Elemento perequativo ccnl eell 1/3 - 31/12/18

Elemento perequativo ccnl eell 1/3 - 31/12/18

Messaggioda abal60 » 28/05/2018, 8:26

Buongiorno a tutti,
a proposito dell'elemento perequativo, riporto quanto segue:
https://luigioliveri.blogspot.it/2018/03/rinnovo-del-ccnl-lassegno-perequativo.html
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 73 sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D un elemento perequativo una tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima Tabelle D, per dieci mensilità, per il solo periodo 1/3/2018 – 31/12/2018, in relazione al servizio prestato in detto periodo. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 65 comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 1.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa c he comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta".
Dunque:
1) si tratta di una somma "una tantum", cioè prevista solo una volta, temporaneamente;
2) vale solo per 10 mensilità, nemmeno tutto il 2018;
3) viene attribuita esclusivamente per il periodo 1.3.2018 - 21.12.2018, nè prima, nè dopo;
4) non è pensionabile.

Inoltre;
https://www.pensionioggi.it/notizie/pubblico-impiego/cosa-cambia-per-i-pensionati-con-il-rinnovo-del-contratto-nel-pubblico-impiego-2342343
Ai fini della buonuscita
Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la buonuscita, cioè il TFS o il TFR a seconda del regime applicabile. I contratti siglati prevedono che a fini dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Significa cioè che sarà valida la retribuzione, comprensiva degli aumenti contrattuali, in vigore alla data di cessazione: pertanto i pensionati nel 2016 avranno titolo al ricalcolo dell'indennità solo con riferimento alle voci pensionabili relative al primo aumento, scattato il 1° gennaio 2016, ma non di quelli corrisposti in data posteriore alla cessazione. I pensionati nel 2017 avranno diritto al ricalcolo dell'indennità con riferimento alle voci pensionabili vigenti dal 1° gennaio 2017. In sostanza i pensionati nel 2016 e nel 2017 ai fini della buonuscita raccoglieranno ben poco perchè gli aumenti corrisposti nel primo biennio risultano quasi irrisori, una parte poco significativa di quello che è l'aumento contrattuale a regime.
Dal punto di vista previdenziale, inoltre, i CCNL confermano gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e dispongono dal 1° Aprile 2018 l'assorbimento dell'indennità di vacanza contrattuale all'interno dello stipendio tabellare.
Il ricalcolo dei trattamenti previdenziali avverrà d'ufficio da parte dell'Inps senza bisogno che il pensionato presenti un'apposita istanza. Occorrerà avere però molta pazienza perchè le pratiche da elaborare sono moltissime e potrebbero essere necessari diversi mesi prima che le operazioni giungano a conclusione.
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Re: Elemento perequativo ccnl eell 1/3 - 31/12/18

Messaggioda ciprovoacapire » 28/05/2018, 12:10

su pensionabile risposto di la... sulla liquidazione.. Se non ho capito male dice ci pensa l'Inps giusto?...
Ma non mi sembra una risposta.. l'Inps ci pensa in base a quello che gli comunica il datore!!! e noi come ci regoliamo?
ciprovoacapire
 
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Re: Elemento perequativo ccnl eell 1/3 - 31/12/18

Messaggioda abal60 » 28/05/2018, 12:55

ciprovoacapire ha scritto:su pensionabile risposto di la... sulla liquidazione.. Se non ho capito male dice ci pensa l'Inps giusto?...
Ma non mi sembra una risposta.. l'Inps ci pensa in base a quello che gli comunica il datore!!! e noi come ci regoliamo?

Per favore ti chiedo (se puoi) di esprimere meglio i tuoi concetti, magari con un occhio di riguardo all'italiano :roll: (non prendeterla)...
Art. 66
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 64 sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D un elemento perequativo un tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima Tabelle D, per dieci mensilità, per il solo periodo 1.3.2018 – 31.12.2018, in relazione al servizio prestato in detto periodo.
La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 65, comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 1. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
Per cui si alla contribuzione ex CPDEL no a quella ex INADEL
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Re: Elemento perequativo ccnl eell 1/3 - 31/12/18

Messaggioda ciprovoacapire » 28/05/2018, 13:03

Hai ragione scusaaaaa!!!! :oops:
Sulla liquidazione su pensioni oggi non dice niente di nuovo, a mio avviso, si limita a dire che ci pensa l'inps. Ma l'Inps la fa in base a ciò che il datore di lavoro gli comunica... Per cui, a mio avviso non sembra un link utile a capire se va o no in liquidazione.
Per questo scrivevo: e noi come ci regoliamo?
ciprovoacapire
 
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Re: Elemento perequativo ccnl eell 1/3 - 31/12/18

Messaggioda abal60 » 28/05/2018, 13:12

ciprovoacapire ha scritto:Hai ragione scusaaaaa!!!! :oops:
Sulla liquidazione su pensioni oggi non dice niente di nuovo, a mio avviso, si limita a dire che ci pensa l'inps. Ma l'Inps la fa in base a ciò che il datore di lavoro gli comunica... Per cui, a mio avviso non sembra un link utile a capire se va o no in liquidazione.
Per questo scrivevo: e noi come ci regoliamo?

Guarda che pensioni oggi recita testualmente ":Il ricalcolo dei trattamenti previdenziali avverrà d'ufficio da parte dell'Inps senza bisogno che il pensionato presenti un'apposita istanza. Occorrerà avere però molta pazienza perché le pratiche da elaborare sono moltissime e potrebbero essere necessari diversi mesi prima che le operazioni giungano a conclusione"
Quindi si fa riferimento (a mio avviso) al ricalcolo delle pensioni (prestazioni previdenziali) mentre per quanto attiene le riliquidazioni dei TFS, atteso che le pratiche vengono ancora inviate in forma cartacea mediante compilazione 350P, non potranno avvenire d'ufficio in quanto "si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Significa cioè che sarà valida la retribuzione, comprensiva degli aumenti contrattuali, in vigore alla data di cessazione: pertanto i pensionati nel 2016 avranno titolo al ricalcolo dell'indennità solo con riferimento alle voci pensionabili relative al primo aumento, scattato il 1° gennaio 2016, ma non di quelli corrisposti in data posteriore alla cessazione. I pensionati nel 2017 avranno diritto al ricalcolo dell'indennità con riferimento alle voci pensionabili vigenti dal 1° gennaio 2017. In sostanza i pensionati nel 2016 e nel 2017 ai fini della buonuscita raccoglieranno ben poco perché gli aumenti corrisposti nel primo biennio risultano quasi irrisori, una parte poco significativa di quello che è l'aumento contrattuale a regime.Dal punto di vista previdenziale, inoltre, i CCNL confermano gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e dispongono dal 1° Aprile 2018 l'assorbimento dell'indennità di vacanza contrattuale all'interno dello stipendio tabellare".
Saluti
abal60
 
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Re: Elemento perequativo ccnl eell 1/3 - 31/12/18

Messaggioda ciprovoacapire » 28/05/2018, 14:17

Ok..per la pensione e quindi per la buonuscita? Che ci dice dell'indennità che si applica nel 2018?.. nulla? giusto?.. o son duro io?
Non l'hai richiamato te ai fini della buonuscita?...

Inoltre;
https://www.pensionioggi.it/notizie/pub ... go-2342343
Ai fini della buonuscita
Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la buonuscita, cioè il TFS o il TFR a seconda del regime applicabile.
I contratti siglati prevedono che a fini dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Significa cioè che sarà valida la retribuzione, comprensiva degli aumenti contrattuali, in vigore alla data di cessazione: pertanto i pensionati nel 2016 avranno titolo al ricalcolo dell'indennità solo con riferimento alle voci pensionabili relative al primo aumento, scattato il 1° gennaio 2016, ma non di quelli corrisposti in data posteriore alla cessazione. I pensionati nel 2017 avranno diritto al ricalcolo dell'indennità con riferimento alle voci pensionabili vigenti dal 1° gennaio 2017. In sostanza i pensionati nel 2016 e nel 2017 ai fini della buonuscita raccoglieranno ben poco perchè gli aumenti corrisposti nel primo biennio risultano quasi irrisori, una parte poco significativa di quello che è l'aumento contrattuale a regime.
Dal punto di vista previdenziale, inoltre, i CCNL confermano gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e dispongono dal 1° Aprile 2018 l'assorbimento dell'indennità di vacanza contrattuale all'interno dello stipendio tabellare.
Il ricalcolo dei trattamenti previdenziali avverrà d'ufficio da parte dell'Inps senza bisogno che il pensionato presenti un'apposita istanza. Occorrerà avere però molta pazienza perchè le pratiche da elaborare sono moltissime e potrebbero essere necessari diversi mesi prima che le operazioni giungano a conclusione.

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