Calcolo anzianità contributiva per pensione anticipata

Calcolo anzianità contributiva per pensione anticipata

Messaggioda Samuele77 » 07/06/2017, 13:50

Buongiorno,

Scusate il quesito un po' banale. All'inizio del 2018 un dipendente comunale (uomo) raggiungerà i requisiti per il pensionamento anticipato (art. 24, comma 10, del Decreto Legge 201/2011), vale a dire 42 anni e 10 mesi di contributi.

Il Comune presso cui lavora, in base a regolamento interno (adottato ai sensi dell'art. 72, comma 11, del Decreto Legge 112/2008), è tenuto a cessarlo d'ufficio il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (come noto sono state abrogate le penalizzazioni basate sull'età).

La situazione contributiva è la seguente:

Ricongiunzione: 8 anni 4 mesi 15 giorni
Riconoscimento Servizio Militare: 1 anno 0 mesi 0 giorni
Totale: 9 anni 4 mesi 15 giorni

Per arrivare ai 42 anni e 10 mesi, mancano quindi 33 anni, 5 mesi e 15 giorni (su questo direi che non ci sono dubbi), che il lavoratore sta per maturare presso l'ente attuale: ha infatti prestato servizio attivo e ininterrotto presso l'ente attuale a partire dal 16 settembre 1984.

Dato che non so come vadano conteggiate le frazioni di mese ai fini previdenziali, nel caso in cui il termine finale cada alla fine di un mese di 28 giorni, mi chiedo quale sia il giorno in cui il dipendente raggiunge i 42 anni e 10 mesi: si tratta del 28 febbraio 2018 (considerando che dal 16 febbraio al 28 febbraio completa la metà mancante del decimo mese di contributi) oppure del 2 marzo 2018 (considerando che 15 febbraio + 15 giorni = 2 marzo)?

La differenza è ovviamente importante perché da essa dipende il pensionamento il 1 marzo oppure il 1 aprile.

Grazie per un gentile parere.
Samuele77
 
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Re: Calcolo anzianità contributiva per pensione anticipata

Messaggioda abal60 » 07/06/2017, 15:02

Samuele77 ha scritto:Buongiorno,

Scusate il quesito un po' banale. All'inizio del 2018 un dipendente comunale (uomo) raggiungerà i requisiti per il pensionamento anticipato (art. 24, comma 10, del Decreto Legge 201/2011), vale a dire 42 anni e 10 mesi di contributi.

Il Comune presso cui lavora, in base a regolamento interno (adottato ai sensi dell'art. 72, comma 11, del Decreto Legge 112/2008), è tenuto a cessarlo d'ufficio il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (come noto sono state abrogate le penalizzazioni basate sull'età).

La situazione contributiva è la seguente:

Ricongiunzione: 8 anni 4 mesi 15 giorni
Riconoscimento Servizio Militare: 1 anno 0 mesi 0 giorni
Totale: 9 anni 4 mesi 15 giorni

Per arrivare ai 42 anni e 10 mesi, mancano quindi 33 anni, 5 mesi e 15 giorni (su questo direi che non ci sono dubbi), che il lavoratore sta per maturare presso l'ente attuale: ha infatti prestato servizio attivo e ininterrotto presso l'ente attuale a partire dal 16 settembre 1984.

Dato che non so come vadano conteggiate le frazioni di mese ai fini previdenziali, nel caso in cui il termine finale cada alla fine di un mese di 28 giorni, mi chiedo quale sia il giorno in cui il dipendente raggiunge i 42 anni e 10 mesi: si tratta del 28 febbraio 2018 (considerando che dal 16 febbraio al 28 febbraio completa la metà mancante del decimo mese di contributi) oppure del 2 marzo 2018 (considerando che 15 febbraio + 15 giorni = 2 marzo)?

La differenza è ovviamente importante perché da essa dipende il pensionamento il 1 marzo oppure il 1 aprile.

Grazie per un gentile parere.

Se assunto il 16/9/1984, il soggetto al 31/12/2017 vanta un servizio di anni 33 mesi 3 e giorni 15 a cui vanno aggiunti 8 anni 4 mesi e giorni 15 (ric) ed anni 01, mesi 0, e giorni 0. Pertanto al 31/12/2017 il totale è pari ad anni 42 e mesi 08. Occorrono, pertanto mesi 2 al raggiungimento di anni 42 e mesi 10 (28/02/2018). Diritto a pensione acquisito a tale data ed accesso alla stessa già dal 01/03/2018 (...beato lui...)
abal60
 
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Re: Calcolo anzianità contributiva per pensione anticipata

Messaggioda Lino Di Lorenzo » 07/06/2017, 17:47

Il ragionamento di abal60, che saluto, è perfetto. Colgo l'occasione per segnalare il Messaggio INPS n. 2974 del 30 aprile 2015 con il quale viene abolita la possibilità, nel computo dei mesi, di arrotondare al mese intero in caso di superamento del 16° giorno. Il diritto si acquisisce in qualsiasi giorno del mese e dall'indomani si può andare in pensione (nel settore pubblico), anche se, come ho già detto in altra occasione, secondo me è preferibile usare sempre il primo del mese successivo.
Buon lavoro.
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Re: Calcolo anzianità contributiva per pensione anticipata

Messaggioda Samuele77 » 07/06/2017, 20:32

Ringrazio per la gentile e veloce risposta.
Tuttavia sono ancora perplesso. Cosa autorizza a "spezzare", ai fini del raggiungimento del requisiti, due parti della stessa carriera svolta senza soluzione di continuità presso lo stesso ente, vale a dire, il periodo prima e dopo il 31 dicembre 2016, per poi sommarli? In altre parole in base a cosa si dovrebbe frazionare in più periodi una carriera continua?
In mancanza di disposizioni INPS che prevedano diversamente (e ditemi per cortesia se esistono), valorizzerei la carriera continua nello stesso ente sommando semplicemente e nell'ordine :
1) il numero di anni,
2) in caso residuino frazioni di anno, il numero di mesi,
3) in caso residuino frazioni di mesi, il numero di giorni,
lavorati dal Sig. Rossi a partire dall'assunzione del 16/09/1984.

Abbiamo quindi che il 15/09/2017 il sig. Rossi ha lavorato in quest'ente 33 anni. Al 15/02/2018 ha maturato 5 mesi in più. A questo punto ha totalizzato nella vita lavorativa 42 anni, 9 mesi e 15 giorni. Cosa gli manca per arrivare ai 42 anni e 10 mesi? Se un mese equivale di regola o per convenzione a 30 giorni (e ditemi se non è così) gli mancano 15 giorni. Allora, aggiungendo 15 giorni al 15/02/2018 si arriva al 2 marzo. Dove sbaglio nel mio ragionamento?
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Re: Calcolo anzianità contributiva per pensione anticipata

Messaggioda ciprovoacapire » 08/06/2017, 11:15

Secondo me è corretto e Grande Lino per gli estremi del messaggio Inps
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Re: Calcolo anzianità contributiva per pensione anticipata

Messaggioda abal60 » 08/06/2017, 13:51

Samuele77 ha scritto:Ringrazio per la gentile e veloce risposta.
Tuttavia sono ancora perplesso. Cosa autorizza a "spezzare", ai fini del raggiungimento del requisiti, due parti della stessa carriera svolta senza soluzione di continuità presso lo stesso ente, vale a dire, il periodo prima e dopo il 31 dicembre 2016, per poi sommarli? In altre parole in base a cosa si dovrebbe frazionare in più periodi una carriera continua?
In mancanza di disposizioni INPS che prevedano diversamente (e ditemi per cortesia se esistono), valorizzerei la carriera continua nello stesso ente sommando semplicemente e nell'ordine :
1) il numero di anni,
2) in caso residuino frazioni di anno, il numero di mesi,
3) in caso residuino frazioni di mesi, il numero di giorni,
lavorati dal Sig. Rossi a partire dall'assunzione del 16/09/1984.

Abbiamo quindi che il 15/09/2017 il sig. Rossi ha lavorato in quest'ente 33 anni. Al 15/02/2018 ha maturato 5 mesi in più. A questo punto ha totalizzato nella vita lavorativa 42 anni, 9 mesi e 15 giorni. Cosa gli manca per arrivare ai 42 anni e 10 mesi? Se un mese equivale di regola o per convenzione a 30 giorni (e ditemi se non è così) gli mancano 15
giorni. Allora, aggiungendo 15 giorni al 15/02/2018 si arriva al 2 marzo. Dove sbaglio nel mio ragionamento?


MESSAGGIO N. 2974 DEL 30/4/2015
Le precisazioni dell'INPS affermano che a partire dal 1/1/2012, ai sensi della riforma Fornero:
a) pensione anticipata: anni 41, mesi 9 e gg. 29 al 31 dicembre non fanno maturare i requisiti richiesti di anni 41 e mesi 10;
b) pensione di vecchiaia: anni 19, mesi 11 e gg. 29 al 31 dicembre non fanno maturare l'anzianità minima richiesta di anni 20;
c) opzione donna: anni 34, mesi 11 e gg. 16 al 31 dicembre 2014 fanno maturare per arrotondamento l'anzianità richiesta di anni 35 e quindi il requisito.

Invece si continua ad utilizzare l'arrotondamento dei giorni in mese intero se superiori a 15:
a) se i requisiti sono maturati al 31/12/2011;
b) nei casi in cui per deroga si applicano i requisiti vigenti prima della riforma Fornero, anche se maturati dopo il 31/12/2011-

Non si possono mai fare comunque arrotondamenti:
a) per maturare le quote nei casi in cui ancora applicabile il principio;
b) per le pensioni di inabilità legge 335/95.

MESSAGGIO N. 3305 DEL 15/5/2015
Col successivo messaggio n. 3305 del 15/5/2015, l'INPS conferma quanto precisato col precedente messaggio n. 2974, ma puntualizza che la disposizione abrogativa degli arrotondamenti entra in vigore dal 1 maggio 2015.
E' l'ennesimo caso in cui l'ente previdenziale si sostituisce al legislatore con le sue circolari, facendo aumentare la confusione in campo che non è poca.
Nel primo messaggio si dava ad intendere, giustamente, che la norma si dovesse considerare vigente con l'entrata in vigore della riforma Fornero.
Probabilmente questo rinvio, essendo il chiarimento giunto dopo oltre tre anni, vuole sanare i casi in cui non sia stata applicata negli anni pregressi.
Ma non possiamo far passare inosservato che per il personale della scuola le circolari del MIUR hanno introdotto subito l'abrogazione degli arrotondamenti e pertanto é stata regolarmente applicata dal 1/1/2012.
abal60
 
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Re: Calcolo anzianità contributiva per pensione anticipata

Messaggioda ciprovoacapire » 08/06/2017, 14:39

Scusa magari son duro io... ma appunto perché non si approssima se uno a 42 anni 9 mesi e 15 giorni di anzianità deve fare 15 giorni per maturare il diritto? no? O proprio non ho capito la questione
Magari mi è sfuggito qualcosa....
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Re: Calcolo anzianità contributiva per pensione anticipata

Messaggioda Samuele77 » 12/06/2017, 12:59

Concordo con Ciprovoacapire.

A mio parere, le circolari INPS citate da Anbal60 e Lino Di Lorenzo, che vietano l'arrotondamento al mese intero, portano ad escludere che il dipendente oggetto del quesito maturi i requisiti il 28 febbraio 2018.

Si tratta di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 24, comma 10, del Decreto Legge 201/2011, quindi non si ricade nell'eccezione che consente ancora l'arrotondamento (cioè i casi di chi matura i requisiti e può andare in pensione in base alla disciplina Pre-Fornero).

Quindi, se il dipendente al 15/02/2018 ha maturato 42 anni, 9 mesi e 15 giorni, deduco che, non potendo arrotondare, devo sommare 15 giorni di calendario al 15/02/2018 (dato che mi risulta che un mese per convenzione valga 30 giorni), per cui si arriva al 02/03/2018.

Dove sbaglio??
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