Dispensa dal servizio art. 2 c. 12 legge 335/95 - Quesito

Dispensa dal servizio art. 2 c. 12 legge 335/95 - Quesito

Messaggioda abal60 » 10/05/2018, 14:14

Buongiorno a tutti.
Segnalo quanto segue: Un nostro dipendente, a seguito di propria istanza, è stato inviato a visita medico collegiale di verifica, presso la competente sede, in quanto ha chiesto la dispensa dal servizio ai sensi art. 2 c. 12 legge 335/95.
La commissione lo ha giudicato :
NON IDONEO permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della Pubblica Amministrazione (ex art. 55 octies del Dlgvo 30/03/2001 n. 165) ed al proficuo lavoro laddove previsto;
B) SUSSISTE assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 c. 12 legge 335 del 08/08/1995;
C) LA NON IDONEITA’ di cui al punto A), allo stato degli atti non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio;
D) LA MENOMAZIONE complessiva che determina l’inabilità di cui al punto B) è ascrivibile alla prima categoria della Tabella A annessa al DPR 834/81.
Ovviamente si è provveduto a dispensarlo dal servizio e collocarlo a riposo per le motivazioni di cui al giudizio medico, dal 01/02/2018.
Alla cessazione dal servizio l'intetressato vanta un'anzianità contributiva, solo servizio presso Comune, di anni 38 e mesi 05.
Inoltre, ante assunzione presso il Comune, ha contribuzione INPS lavoratori dipendenti, per circa 1 anno, per la quale non ha mai chiesto alcuna ricongiunzione ai sensi art. 2 legge 29/79.
La sede INPS ex INPDAP competente, dalla visura dell'estratto conto integrato, ritiene che la pensione da liquidare al dipendente sia quella del cumulo contributivo gratuito, di cui alle leggi 228/2012 e 232/2016.
Siamo a maggio e l'interessato non ha ancora ricevuto nulla. Chiedo se, nel caso specifico come asserisce la sede INPS competente, sia corretto procedere in tal senso, oppure sarebbe il caso di liquidare prima la pensione diretta ordinaria di inidoneità, e successivamente procedere con il cumulo (questo sarebbe il mio orientamento).
A me francamente sembra assurdo.
Aspetto le vostra opinioni al riguardo.
Grazie
abal60
 
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Re: Dispensa dal servizio art. 2 c. 12 legge 335/95 - Quesit

Messaggioda Lino Di Lorenzo » 11/05/2018, 8:41

Secondo me, stavolta, hanno ragione. Io credo che siano obbligati a cumulare e chiudere la posizione utilizzando tutti i servizi presenti in banca dati. Non credo sia possibile per il dipendente fare alcuna altra operazione una volta in pensione con l'agevolazione della invalidità. Conviene anche al pensionando che, così, con il cumulo, potrà utilizzare il servizio precedente quello pubblico come periodo contenente dei contributi veri e non figurativi.
Ciao Andrea, buon lavoro.
Lino Di Lorenzo
 
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Re: Dispensa dal servizio art. 2 c. 12 legge 335/95 - Quesit

Messaggioda abal60 » 11/05/2018, 13:09

Lino Di Lorenzo ha scritto:Secondo me, stavolta, hanno ragione. Io credo che siano obbligati a cumulare e chiudere la posizione utilizzando tutti i servizi presenti in banca dati. Non credo sia possibile per il dipendente fare alcuna altra operazione una volta in pensione con l'agevolazione della invalidità. Conviene anche al pensionando che, così, con il cumulo, potrà utilizzare il servizio precedente quello pubblico come periodo contenente dei contributi veri e non figurativi.
Ciao Andrea, buon lavoro.

Caro Lino,
grazie innanzitutto per la risposta. Oggi ho avuto modo di approfondire ed effettivamente dovrebbe essere cosi, anche se ti soffermi sull'articolo 1 comma 195 della legge 232/2016 punto b (modifica all'art. 1 c. 234 della legge 228/2018) si legge testualmente...."la predetta facolta'.... omissis... nonchè per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto"
Da vocabolario "facoltà" possibilità propria o riconosciuta nell'ambito di condizioni naturali o convenzionalmente determinate: f. mentali; f. di intendere e di volere; dare f.; avere la f."
Visto il termine, a mio avviso, dovrebbe essere a discrezione del soggetto esercitare o meno tale condizione e non un obbligo....
Il mio disappunto,infine, sta nel fatto che il pur avendo esperito tutte le procedure per la pensione prima della cessazione (31/01/2018) ad oggi di pensione .... nessuna traccia.....
Saluti affettuosi
abal60
 
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