Pagina 1 di 3

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-2019

MessaggioInviato: 29/01/2019, 14:46
da abal60
Roma, 29-01-2019
Messaggio n. 395
OGGETTO: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modalità di presentazione delle
domande di pensione anticipata
1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 23 del 28/01/2019 è stato pubblicato il decretolegge
28 gennaio 2019, n. 4, che prevede quanto segue:
all’articolo 14, disciplina l’accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e
38 anni di contributi (cosiddetta “quota 100”);
all’articolo 15, fissa il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione
anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il
periodo 2019-2026;
all’articolo 16, stabilisce chele lavoratriciche hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018,
un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se
lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione
anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 1804 (cosiddetta opzione donna).
In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni con il presente
messaggio si comunicano le modalità di presentazione delle relative domande di pensione.
2. Modalità di presentazione delle domande
Le domande di pensione sopra indicate possono essere presentate con le seguenti modalità.
Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta
nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione
disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione “Domanda Pensione,
Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra,
occorre selezionare in sequenza:
per la pensione c.d. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia> “Pensione di
anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;
per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di
anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;
per la pensione anticipata c.d. opzione donna: “Pensione di anzianità/vecchiaia” >
“Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.
Devono infine essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione.
La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, è utilizzabile da parte dei
lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport,
anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.
La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti
abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere
presentata utilizzando i servizi del Contact center.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

MessaggioInviato: 29/01/2019, 14:48
da abal60
Correggo il messaggio Inps è il n. 395 del 29/01/2019

Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

MessaggioInviato: 29/01/2019, 17:49
da katrina
Allora la domanda on line all'Inps si può presentare già da subito ...invece all' Amministrazione da febbraio considerando 6 mesi di preavviso ed uscita 1 Agosto....

Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

MessaggioInviato: 30/01/2019, 11:43
da enziano
katrina ha scritto:Allora la domanda on line all'Inps si può presentare già da subito ...invece all' Amministrazione da febbraio considerando 6 mesi di preavviso ed uscita 1 Agosto....

Va precisato che il preavviso va dato all'Ente di appartenenza e non all'Inps (è presumibile ritenere che alla bisogna lo stesso Inps potrà richiedere l'attestazione dell'istanza all'Ente datore di lavoro)
Ai sensi dell'art. 12, c. 3 del CCNL del 9/05/2006, pertanto, la domanda all'Amministrazione di appartenenza, se si deve uscire il 1° agosto, va fatta entro il 31 gennaio, perchè il preavviso decorre dal 1° febbraio.
Se la domanda si presenta a febbraio i termini decorrono dal 16 e se si supera anche questa data, per esempio il 18/2, i sei mesi di preavviso decorrono dal 1° marzo e quindi l'uscita si sposta al 1° settembre. Ovviamente nell'ipotesi di dipendente di ente locale, ma poco cambia anche nel caso di altri comparti.

Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

MessaggioInviato: 31/01/2019, 11:25
da RUGGIERO
L'obbligo di preavviso all'Ente Pubblico datore di lavoro si applica solo nell'ipotesi di pensione con quota 100 (art.14, c. 6, lettera c) del Decreto legge 28 gennaio n. 4.

Nel caso di pensione anticipata, una collega matura il requisito dei 41 anni e 10 mesi il 14/05/2019. In questo caso, ritengo non si applichi l'obbligo di preavviso di 6 mesi, dovrò invece applicare la finestra mobile di 3 mesi: la pensione della collega decorrerà dal 15/08/2019. E' corretto?
Buon lavoro a tutti.
Ruggiero

Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

MessaggioInviato: 31/01/2019, 12:54
da Lino Di Lorenzo
RUGGIERO ha scritto:L'obbligo di preavviso all'Ente Pubblico datore di lavoro si applica solo nell'ipotesi di pensione con quota 100 (art.14, c. 6, lettera c) del Decreto legge 28 gennaio n. 4.

Nel caso di pensione anticipata, una collega matura il requisito dei 41 anni e 10 mesi il 14/05/2019. In questo caso, ritengo non si applichi l'obbligo di preavviso di 6 mesi, dovrò invece applicare la finestra mobile di 3 mesi: la pensione della collega decorrerà dal 15/08/2019. E' corretto?
Buon lavoro a tutti.
Ruggiero


Secondo me si.
Ciao Ruggiero
Buon lavoro

Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

MessaggioInviato: 31/01/2019, 14:11
da katrina
Ma la pensione non decorre dal 1 giorno del mese successivo ...e quinfi 1 settembre...? :!:

Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

MessaggioInviato: 31/01/2019, 14:46
da enziano
katrina ha scritto:Ma la pensione non decorre dal 1 giorno del mese successivo ...e quinfi 1 settembre...? :!:

Per i dipendenti pubblici, il cui trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione esclusiva dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), la prima decorrenza utile è fissata il primo giorno successivo all'apertura della c.d. finestra, la decorrenza citata vale per i lavoratori privati.

Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

MessaggioInviato: 31/01/2019, 15:14
da RUGGIERO
certo, la pensione decorrerebbe dal 01/09/2019.

Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

MessaggioInviato: 01/02/2019, 9:38
da rag001
Ma quinti le finestre nella quota 100 non ci sono la decorrenza è collegata solo ai sei mesi di preavviso?