prima di ritrasmetterlo». L'analisi degli errori evidenziati è fondamentale per
capire come correggerli e quale sia la procedura più consona da utilizzare. Qualora le anomalie
siano contenute nei dati contabili analitici, potrà risultare sufficiente effettuare la correzione
direttamente. Qualora, al contrario, interessino lo schema di bilancio, appare inevitabile la
necessità di apportare una vera e propria variazione al bilancio, variazione del tutto inedita in
quanto non codificata dall'ordinamento. Impossibile infatti veicolare tali modifiche attraverso una
ri-approvazione del bilancio, stante il decorso dei termini di legge e la complessità dell'iter, che
richiederebbe l'avvio ex novo di tutto il procedimento. D'altro canto è indubbio come tale
variazione assuma un carattere “speciale” in quanto si pone al di sopra di tutte le variazioni
disposte medio-tempore dagli enti, essendo funzionale a correggere dati sul bilancio di previsione
così come inizialmente approvato dal Consiglio e non come risulta a oggi, per effetto delle
modifiche sopravvenute. La competenza ad approvare tale variazione pare indubbiamente posta
in capo al Consiglio comunale, a meno che non si sostanzi in variazioni di sola cassa che
potrebbero essere effettuate dalla Giunta comunale. Si tratta comunque di adottare un
provvedimento di correzione di secondo grado, utilizzando la facoltà di autotutela prevista dal
diritto amministrativo.

Obbligatorietà della correzione

Non è banale interrogarsi sulla obbligatorietà o meno della variazione necessaria alla correzione
degli errori Bdap. Di certo essa non discende in maniera esplicita da alcuna norma di legge, bensì
dall'esigenza del sistema di acquisire documenti contabili corretti e scevri di errori. Allo stato
attuale l'inerzia degli enti, quindi, non sembra determinare conseguenze particolari, in quanto
l'acquisizione a sistema dei documenti contabili permette l'assolvimento degli obblighi di
trasmissione. La fattiva collaborazione tuttavia risulta fondamentale per il buon esito del progetto,


funzionale anche allo snellimento degli adempimenti con particolare riferimento al superamento
di altri obblighi di certificazione. A regime, inoltre, quando i controlli saranno implementati e
sempre più errori diventeranno bloccanti, la correzione diventerà obbligatoria a tutti gli effetti, al
fine di evitare il divieto di assunzione. In considerazione di tutto ciò, appare chiara la necessità di
rendere possibile la variazione ai suddetti documenti senza vincoli temporali, in particolare per il
rendiconto della gestione per il quale l'ordinamento non prevede alcun tipo di variazione
successiva alla sua approvazione. A tale proposito sarebbe anche auspicabile che i software di
contabilità, prima di rendere definitivi i documenti per la loro approvazione, prevedano dei test di
regolarità, finalizzati a evitare che i controlli successivi della Bdap rilevino anomalie o errori spesso
difficili da giustificare in sede consiliare.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/05/2017
Autori: Elena Masini e Cristina Muscillo
RMonti
 
Messaggi: 573
Iscritto il: 09/01/2015, 17:35

Re: INVII BDAP

Messaggioda Sucricri » 27/05/2017, 16:35

Non SN mai entrata per l'invio del rendiconto e non conosco le modalita operative ma i documenti che i programmi hanno elaborato vengono trasformati in un formato particolare ? Dove posso trovare le modalità di invio ?
Sucricri
 
Messaggi: 444
Iscritto il: 13/01/2015, 18:46

Re: INVII BDAP

Messaggioda Muchacha » 29/05/2017, 12:43

Cosa inviata come allegati al rendiconto?
Muchacha
 
Messaggi: 80
Iscritto il: 10/11/2015, 16:13

Re: INVII BDAP file

Messaggioda RAGIO » 29/05/2017, 12:56

Buongiorno a tutti,
oltre ai 3 file zip occorre inviare altro?
(intendo come abbiamo fatto per bil previsione: nota integr etc)
grazie
RAGIO
 
Messaggi: 153
Iscritto il: 05/01/2015, 16:37

Re: INVII BDAP file

Messaggioda RMonti » 29/05/2017, 13:18

RAGIO ha scritto:Buongiorno a tutti,
oltre ai 3 file zip occorre inviare altro?
(intendo come abbiamo fatto per bil previsione: nota integr etc)
grazie


Gli allegati di cui all'art. 11, comma 3, lettere da a) a h), d.lgs 118. Lo prevede l'articolo 1, comma 1, lettera b) , del decreto 12 maggio 2016.
RMonti
 
Messaggi: 573
Iscritto il: 09/01/2015, 17:35

Re: INVII BDAP file

Messaggioda EMI68 » 29/05/2017, 17:23

RAGIO ha scritto:Buongiorno a tutti,
oltre ai 3 file zip occorre inviare altro?
(intendo come abbiamo fatto per bil previsione: nota integr etc)
grazie


Relazione Revisore dei Conti
EMI68
 
Messaggi: 152
Iscritto il: 11/01/2015, 19:24

Re: INVII BDAP file

Messaggioda RMonti » 29/05/2017, 17:46

RMonti ha scritto:
RAGIO ha scritto:Buongiorno a tutti,
oltre ai 3 file zip occorre inviare altro?
(intendo come abbiamo fatto per bil previsione: nota integr etc)
grazie


Gli allegati di cui all'art. 11, comma 3, lettere da a) a h), d.lgs 118. Lo prevede l'articolo 1, comma 1, lettera b) , del decreto 12 maggio 2016.



Ops...leggasi "lettere da a) a p)".

Le lettere da a) a h) sono relative al bilancio di previsione.
RMonti
 
Messaggi: 573
Iscritto il: 09/01/2015, 17:35

Re: INVII BDAP

Messaggioda ELSE » 30/05/2017, 17:57

Per il bilancio 2016 e 2017-2019 ho inviato solo i 3 file zip creati dal software di contabilità, quindi no nota integrativa e no parere revisore. Che dovrebbe succedermi? che posso fare ora?
Con il consuntivo avrei voluto fare le cose per bene e avendo a disposizione il pdf della relazione della giunta e del revisore o provato a caricarli su BDAP come faccio con i tre file creati dal software ma non me li carica. Voi come fate?
ELSE
 
Messaggi: 398
Iscritto il: 07/01/2015, 15:38

PrecedenteProssimo

Torna a Finanziario

Chi c’è in linea

Visitano il forum: ragioneria81 e 43 ospiti

Paolo Gros

Esperienza come funzionario di un ente comunale. Tra gli ideatori e gestori del blog “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Lucio Guerra

Responsabile Tributi e Informatica di una Unione di Comuni. Tra i gestori e moderatori del forum “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Marco Sigaudo

Opera nel settore della PA da oltre 15 anni, l’esperienza acquisita è confluita all’interno di Studio Sigaudo s.r.l., società che offre servizi ad ampio spettro all’Ente.