La Regione che rinvia l'armonizzazione...

La Regione che rinvia l'armonizzazione...

Messaggioda Marco Sigaudo » 09/01/2015, 20:14

Ha un qualcosa di surreale quanto è accaduto nell'Assemblea Regionale Siciliana.
In quella sede è stato deciso di rinviare di un anno l'applicazione del regime introdotto dal 118; rinvio che interessa i bilanci di Regione, enti locali ed enti strumentali siciliani.
Solo dal 1 gennaio del 2016 l'isola verrà quindi interessata dalle operazioni connesse all'armonizzazione e ai nuovi impegni che stanno colpendo tutti gli altri Enti.
Onde evitare di essere preso come un cantastorie allego link all'articolo ANSA:

http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2015/01/08/armonizzazione-contabile-regione-rinvia_56859974-be0c-45ff-9185-0f04d3d774a8.html
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Re: La Regione che rinvia l'armonizzazione...

Messaggioda Carrufo » 10/01/2015, 10:46

Ormai non mi scandalizzo..sono l'espressione negativa dell'essere "speciali"...pur di ritardare default inevitabili si ricorre a proroghe ormai insensate...siamo alla resa dei conti e l'armonizzazione dovrebbe essere fuori dalla loro "autonomia"
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INCREDIBILE: proroga della 118 (armonizzazione)

Messaggioda andrea71 » 10/01/2015, 12:48

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Re: INCREDIBILE: proroga della 118 (armonizzazione)

Messaggioda lucio guerra » 10/01/2015, 13:05

non mi sembra così incredibile ... anzi direi .. prevedibile
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Re: La Regione che rinvia l'armonizzazione...

Messaggioda ecomepro » 11/01/2015, 13:21

lucio guerra ha scritto:non mi sembra così incredibile ... anzi direi .. prevedibile


D'accordo prevedibile, ma che senso ha prolungare l'agonia? I problemi non si risolvono certo non applicando o ritardando l'applicazione di una legge........
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Re: La Regione che rinvia l'armonizzazione...

Messaggioda Paolo Gros » 12/01/2015, 8:46

I problemi non si risolvono certo non applicando o ritardando l'applicazione di una legge


bah , onestamente il concetto di ...decreto milleproroghe...e' tutto italiano :shock:
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Re: La Regione che rinvia l'armonizzazione...

Messaggioda fabiopa75 » 12/01/2015, 13:51

ma è sicuro??? perchè ho cercato sul web e sulla GURS di venerdì 9/01/2015 e non trovo nulla in merito...non vorrei che fosse una notizia non vera....

ci faranno diventare matti.......
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Re: La Regione che rinvia l'armonizzazione...

Messaggioda gasparealesi » 12/01/2015, 17:19

leggere per credere. Ma , per gli EELL di una certa dimensione demografica, credo non cambi nulla. Legislazione Siciliana :shock: approvata dall'ARS in data 8.1.2015 in attesa di pubblicazione.

http://web.ars.sicilia.it/DDL16/D0913_003.rtf

Capo II
Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci

Art. 11.
Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio

1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle
more che siano definite, in conformità con lo Statuto
regionale, mediante le procedure i cui all'articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, decorrenza e modalità
di applicazione delle disposizioni del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto
dall'articolo 79 del medesimo decreto legislativo, a
decorrere dall'1 gennaio 2015 la Regione e gli enti di
cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo n.
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni,
applicano le disposizioni del medesimo decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni, secondo quanto previsto dal presente
articolo.

2. L'affiancamento della contabilità economico
patrimoniale alla contabilità finanziaria, secondo
quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo
n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni,
l'adozione del piano dei conti integrato, secondo quanto
previsto dall'articolo 4 del predetto decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché l'adozione del bilancio consolidato
secondo quanto previsto dall'articolo 11 bis del
medesimo decreto legislativo, con riferimento
all'Amministrazione regionale sono applicati a decorrere
dall'esercizio finanziario 2016.

3. Gli altri enti di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni, con riferimento alle disposizioni del
comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal
medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni con propri atti.

4. Le norme di attuazione di cui al comma 1, con
riferimento all'Amministrazione regionale, determinano
la disciplina riguardante l'organo di controllo e le
modalità di esercizio delle funzioni connesse
all'applicazione dell'articolo 72 del decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni.

5. A decorrere dall'1 gennaio 2016, l'Assemblea
regionale siciliana, ai sensi dell'articolo 4 dello
Statuto della Regione, approvato con regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e successive
modifiche ed integrazioni, secondo le norme del proprio
Regolamento interno, adegua il proprio ordinamento ai
principi di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e
successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle
esigenze di rendicontazione della Regione.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia
sono disciplinati i tempi e le modalità di approvazione
e acquisizione dei rendiconti degli organismi
strumentali della Regione.

7. Nel corso dell'esercizio finanziario 2015, ai sensi
dell'articolo 51, comma 10, del decreto legislativo n.
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni,
continuano a trovare applicazione, con riferimento
all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali
vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le
competenze in materia di variazioni di bilancio e le
ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. Per
le tipologie di variazioni di bilancio non disciplinate
dalle vigenti disposizioni regionali e per quelle fatte
salve dal predetto comma 10, la relativa disciplina è
definita con decreto del Presidente della Regione, su
proposta dell'Assessore regionale per l'economia.

8. Nelle more dell'adozione della nuova disciplina
organica di contabilità, per i rinvii all'ordinamento
contabile regionale contenuti nel decreto legislativo n.
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, si
applicano le seguenti disposizioni:

a) il bilancio finanziario gestionale di cui
all'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n.
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni è
approvato dalla Giunta regionale;

b) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
sulle modalità ed i limiti del prelievo di somme dai
fondi di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n.
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

c) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
sulle modalità di versamento al cassiere delle somme
riscosse, gli strumenti di pagamento previsti dagli
articoli 13 e 15 della legge regionale 8 luglio 1977, n.
47 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le
norme previste dall'articolo 21 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

d) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
sulle modalità ed i termini per la presentazione
all'Assemblea regionale siciliana del rendiconto
generale della Regione.

9. Gli enti strumentali e gli organismi strumentali
della Regione adeguano i propri regolamenti contabili
alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 e
successive modifiche ed integrazioni entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
fermo restando che le disposizioni dei regolamenti in
contrasto con quelle del medesimo decreto legislativo
cessano di avere efficacia dall'1 gennaio 2015.

10. Su proposta dell'Assessore regionale per
l'economia, la Giunta regionale provvede, nei termini,
secondo le ulteriori modalità e per gli effetti previsti
dai commi 7 e seguenti dell'articolo 3 del decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni, al riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi risultanti all'1 gennaio 2015.
Il relativo provvedimento è trasmesso all'Assemblea
regionale siciliana.

11. Con le medesime modalità di cui al comma 10 si
provvede al riaccertamento dei residui in ciascun
esercizio finanziario nei termini ed ai sensi dei commi
8 e seguenti dell'articolo 63 del decreto legislativo n.
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi
dell'articolo 11, comma 16, del decreto legislativo n.
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nel
corso dell'esercizio provvisorio continua ad applicarsi
la disciplina vigente nell'esercizio finanziario 2014.

13. Per quanto non diversamente regolato per effetto
del rinvio operato dal comma 1 e per effetto delle
ulteriori disposizioni introdotte dal presente articolo,
continua a trovare applicazione la vigente disciplina
regionale di contabilità.

14. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 6 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.
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