Nuovo CCNL EELL 2016/18 -Elemento perequativo 1/3 - 31/12/18

Nuovo CCNL EELL 2016/18 -Elemento perequativo 1/3 - 31/12/18

Messaggioda abal60 » 23/05/2018, 8:18

L'allegato D del nuovo CCNL Enti Locali 2016/18 - prevede un elemento perequativo da corrispondere per il periodo dal 01/03/2018 al 31/12/2018 . Premesso ciò,atteso che il contratto prevede "Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, le misure degli incrementi di cui all’art.… (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza." si chiede se l'elemento perequativo di cui sopra spetti anche a coloro cessati, con diritto a pensione dopo il 31/03/2018 relativamente al trattamento di quiescenza.Per chiarire: Dipendente collocato a riposo per limiti età dal 01/06/2018 con diritto a pensione: al medesimo (dal 01/03/2018) dovra' essere considerato l'elemento perequativo per il calcolo della quota A di pensione? Dal tenore letterale di quanto previsto dal contratto (sopra riportato) sembrerebbe di no.
Grazie a tutti
Saluti.
abal60
 
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Re: Nuovo CCNL EELL 2016/18 -Elemento perequativo 1/3 - 31/1

Messaggioda ciprovoacapire » 23/05/2018, 11:39

Grande domandone.. e in effetti se non fosse come, giustamente, scrivi tu pensa al paradosso... se vai via nel 2018 la pensione è più alta che se rimani.... incentivone da nulla ad andarsene..
E poi quelli andati via nel 16 nel 17 se lo beccano... grazie ai benefici contrattuali.
E il resto? si attacca...
Che fenomeni in che siamo Italia, poi si parla di semplificazione...
Diciamo così siamo sicuri che dovremo fare mille corsi per chiarircelo, che poi tanto arriverà una circolare dell'inps che dirà il contrario di quel che si penserà tutti (o quasi) come corretto. Così magari, dato che c'è, uscira anche la funzione pubblica a chiarire che: si ha ragione l'inps, ma attenti che se rientra in questa particolare situazione bisognerà fare in altra maniera ancora. Che però poi questa maniera sarà oggetto di rilievi dalla Corte dei Conti. In prima battuta regionale,(e chiaramente con chiari intendimenti diversi fra le varie regioni) per cui interverrà la sezione autonomie...e chiaramente ci dovremmo tenere aggiornati.... Perchè saremo noi che facciamo che sbagliamo... Poi dice che nella PA è pieno di nulla facenti... Per cui fate!!! e loro fanno sai quante circolari e si corsi devono fare??
Ok ho esagerato... ma mi sa di poco... non credete?
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Re: Nuovo CCNL EELL 2016/18 -Elemento perequativo 1/3 - 31/1

Messaggioda ciprovoacapire » 23/05/2018, 11:46

P.S. e per la liquidazione che dite?... pensate che non ci vada?.. siete sicuri? sopratutto se siete sicuri (che o non ci vada) bon per voi!!!!
ciprovoacapire
 
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Re: Nuovo CCNL EELL 2016/18 -Elemento perequativo 1/3 - 31/1

Messaggioda abal60 » 28/05/2018, 10:04

ciprovoacapire ha scritto:P.S. e per la liquidazione che dite?... pensate che non ci vada?.. siete sicuri? sopratutto se siete sicuri (che o non ci vada) bon per voi!!!!

Buongiorno a tutti,
a proposito dell'elemento perequativo, riporto quanto segue:
https://luigioliveri.blogspot.it/2018/0 ... ativo.html
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 73 sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D un elemento perequativo una tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima Tabelle D, per dieci mensilità, per il solo periodo 1/3/2018 – 31/12/2018, in relazione al servizio prestato in detto periodo. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 65 comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 1.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa c he comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta".
Dunque:
1) si tratta di una somma "una tantum", cioè prevista solo una volta, temporaneamente;
2) vale solo per 10 mensilità, nemmeno tutto il 2018;
3) viene attribuita esclusivamente per il periodo 1.3.2018 - 21.12.2018, nè prima, nè dopo;
4) non è pensionabile.

Inoltre;
https://www.pensionioggi.it/notizie/pub ... go-2342343
Ai fini della buonuscita
Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la buonuscita, cioè il TFS o il TFR a seconda del regime applicabile. I contratti siglati prevedono che a fini dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Significa cioè che sarà valida la retribuzione, comprensiva degli aumenti contrattuali, in vigore alla data di cessazione: pertanto i pensionati nel 2016 avranno titolo al ricalcolo dell'indennità solo con riferimento alle voci pensionabili relative al primo aumento, scattato il 1° gennaio 2016, ma non di quelli corrisposti in data posteriore alla cessazione. I pensionati nel 2017 avranno diritto al ricalcolo dell'indennità con riferimento alle voci pensionabili vigenti dal 1° gennaio 2017. In sostanza i pensionati nel 2016 e nel 2017 ai fini della buonuscita raccoglieranno ben poco perchè gli aumenti corrisposti nel primo biennio risultano quasi irrisori, una parte poco significativa di quello che è l'aumento contrattuale a regime.
Dal punto di vista previdenziale, inoltre, i CCNL confermano gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e dispongono dal 1° Aprile 2018 l'assorbimento dell'indennità di vacanza contrattuale all'interno dello stipendio tabellare.
Il ricalcolo dei trattamenti previdenziali avverrà d'ufficio da parte dell'Inps senza bisogno che il pensionato presenti un'apposita istanza. Occorrerà avere però molta pazienza perchè le pratiche da elaborare sono moltissime e potrebbero essere necessari diversi mesi prima che le operazioni giungano a conclusione.
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Re: Nuovo CCNL EELL 2016/18 -Elemento perequativo 1/3 - 31/1

Messaggioda ciprovoacapire » 28/05/2018, 11:57

Con rispetto del buon Olivieri (anzi ottimo direi).. arrivare a dire che non è pensionabile mi sembra tanta roba...
Avete presente il concetto di retribuzione introdotto dal DLgs 314/97.... Perchè se questo non è pensionabile mi spiegate perché la produttività lo é?
La vedo dura asserire che se ne esce, ma vedo duro, anche asserire che è salario accessorio, perchè se così fosse come mai all'articolo successivo, proprio quello dopo che parla di fondo, non si rammenta per nulla??? Allora è fisso?
Di nuovo siete proprio sicuri? Beati voi!!!
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Re: Nuovo CCNL EELL 2016/18 -Elemento perequativo 1/3 - 31/1

Messaggioda emma g. » 19/08/2018, 21:56

A mio parere l'elemento perequativo è retribuzione accessoria e quindi pensionabile alla stessa stregua della produttività, del lavoro straordinario e quant'altro per la quota B, utile solo se l'intero importo accessorio supera l'aumento convenzionale del 18%. A comprova di quanto affermo ci sono le comunicazioni a cura del Mef (mi occupo di pensioni in un'amministrazione del comparto ministeri) relative alla situazione stipendiale dei pensionandi alla cessazione e agli importi di diritto nei quali vengono ricompresi anche gli importi dell'elemento perequativo. Non così per il bonus Renzi che, a differenza, non è pensionabile e si configura come una prestazione a sostegno del reddito. 8-)
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Re: Nuovo CCNL EELL 2016/18 -Elemento perequativo 1/3 - 31/1

Messaggioda carla_venezia » 01/09/2018, 11:23

Buongiorno a tutti,
a proposito di " Elemento perequativo" l'inps con il messaggio 3224 del 30 agosto 2018 ha fornito dei chiarimenti sull'assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio .
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Re: Nuovo CCNL EELL 2016/18 -Elemento perequativo 1/3 - 31/1

Messaggioda lafuente » 07/09/2018, 16:02

Salve, l'elemento perequativo è stato già inserito nel contratto 2019-2021
cordialità
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