FOTOVOLTAICO...SPLIT O REVERSE CHARGE

FOTOVOLTAICO...SPLIT O REVERSE CHARGE

Messaggioda OPLA' » 11/02/2015, 18:07

Buonasera a tutti,
il mio Comune ha in essere un contratto di leasing operativo per un impianto fotovoltaico con potenza inf. ai 20Kw.
Alla ditta paghiamo un canone di noleggio ...la fattura di acquisto e' soggetta a split payment o reverse charge ??

altro dubbio,, cessione di energia elettrica al GSE , considerata la potenza dell'impianto , il Comune non e' soggetto commerciale e quindi non e' soggetta all'applicazione dell'IVA ..vero??

...non ho più certezze...ho letto di tutto..tutto il contrario di tutto... :roll:

Grazie a chiunque vorrà "illuminarmi" un po....
OPLA'
 
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Re: FOTOVOLTAICO...SPLIT O REVERSE CHARGE

Messaggioda Paolo Gros » 12/02/2015, 10:23

forse occorre chiarire s cosa si intende per reverse...

L'espressione si colloca nella terminologia Iva e indica il meccanismo dell'inversione contabile (dall'inglese reverse charge) che praticamente elimina la detrazione dell'Iva sugli acquisti. Se infatti il cliente si è (auto)qualificato, di fronte ai propri fornitori, come imprenditore o professionista l'Iva non viene applicata, e quindi mancano i presupposti per la detrazione .
Lo scopo della diffusione di questo sistema è di evitare, nei rapporti intracomunitari, la detrazione di Iva applicata da fornitori esteri e incassata, quindi, da Stati esteri.
Negli ultimi anni questo meccanismo è stato utilizzato anche per contrastare le cosiddette "frodi carosello", dove il fornitore si sottraeva al versamento dell'Iva, senza che ciò potesse essere un motivo per negare la detrazione al cliente, salvo dimostrarne la malafede o la connivenza col fornitore.
L'unico rischio della generalizzazione del reverse charge è che gli acquirenti si qualifichino come imprenditori o professionisti al fine di evitare l'addebito del tributo, per destinare il bene così acquistato a uso personale, senza aver scontato l'Iva. Il fornitore non è infatti assolutamente in grado di verificare né l'effettivo destinatario della prestazione né a maggior ragione l'attività da questo esercitata. Il termine inversione contabile si riferisce proprio alla diversa modalità di annotazione contabile, dove il compratore soggetto Iva dovrà dichiarare l'acquisto del bene o servizio attraverso un'autofatturazione, ossia attraverso un documento contabile non emesso dal cedente, ma redatto direttamente dall'acquirente


Il meccanismo di inversione contabile si applica alle cessioni dei beni strumentali imponibili per opzione (articolo 10, comma primo, n. 8-ter) e non anche alle prestazioni di cui al n. 8 bis che comprende le locazioni, anche finanziarie, dei medesimi fabbricati strumentali.

(con l'esclusione comunque delle operazioni fatte da costruttori o ristrutturatori nei quattro anni dalla fine lavori, che continueranno a scontare l'Iva in modo ordinario)

Nell'ambito di cessione di questi beni, inoltre, la disposizione opera limitatamente a quelle imponibili a Iva su opzione e quindi, in particolare, alle cessioni di fabbricati strumentali effettuate, oltre il quadriennio dalla loro costruzione o ristrutturazione, nei confronti di soggetti d'imposta che svolgono attività che conferisce loro il diritto alla detrazione sopra il 25 per cento.

Il cedente deve emettere regolare fattura per la cessione dell'immobile strumentale, senza addebito dell'Iva, indicando comunque la disposizione (articolo 17, comma 5 del Dpr 633/1972) che lo esonera dall'obbligo. Il cessionario deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta che deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti. In tal modo l'imposta indicata in fattura concorre in occasione delle liquidazioni periodiche sia come Iva a debito sia come Iva a credito, compensando le rispettive voci (salvo il cessionario sia in regime di limitazione della detraibilità).
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